Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12730 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 25/05/2010), n.12730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.J. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli Avvocati DEFLORIAN UMBERTO, TRAVERSA EUGENIO con studio

in 38122 TRENTO, VIA DORDI 4, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AUTOINDUSTRIALE S.R.L. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante B.A. elettivamente domiciliata in ROMA

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati STEINER PETER, GABANELLA ALESSANDRO con studio

in 39100 BOLZANO VIA LEONARDO DA VINCI 2/A giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 108/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, emessa il 10/5/2006, depositata il

27/05/2006, R.G.N. 201/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per la inammissibilità in

subordine rigetto.

 

Fatto

IL FATTO

Il Tribunale di Bolzano respinse la domanda proposta dalla Autoindustriale Gmbh per ottenere dal J. il pagamento di una somma di danaro per la fornitura di una autovettura, in ottemperanza del contratto di leasing. La Corte d’appello di Bolzano, riformando la prima sentenza, ha accolto la domanda della società.

Il J. propone ricorso per cassazione a mezzo di quattro motivi, al quale risponde con controricorso la società. Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione verte intorno all’interpretazione dell’art. 3 del contratto di leasing (il quale prevede che alla firma l’utilizzatore versi una somma anticipata o al fornitore, che viene autorizzato dalla concedente a trattenerla come anticipo, o alla concedente mediante assegno circolare) ed alla menzionata somma che l’Autoindustriale sostiene non esser stata pagata nè a sè, nè alla concedente (tale Merfina s.p.a.).

Il primo giudice ha ritenuto che siffatta clausola avesse natura confessoria e costituisse, dunque, quietanza di pagamento. Il secondo giudice, nel contraddire questa conclusione, ha affermato: che neppure il J., nel corso del giudizio, avesse inteso avvalersi di una eventuale quietanza contenuta nel contratto di leasing; che quella clausola non aveva natura di quietanza ma costituiva solo la previsione di modalità di pagamento al fornitore o al concedente;

che il J. aveva provato di avere estinto il leasing ma non di aver pagato l’anticipo, che in quello non era compreso; che era stato provato l’obbligo dell’ utilizzatore di pagare l’anticipo al momento della firma del contratto di leasing, ma l’utilizzatore non aveva provato (come avrebbe dovuto) di avervi adempiuto.

Nessuna delle censure del ricorso coglie il segno.

Il primo motivo, prendendo a spunto un’espressione della motivazione (la sentenza afferma che neppure il J. aveva percepito che il contratto contenesse una quietanza), sostiene che non è necessario che, affinchè una dichiarazione di scienza abbia natura di quietanza o di confessione stragiudiziale, non è necessario che il debitore conosca o riconosca l’effetto giuridico della dichiarazione stessa.

Ma a questo rilievo basta obiettare che il giudice ha usato l’argomentazione in questione per spiegare che neppure il convenuto aveva mai inteso attribuire natura di quietanza alla clausola contrattuale e che, piuttosto, a questa conclusione era arbitrariamente pervenuto il primo giudice sulla base di un’errata interpretazione della convenzione.

Il secondo motivo afferma che una dichiarazione di scienza che si limiti a dare atto del fatto che il pagamento sia stato effettuato ha natura di quietanza indipendentemente dalla descrizione delle modalità con il pagamento stesso è avvenuto.

Il terzo motivo sostiene che non è onere della parte provare la natura di quietanza attribuibile ad una dichiarazione, essendo quell’attribuzione compito del giudice, attraverso i suoi poteri interpretativi.

Il quarto motivo contraddice l’affermazione contenuta in sentenza – secondo cui il convenuto ha provato l’estinzione del leasing ma non il pagamento dell’anticipo – sostenendo che la prova dell’estinzione del primo equivale a prova di ogni pretesa della creditrice.

Anche questi tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Innanzitutto occorre dire che essi pongono questioni di interpretazione della clausola contrattuale senza neppure evocare i canoni ermeneutici legali che sarebbe stati violati. Inoltre, i rilievi si manifestano impertinenti rispetto al tenore della sentenza, la quale, proprio dal fatto che la clausola stessa conteneva varie ed alternative modalità di pagamento dell’anticipo ha dedotto che essa non poteva avere natura di quietanza. Ed in tal senso il giudice s’è appunto avvalso del suo potere di interpretare gli accordi intervenuti tra le parti. Infine, quella relativa all’estinzione o meno dell’obbligazione di pagare l’anticipo attraverso l’estinzione del leasing costituisce questione di fatto e di valutazione della prova che esula dal giudizio di Cassazione.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

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