Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12730 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12730 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 26140-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
SPAZIO APERTO SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS in persona del presidente del consiglio di
amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 148, presso lo studio
dell’avvocato RAGAZZONI MARIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RINALDI OLIVO, giusta procura speciale in
calce al controricorso;

Data pubblicazione: 05/06/2014

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 144/22/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 29.9.2011, depositata il 30/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

udito per la controricorrente l’Avvocato Mario Ragazzoni che si
riporta al controricorso e chiede il rigetto del ricorso,/ , (Mre-&
IN FATro E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate impugna con ricorso per cassazione, affidato ad un
unico motivo, la sentenza resa dalla CRT Lombardia n.144/22/11 depositata il
29.9.2011 che ha riformato la decisione di primo grado che aveva ritenuto
legittimo l’atto di recupero del credito d’imposta relativo all’anno 2001
inizialmente riconosciuto alla Spazio Aperto Servizi soc.coop.sociale Onlus in
forza dagli artt.7 e 81.n.388/2000.
Riteneva la CTR che l’amministrazione non aveva rispettato il termine dilatorio
di cui al comma 7 dell’art.12 1.n.212/2000 e che tale circostanza determinava
l’illegittimità dell’atto, non potendo poi riconoscersi l’esistenza dell’urgenza
per il solo fatto che l’avviso era stato notificato nell’imminenza della scadenza
del termine di decadenza per la ripresa a tassazione.
L’Agenzia delle entrate deduce la violazione dell’art.12 c.7 1.n.212/2000
.Afferma che la lettera della legge e la sua interpretazione alla luce del
d.lgs.n.32/2001 lascia intendere che il mancato rispetto del termine dilatorio
non determina la nullità del provvedimento, in ogni caso richiamando
l’orientamento giurisprudenziale che aveva ritenuto l’urgenza “in re ipsa” per
il fatto che era in scadenza il termine di decadenza di cui al dpr n.633/72Cass.n.11944/12-.
La società contribuente, nel controricorso, ha chiesto il rigetto del motivo,
deducendone in modo argomentato l’infondatezza.
La censura è infondata.
Giova ricordare, in via assolutamente preliminare, che le Sezioni Unite di
questa Corte, definendo il contrasto insorto fra diversi indirizzi in ordine agli
effetti del mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio del
processo verbale di contestazione, hanno ritenuto che “in tema di diritti e
garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali l’articolo 12, comma 7,
della Legge 212/2000 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del
termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di
accertamento — termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti
sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati
all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle
operazioni, determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di
Ric. 2012 n. 26140 sez. MT – ud. 07-05-2014
Rh. 2012 n. 26140 sez. MT – ud. 07-05-2014
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it 3Ò 1),)

CONTI;

Ric. 2012 n. 26140 sez. MT – ud. 07-05-2014
R3e. 2012 n. 26140 sez. MT – ud. 07-05-2014
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urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto
termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio
procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di
derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione
e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà
impositiva. vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione
nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata,
bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dell’osservanza del
termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale
emissione, deve essere provata dall’Ufficio”-cfr.Cass.S.U. 29 luglio 2013, n.
18184-.
Si è in particolare precisato che “risponda a criteri di equilibrio degli interessi
coinvolti e di ragionevolezza far dipendere la validità o meno dell’atto emesso
ante tempus dalla sussistenza o meno, nella realtà giuridico-fattuale, del
requisito dell’urgenza, anziché dalla circostanza (avente valore del tutto
secondario) che tale requisito sia, o no, enunciato nell’atto: ciò che conta, in
definitiva, ai fini dell’esonero dell’Ufficio dall’osservanza del termine dilatorio,
è unicamente il fatto che la particolare urgenza di provvedere effettivamente
nella fattispecie vi sia stata.” Quanto alla sussistenza del requisito anzidetto, le
Sezioni Unite hanno precisato che a fronte di un avviso di accertamento emesso
prima della scadenza del termine de quo e privo dell’enunciazione dei motivi di
urgenza che lo legittimano, il contribuente potrà, ove lo ritenga, anche limitarsi
ad impugnarlo per il solo vizio della violazione del termine, spettando
“…all’Ufficio l’onere di provare la sussistenza (all’epoca) del requisito
esonerativo dal rispetto del termine e, dunque, in definitiva, al giudice, a seguito
del dibattito processuale (e senza, perciò, che il contribuente subisca alcuna
menomazione del diritto di difesa), stabilire l’esistenza di una valida e
“particolare” – cioè specificamente riferita al contribuente e al rapporto
tributario in questione – ragione di urgenza, idonea a giustificare l’anticipazione
dell’emissione del provvedimento.”
I principi testè esposti confermano, pertanto, la correttezza della decisione
impugnata e l’infondatezza della doglianza esposta dall’Agenzia.
Anche in ordine al requisito dell’urgenza che la CTR ha escluso non
ritenendolo integrato per il solo fatto dell’imminenza della scadenza del termine
di decadenza del potere di accertamento riservato all’Ufficio fiscale la sentenza
sembra sottrarsi alle critiche esposte dalla parte ricorrente.
Giova sul punto rammentare che nelle prime concretizzazioni dei principi
scolpiti dalle Sezioni Unite in ordine alla ricorrenza delle ipotesi di urgenza che
escludono il vizio dell’atto emesso senza il rispetto del termine dilatorio questa
Corte ha ritenuto, a proposito delle ragioni di urgenza, che “…detto requisito,
per rispondere a criteri di ragionevolezza che riescano a salvaguardare, secondo
un’ottica di bilanciamento delle istanze dell’amministrazione con quelle del
contribuente, deve essere legato a una particolare specificità del caso accertato,
piuttosto richiedendo uno specifico riferimento agli elementi di fatto che
rendono evidente l’impossibilità di rinviare l’emanazione dell’atto.” —
cfr.Cass.n.27911/13Facendo applicazione di tale criterio si è così ritenuto ricorrere un’ipotesi
urgenza nel caso dell’inesistenza reale ed effettiva – quale centro di

