Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12730 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 13/05/2021), n.12730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3204-2019 proposto da:

DOBANK SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella

qualità di mandataria di FINO 2 SECURITISATION SRL, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POMEZIA, 11, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELE GRASSIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO

FORMARO;

– ricorrente –

contro

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

STOPPANI N. 34, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO AURELI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO MANCINI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

UNICREDIT SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1822/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Nel gennaio 2006, il Tribunale di Bologna ha emesso, a seguito di ricorso presentato dalla s.p.a. Unicredit, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di F.L., quale fideiussore della debitrice s.p.a. Printer Tape.

In esito al giudizio di opposizione, il Tribunale ha revocato l’emesso decreto, condannando l’opponente al pagamento di una minor somma.

F.L. ha impugnato la pronuncia avanti alla Corte di Appello. Questa ha parzialmente accolto l’impugnazione, riducendo in via ulteriore la misura della condanna.

2.- Per quanto qui ancora in interesse, la Corte bolognese ha rilevato che F.L. aveva prestato fideiussione a garanzia della complessiva esposizione della società debitrice e che era poi receduta dal contratto di garanzia in data 5 dicembre 2002 (con apposita “raccomandata a mano”).

Dalla CTU emerge – si è proseguito – che la complessiva situazione della Printer Tape era così riassumibile: “(1) sul conto corrente esisteva un saldo passivo di Euro 274.591,43; (2) sul diverso rapporto di anticipo fatture esisteva invece un saldo positivo di Euro 330.316,66 a fronte di titoli che poi, materialmente, sarebbero stati pagati, salvi gli insoluti ammontanti in totale a Euro 66.403,16. Operando le dovute compensazioni tra dare e avere, ovverosia detraendo gli insoluti dal saldo positivo del conto anticipi, si ottiene che quest’ultimo aveva un saldo positivo al 5.12.2002 di Euro 263.913,50. Raffrontando tale saldo creditore con il saldo debitore del conto corrente pari alla stessa data a Euro 274.591,43 si ottiene una differenza a debito di Printer Tape di Euro 10.677,93. Questa, in effetti, era la somma che doveva essere ritenuta coperta dalla garanzia alla data di recesso”.

3.- Proseguendo nella motivazione, la Corte bolognese ha altresì rilevato che “sia il contratto di conto corrente che quello di finanziamento chirografario prevedevano un termine convenzionale di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso da parte della banca pari a un giorno. Di conseguenza, non si applica il più ampio termine previsto dall’art. 1845 c.c., comma 3 e va confermata la legittimità dell’esercizio del diritto di recesso da parte di Unicredit, che ebbe a dare un preavviso di 5 giorni”.

4.- Avverso questo provvedimento Dobank, nella veste di cessionario pro soluto del credito in origine intestato a Unicredit, ha presentato ricorso per cassazione a due motivi. F.L. resiste con controricorso. La stessa ha pure depositato, in contestualità, ricorso incidentale condizionato, adducendo un motivo di cassazione.

5.- Assumendo di avere mutato la propria denominazione in s.p.a. Dovalue, il ricorrente principale ha anche depositato memoria.

Pure il ricorrente incidentale ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- I motivi del ricorso principale sono rubricati nei termini di seguito riportati.

Primo motivo: “omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Secondo motivo. “violazione e falsa applicazione degli artt. 1241 e 1243 c.c. per avere la sentenza ritenuto compensabile il credito della Banca derivante dal contratto di conto corrente con il presunto controcredito della debitrice principale Printer Tape derivante dagli incassi degli effetti dalla stessa presentati”.

7.- Il motivo svolto dal ricorso incidentale assume “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 1845 c.c.”.

8.- Il primo motivo del ricorso principale assume che la “compensazione operata dalla Corte di Appello è fondata sull’omesso esame di un fatto (l’assenza di qualsiasi credito vantato dalla società verso la Banca) decisivo ai fini della controversia e che è stato oggetto di discussione tra le parti”. “Tali circostanze di fatto” – si aggiunge – “sono state dedotte dalla Banca sia in sede di comparsa di costituzione in appello, che nella comparsa conclusionale in appello”.

9.- Il motivo è inammissibile.

