Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12731 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. FILIPPO D’Aquino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5892-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRATE –

RISCOSSIONE 13756881002, in persona dei rispettivi Direttori pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL FALLITA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1882/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 06/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 1882 del 6 luglio 2018 la Commissione tributaria regionale della Calabria respingeva gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate e dall’Agente della Riscossione avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva accolto il ricorso proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. (poi dichiarata fallita) contro la cartella di pagamento per crediti erariali in relazione all’anno d’imposta 2003. Premesso che l’estratto di ruolo rappresenta un documento ben distinto dalla cartella di pagamento ed autonomamente impugnabile, osservava la CTR che l’esibizione da parte dell’Agente della Riscossione della sola fotocopia dell’avviso di ricevimento non soddisfaceva l’onere della prova della notifica della cartella di pagamento, dovendo essere prodotta in originale la relativa relata. Rilevava, inoltre, ai fini della tempestività del ricorso introduttivo, che la richiesta di rateizzazione avanzata dalla contribuente non costituiva acquiescenza e non dimostrava la conoscenza del debito portato dalla cartella di pagamento. Dichiarava inammissibile la costituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione mediante avvocato del libero foro.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, con atto del 5 febbraio, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, per avere erroneamente la CTR dichiarato l’autonoma impugnabilità – tout court – dell’estratto di ruolo.

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2719 c.c., per avere la CTR ritenuto inidonea la documentazione prodotta dall’Agente della Riscossione al fine di dimostrare l’avvenuta notifica della cartella di pagamento.

I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

Va, anzitutto, osservato che, come chiarito dalle Sezioni Unite (sent. n. 19704 del 2015), l’estratto di ruolo può essere impugnato dal contribuente non autonomamente, ma unitamente al ruolo e alla cartella di pagamento che non siano mai stati notificati, non essendo a ciò di ostacolo il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ult. parte, perchè una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. anche Cass. n. 27799 del 2018).

Giova, poi, rammentare che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 4 e 5, prevede espressamente la possibilità di produrre documenti in fotocopia e salvo l’ordine di esibizione degli originali nei soli casi di contestazione circa la conformità agli stessi.

Nel caso di specie, la CTR ha escluso la possibilità di dimostrare la notifica della cartella di pagamento mediante la produzione di copia fotostatica dell’avviso di ricevimento, ritenendo che solo la produzione dell’originale potesse giovare all’Agente della Riscossione. E ciò senza alcun riferimento ad una contestazione della conformità della copia all’originale compiuta dalla contribuente mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco – come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte – gli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti nè il ricorso a clausole di stile nè generiche asserzioni (Cass. n. 16557 del 2019; in senso conforme, Cass. n. 27633 del 2018, Cass. n. 29993 del 2017).

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nonchè dell’art. 1988 c.c., per avere erroneamente la CTR ritenuto la tempestività del ricorso introduttivo sul presupposto che la richiesta di rateazione non costituisse riconoscimento del debito e non implicasse, quindi, la sua effettiva conoscenza.

Il motivo è infondato.

Va rammentato che, in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017).

Correttamente, pertanto, la CTR ha escluso che l’istanza di rateazione avanzata dalla contribuente costituisse acquiescenza, rilevando, altresì, ai fini del decorso del termine di impugnazione, che la presentazione di tale istanza non comportava l’effettiva conoscenza della cartella di pagamento, ben potendo il contribuente richiedere il pagamento rateale per finalità (evitare di subire un’esecuzione o misure cautelari) che non presuppongono il riconoscimento del debito.

Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, per avere la CTR dichiarato la carenza di legitimatio ad processum dell’Agente della Riscossione difeso da legale del libero foro.

Il motivo è fondato alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite (sent. n. 30008 del 2019), che hanno affermato che “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal R.D. cit., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

In conclusione, in accoglimento del primo, secondo e quarto motivo di ricorso, rigettato il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, rigetta il terzo;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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