Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12730 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 12730 Anno 2015
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 27131-2009 proposto da:
ROBERTI IOLANDA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA SABAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato
NICOLA NOVIZIO, rappresentata e difesa dagli avvocati
GIUSEPPE D’AURIA, ROCCO TRUNCELLITO, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2015
497

contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F. 06382641006,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE
e

Data pubblicazione: 19/06/2015

21/23, presso lo studio degli avvocati RAFFAELE DE
LUCA TAMAJO e CARLO BOURSIER NIUTTA, che la
rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrent£ –

avverso la sentenza n. 6642/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/01/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato TRUNCELLITO ROCCO e MASSAFRA per
delega verbale D’AURIA GIUSEPPE;
udito l’Avvocato ARMENTANO ANTONIO per delega BOURSIER
NIUTTA CARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di NAPOLI, depositata il 26/11/2008 r.g.n. 1796/2006;

R.G. 27131/2009
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 18618 del 2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di
Napoli rigettava la domanda proposta con ricorso del 9-10-2003 da Iolanda

nullità dei contratti a termine intercorsi tra le parti (in numero di sette, nel
periodo dal febbraio 2000 fino al 15-7-2003, con le mansioni di addetta ai
costumi ed in relazione a svariate singole trasmissioni televisiv4 accertata la
intercorrenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 28-2-2000 con
inquadramento nell’8° livello del ceni di settore); la condanna della RAI al
pagamento delle differenze retributive e contributive da accertarsi in corso di
causa o, in subordine, in separato giudizio, oltre accessori, anche ex art. 2126
c.c., ed in combinato disposto con gli artt. 2099 c.c. e 36 Cost.; in subordine, la
condanna della convenuta alla reintegra della istante nel posto di lavoro ex art.
18 1. n. 300/70; infine, la condanna della RAI al risarcimento del danno
all’immagine, professionale, morale, da quantificarsi in via equitativa nonché
al pagamento delle spese.
Con ricorso depositato il 22-2-2006 la Roberti proponeva appello avverso
la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda e
lamentando la erronea interpretazione da parte del primo giudice dell’alt 23
della legge n. 56/1987, dell’accordo sindacale 5-4-1997 e del ceni 8-6-2000.
La RAI si costituiva e resisteva al gravame.
e

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 26-11-2008,
rigettava l’appello e compensava le spese.
In sintesi la Corte territoriale:
1

Roberti nei confronti della RAI s.p.a., diretta ad ottenere: la declaratoria di

premesso che i primi due contratti erano stati stipulati in base al punto 1
dell’accordo 5-4-1997 ed i restanti in base alle disposizioni del ceni 8-6-2000,
rilevava la erroneità della tesi della società appellante secondo cui la
pattuizione delle parti collettive non poteva che essere integrata con quanto

collettivo abilitato alla modificazione delle disposizioni di legge;
in base al principio della “delega in bianco” affermato dalla
giurisprudenza di legittimità, rilevava che una siffatta limitazione non trova
rispondenza nella lettera e nella ratio della legge n. 56 del 1987 e che una
ipotesi individuata dalla contrattazione collettiva non può che essere, in tutti
casi, diversa da quella contemplata dalla legge, restando di conseguenza
sottratta alle condizioni di legittima apposizione del termine previste dalla
disciplina legislativa;
pertanto affermava che la disposizione dell’accordo del 1997 ben poteva
prevedere assunzioni a termine per programmi individuati anche in carenza del
requisito di specificità oggettiva e soggettiva che, secondo la giurisprudenza di
legittimità, è individuato nella lettera e) dell’art. 1 della legge n. 230 del 1962;
peraltro rilevava che la lettera della disposizione collettiva aggiungeva
l’aggettivo “specifici” unicamente all’ipotesi in cui il lavoratore sia assunto per
una pluralità di programmi, precisando altresì che in questo caso l’impegno per
ciascun programma non deve esaurire la prestazione giornaliera e/o
settimanale, per cui, a differenza della lettera f) della legge 2301962,
5

l’assunzione per un unico programma o spettacolo (sia pure suddiviso in
puntate) – come nel caso dei contratti in esame – non necessita del requisito

2

previsto dalla legge n. 230 del 1962 (art. 1 lettera e)), non essendo il contratto

della specificità, risultando la prestazione dedotta in contratto chiaramente
determinata mediante la indicazione del titolo del programma stesso;
infine precisava che il ceni 8-6-2000, alle cui disposizioni facevano
riferimento i contratti successivi al secondo, prevedeva la medesima ipotesi di