Nel caso in cui il ricorrente deduca – com’è nella specie – il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”; fermo restando, comunque, che l’omesso o il non corretto esame di elementi istruttori non integra, di per sè stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U., 7 aprile 2014, pronunce n. 8053 e n. 8054; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415).

Nella specie, il ricorrente si richiama (nella memoria depositata) al saldo dei rapporti tra dare e avere tra la Banca e la s.p.a. Printed Tape al tempo dell’agosto 2005. Non indica, peraltro, quale decisività potrebbe mai assumere quest’ultimo dato temporale, posto che risulta incontestata la circostanza che F.L. ebbe a recedere dal contratto di fideiussione in data 5 dicembre 2002. D’altro canto, la Corte bolognese ha ben considerato i complessivi rapporti di dare e avere correnti a quest’epoca tra il creditore garantito e il debitore principale (cfr. l’ultimo capoverso del n. 2).

Va aggiunto, per completezza, che il motivo di ricorso si limita a richiamare stralci delle difese svolte nel giudizio di secondo grado, omettendo propriamente i riferimenti relativi al primo grado del giudizio.

In definitiva, il motivo viene in buona sostanza a chiedere una rivisitazione del merito, come tale non ammissibile in sede di giudizio di legittimità (cfr., per tutte, Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404).

10.- Col secondo motivo del ricorso principale, si lamenta che la sentenza bolognese risulti “in palese contrasto con le norme in materia di compensazione e, più in particolare, con gli artt. 1241 e 1243 c.c.”. La stessa controparte – si viene nella sostanza a rilevare – ha riconosciuto che, “se la debitrice principale avesse chiuso i conti con la Banca lo stesi giorno del recesso della F., essa avrebbe dovuto saldare il debito da scoperto di conto corrente per Euro 274.591,43, ma la Banca nel biennio successivo, le avrebbe dovuto poi restituire l’importo di Euro 263.913,50 (Euro 330.316,66 – 66.403,16) pari all’ammontare dei crediti da essa riscossi”.

11.- Il motivo va accolto.

La stessa pronuncia della Corte bolognese rileva che – nel momento in cui F.L. ebbe a recedere dal contratto di fideiussione in essere (5 dicembre 2002) – la somma di Euro 330.316,66 era rappresentata da “titoli che poi, materialmente, sarebbero stati pagati”. Ne segue che – non avendo a quel tempo la Banca ancora riscosso quelle somme, come dovute da terzi ne l’ambito di rapporti con la s.p.a. Printer Tape – non risultava configurabile, per quelle somme, un credito della società ne confronti della Banca, che potesse comunque definirsi come (già) esigibile. A quel tempo non si erano dunque manifestati tutti i requisiti necessari perchè possa operare la compensazione legale.

12.- Il motivo di ricorso incidentale si duole del rilievo della Corte bolognese per cui la Banca, revocando il fido alla società Printed Tape, avrebbe concesso un termine di “preavviso” di cinque giorni. In realtà, quello esercitato dalla Banca è un “recesso in tronco”: “il concedere un giorno di tempo per sanare il debito verso la banca non ha nulla a che vedere con il preavviso”.

13.- Il motivo va accolto.

Dalle condizioni generali di contratto trascritte nel ricorso dalla ricorrente incidentale (p. 28), si evince, in effetti, che la Banca aveva la possibilità di recedere in qualsiasi momento dal rapporto: senza alcun preavviso. In realtà, il termine di un giorno riguardava, nel caso, unicamente il pagamento di quanto dovuto dal correntista alla banca (laddove la nozione di preavviso implica il protrarsi pieno – seppure solo in via interinale – del rapporto in essere). Per altro verso, va pure osservato che, se il termine previsto per il preavviso di recesso dall’art. 1845 c.c. può essere convenzionalmente rimodulato dalle parti, lo stesso deve comunque rispettare il principio della buona fede in executivis (cfr. Cass., 21 febbraio 2003, n. 2642).

14.- In conclusione, nei termini sopra precisati vanno accolti il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. Di conseguenza, va cassata per quanto di ragione la pronuncia impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Bologna che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo motivo del ricorso principale, respinto il primo, e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Bologna che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella macera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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