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imputazione fiscale- di un soggetto interposto, il quale costituiva uno degli
elementi decisivi per garantire, secondo la tesi dell’amministrazione, il
comportamento frodatorio dei soggetti coinvolti nella società di fatto creata per
ottenere indebiti vantaggi fiscali. L’esistenza di una rete di soggetti che,
attraverso l’utilizzo dello schema delle c.d. società cartiere, realizzavano un
meccanismo volto ad impedire la riscossione dell’imposta da parte del soggetto
che ometteva il versamento dell’IVA, emettendo fatture per le quali non
riscuoteva l’imposta che, invece, le altre società partecipi della frode portavano
in detrazione, giustificava l’esistenza di una particolare urgenza all’adozione
dell’avviso di accertamento con specifico riferimento alle circostanze di fatto
evidenziate, alla cui stregua risultava l’impossibilità di rinviare l’emanazione
dell’atto, proprio per impedire il protrarsi del meccanismo e per garantire la
salvaguardia degli interessi erariali, gravemente pregiudicati dall’intreccio di
operazioni riscontrate-cfr. Cass. n.27911/13 cit.-.
In definitiva, quel che sembra emergere dalla ratio sottesa alla decisione delle
Sezioni Unite è la necessità che la capacità paralizzante dell’urgenza rispetto
alla nullità dell’atto notificato senza il rispetto del termine dilatorio deve
rimanere agganciato a specifici elementi di fatto che esulano dalla sfera
dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità
nell’accertamento delle pretese fiscali. Una simile conclusione sembra essere il
portato della riconosciuta nullità dell’atto che è stata ritenuta operare
automaticamente in caso di mancato rispetto del termine dilatorio. Tanto
esclude di potere, quindi, recuperare l’orientamento, già sperimentato da questa
Corte, favorevole a ricondurre l’urgenza a valutazioni correlate all’imminenza
della scadenza del termine dilatorio che, a ben considerare, non attengono a fatti
specifici che esulano dalla volontà dell’amministrazione ma rappresentano, per
converso, l’effetto dell’azione tardivamente esercitata dall’amministrazione
proprio perché da tale esercizio deriverebbe l’impossibilità di garantire al
contribuente il termine dilatorio e le esigenze fondamentali di garanzia del
contraddittorio ad esse connesse.
Se, dunque, non pare idonea a giustificare l’urgenza la mera allegazione
dell’impedimento costituito dalla imminente scadenza del termine di decadenza
per la notifica dell’atto impositivo, ben può l’amministrazione offrire come
giustificazione dell’urgenza la prova che l’esercizio nell’imminenza della
scadenza del termine sia dipeso da fattori ad essa non imputabili che hanno
inciso sull’attività accertativa fino al punto da rendere comunque necessaria
l’attivazione dell’accertamento, a pena di vederne dissolta la finalità di recupero
delle imposte ritenute non versate dal contribuente.
Ciò val quanto dire che non sarà mai l’imminenza della scadenza del termine a
giustificare l’urgenza ma, semmai, l’insorgenza di fatti concreti e precisi che
possano rendere giustificata l’attivazione dell’Ufficio quando non può più
essere rispettato il termine dilatorio a pena di vedere decaduta
l’amministrazione. Senza quindi qui soffermarsi sull’esemplificazione delle
ipotesi che possono in casi simili giustificare l’urgenza, sembra comunque qui
chiarire solo il criterio che può orientare l’amministrazione nella individuazione
dei casi urgenza, incentrato sulla determinazione di fatti che non appaiono
direttamente riferibili all’amministrazione ma che, anzi, risultano condizionare
l’esercizio dell’azione accertativa rendendolo necessitato anche senza il rispetto

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia al pagamento delle spese
processuali in favore della parte controricorrente che liquida in euro
3000,00 per compensi, euro 100,00 per esborsi, oltre accessori come
per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile
del 7 maggio 2014.

del termine dilatorio- in questi termini si sono di recente espresse
Cass. n. 1869/2014, Cass. n.3142/2014 e Cass. n.9424/2014- .
Alla stregua di tali considerazioni, immune da vizi appare la decisione
impugnata che, in assenza di specifici elementi addotti dall’amministrazione, ha
condivisibilmente ritenuto che “ove si accogliesse la tesi circa l’urgenza
derivante dalla imminenza della scadenza del termine per la notifica dell’atto, la
norma di cui all’art.12 comma 7 potrebbe essere sempre violata e perderebbe
così il suo carattere di principio generale dell’ordinamento mentre il
contribuente perderebbe qualsiasi possibilità di difesa in fase di precontenzioso”.
Sulla base delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato, con condanna
dell’Agenzia al pagamento delle spese processuali liquidate come da
dispositivo
p. q. m.
La Corte M \-‘ 9 -i-‘ l ‘ o ()v) 4(>

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