Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12731 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 25/05/2010), n.12731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELL’UNITA’ 24 presso lo studio dell’avvocato BORGIA

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO CAMILLO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.C.A.R.L. (OMISSIS) in

persona del Vice Presidente legale rappresentante Avv. A.

D., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA MAZZINI 27, presso

lo studio dell’avvocato SPERATI RAFFAELE, che la rappresenta e

difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ASSITALIA SPA, MINISTERO DELLA DIFESA, I.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 33628/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 23/6/2005, depositata il 26/07/2005, R.G.N.

939/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato RAFFAELE SPERATI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

AURELIO GOLIA, confermate in Camera di consiglio dal P.M. Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso

o che comunque, lo si rigetti.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alle 7 del mattino del (OMISSIS) l’autovettura Fiat 500 di D. D., parcheggiata in via dei (OMISSIS) in (OMISSIS), fu attinta da altra vettura a sua volta parcheggiata, che era stata a sua volta investita da due vetture coinvolte in uno scontro verificatosi mentre erano in movimento e di proprietà, l’una, di I.M. e, l’altra del ministero della difesa.

Ottenuta dall’assicuratore della vettura del Ministero, Assitalia, la sola metà del danno di Euro 1610,00 reclamato per l’intero nei confronti dei proprietari e degli assicuratori dei veicoli coinvolti nello scontro, la D. li convenne tutti e quattro in giudizio domandandone la condanna solidale al risarcimento della parte di danno (Euro 805,00) non ancora indennizzata.

La domanda è stata respinta dal giudice di pace di Roma con sentenza n. 33628/05, avverso la quale la D. ricorre per cassazione affidandosi ad un unico, articolato motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente si duole che il giudice di pace abbia ritenuto che la domanda dovesse essere rigettata perchè l’attrice non aveva offerto la prova volta a superare la presunzione di concorso colposo stabilita dall’art. 2054 c.c., comma 2, e poichè aveva ritenuto che, essendo emerso che erano in sosta irregolare anche le altre vetture coinvolte nell’incidente mentre erano parcheggiate, se ne doveva dedurre che anche quella dell’attrice fosse stata parcheggiata in posizione irregolare.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Benchè non la violazione in sè dell’art. 2054 c.c., comma 2, (pure di assoluta evidenza, giacchè la disposizione normativa non si attaglia al caso di una vettura parcheggiata ed attinta da due vetture che si siano fra loro scontrate) possa venire nella specie in rilievo, trattandosi di sentenza emessa dal giudice di pace con giudizio necessariamente di equità in relazione al valore della controversia, tuttavia risulta nella specie violato il principio informatore della materia posto dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 c.c., secondo il quale chi subisce un danno ingiusto per fatto colposo imputabile a più persone ha diritto al risarcimento integrale del danno (ex art. 2043 c.c.) nei confronti di ognuno di loro (ex art. 2055 c.c., in tema di responsabilità solidale).

Opinando che il proprietario del veicolo parcheggiato ed indirettamente danneggiato da due vetture coinvolte in uno scontro non potesse ottenere il risarcimento nei confronti di alcuno dei responsabili in qualità di proprietari ed assicuratori (questi ultimi aditi con azione diretta) se non provando a quale dei due conducenti delle vetture scontratesi fosse esclusivamente ascrivibile l’incidente (quindicesima riga della sentenza impugnata), il giudice di pace ha in realtà posto a carico del danneggiato un onere probatorio che non gli competeva, giacchè “qualsiasi concorrente nel fatto illecito dannoso, quale che sia il grado del suo apporto causale colposo, è comunque tenuto all’integrale risarcimento nei confronti del terzo danneggiato”.

Va soggiunto che il pur improprio riferimento del giudice di pace all’art. 2054 c.c., comma 2, varrebbe a rendere ancora più evidente la violazione dell’enunciato principio ove quel riferimento fosse inteso nel senso che il giudice di pace aveva ritenuto che entrambi avessero concorso alla produzione dell’evento dannoso nei confronti del terzo. Sta comunque il fatto che, per poter rigettare la domanda, sarebbe stato necessario che il giudice di pace avesse potuto affermare che lo scontro tra i due veicoli non era avvenuto per colpa di alcuno dei due conducenti, in esito alla prova liberatoria che ognuno dei convenuti sarebbe stato tenuto a dare – ex art. 2054 c.c., comma 1 (e non 2), – per andare esente da responsabilità nei confronti del terzo (l’attore).

La sentenza va dunque cassata per tale assorbente ragione, con rinvio al giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante, che si atterrà al sopra enunciato principio informatore della materia e regolerà anche le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Roma in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

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