Per la cassazione di tale sentenza la Roberti ha proposto ricorso con tre
motivi.
La RAI ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, premesso che i contratti a termine
intercorsi sono stati conclusi ai sensi dell’accordo 5-4-1997 e del ceni 8-62000, in base all’art. 23 della legge n. 56/87, sostiene che, seppure tale norma
abbia delegato alle parti collettive la individuazione di nuove ipotesi ulteriori di
contratti a termine, “la libertà data alla contrattazione collettiva deve comunque
muoversi nel solco tracciato dal legislazione lavoristica” e dalla giurisprudenza
sulla stessa, e ciò “soprattutto nel caso in cui venga prevista una fattispecie già
contemplata dalla legge”.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la Corte di merito avrebbe
erroneamente interpretato le citate previsioni collettive, le quali, in effetti, nulla
avrebbero aggiunto alla definizione della fattispecie, comunque facendosi
riferimento al criterio della specificità dei programmi, senza che sia individuata
“una diversa e innovativa interpretazione dello stesso”, rispetto a quanto
ritenuto con riguardo all’art. 1, comma 2, lett. e) della legge n. 230/1962, anche
con riferimento alla temporaneità dell’esigenza, produttiva e all’apporto della
specifica prestazione professionale. Del resto la ricorrente evidenzia che non è
3

apposizione del termine al contratto di lavoro.

..!

ravvisabile alcuna creatività artistica nelle mansioni, generiche e meramente
esecutive, di una addetta ai costumi.
Con il terzo motivo la ricorrente, nel contempo, lamenta insufficiente e
contraddittoria motivazione, nella affermazione, da parte della Corte di merito,

programma e assunzione per pluralità di programmi, per la quale, soltanto, non
basterebbe più la mera indicazione del titolo del programma.
Tutti e tre i motivi, che in quanto strettamente connessi tra loro, possono
esaminarsi congiuntamente, non meritano accoglimento.
In proposito questa Corte (v. Cass. 23-11-2010 n. 23686), con riferimento
all’accordo collettivo del 1997 e ad analoga fattispecie, ha affermato che tale
accordo collettivo deve considerarsi stipulato nell’esercizio della delega
contenuta nell’art. 23 cit., che consentiva l’apposizione del termine anche nella
assunzione di personale di qualsiasi qualifica “per un programma od una
pluralità di specifici programmi quando l’impegno per ciascun programma non
esaurisce la prestazione giornaliera e/o settimanale”. La previsione contrattuale
– ha precisato questa Corte – distingue quindi due ipotesi, quella della
assunzione per un singolo programma e quella della assunzione per “una
pluralità di specifici programmi”. Nella prima ipotesi è richiesta solo l’unicità
del programma. Nella seconda ipotesi è richiesta la specificità, nonché
l’ulteriore requisito concernente il mancato esaurimento delle prestazione
giornaliera o settimanale. Di conseguenza, deve ritenersi che ai fini della
legittimità della apposizione del termine, è sufficiente l’indicazione, in ciascun
contratto di lavoro a termine, del singolo programma per il quale l’assunzione
della ricorrente è avvenuta.
4

della distinzione tra assunzione correlata alla realizzazione di un unico

Tale principio è stato, poi, più volte ribadito (v., fra le altre, Cass. 14
settembre 2012, n. 15455, e da ultimo Cass. 2-4-2014 n. 7667) sia con
riferimento alla previsione dell’accordo del 1997 sia con riguardo alla analoga

1/oli

previsione del ceni del 2000, così precisandosi che – a differenza di quanto

l’assunzione sia correlata alla realizmzione di un unico programma – cioè di un
singolo spettacolo, sia pure suddiviso in puntate – non è necessario il requisito
della specificità, risultando la prestazione dedotta in contratto chiaramente
determinata mediante la necessaria indicazione, nello stesso contratto, del titolo
del programma, avendo peraltro la 1. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 esteso
l’ambito dei contratti a termine autorizzati, consentendo anche alla
contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione
di un termine al contratto di lavoro.”
Del resto, in generale, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, questa
Corte ha ripetutamente affermato che “l’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare oltre le fattispecie tassativamente previste dall’art. 1 della legge 18 aprile 1962,
n. 230 e successive modifiche nonché dall’art. 8 bis del di. 29 gennaio 1983, n.
17, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1983, n. 79 – nuove
ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro,
configura una vera e propria” delega in bianco” a favore dei sindacati, i quali,
pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a
termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il
•••

ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere “oggettivo” ed
anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per
5

previsto dall’art. 1, comma 2, lettera e) della legge n. 230 del 1962 – “quando

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ragioni di tipo meramente “soggettivo”, consentendo (vuoi in funzione di

promozione dell’occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori)
l’assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso
l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro
idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro
diritti.” (v. per tutte Cass. 16-11-2010 n. 23119).
Orbene nel caso in esame la Corte di merito ha affermato che “poiché tutti
i contratti sottoscritti dalla Roberti, nel vigore dell’art. 23 (della legge n. 56/87)
sono relativi alla realizzazione di un unico programma espressamente indicato
nel contratto medesimo, risulta evidente come gli stessi debbano considerarsi
legittimi”.
Tale statuizione risulta conforme al principio di diritto, come sopra
ribadito, e resiste alle censure della ricorrente.
Il ricorso va, pertanto, respinto e la ricorrente, in ragione della
soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore della società
controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla
controricorrente le spese, liquidate in euro 100,00 per esborsi e curo 3.500,00

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per compensi oltre spese generali e accessori di legge.
Roma 29 gennaio 2015

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