Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1273 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1273 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 22/01/2014

SENTENZA

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Sul ricorso proposto da:

Pierino Felisa e Anna Maria Maira, rappr. e dif. dall’avv. Alberto Bertora e
dall’avv. Alessandro Masciocchi, elett. dom. presso e nello studio del secondo, in
Roma, via della Mercede n.11, come da procura a margine dell’atto
-ricorrente Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12

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estensor

.,

-controricorrenteMinistero dell’Economia e delle Finanze
-intimato-

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 28 novembre
2013 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
uditi l’avv. Alberto Bertori per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Marco La Greca
per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Ennio Sepe, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

IL PROCESSO
Pierino Felisa e Anna Maria Maira impugnano la sentenza della Commissione
Tributaria Centrale, sezione di Bologna, 20.5.2009, che, in riforma della sentenza
C.T. di II grado di Parma n. 533/04/1994, ebbe ad accogliere il ricorso dell’Ufficio,
così ribadendo la legittimità dell’impugnata iscrizione a ruolo delle imposte ILOR ed
IRPEF, a seguito di dichiarazione integrativa per l’anno 1980, effettuata dai
contribuenti sulla base degli accertamenti (per redditi da partecipazione nella società
Trancerie Emiliane s.p.a.) notificati dopo l’entrata in vigore del d.l. n.429/1982 e
dunque in un periodo in cui la relativa notifica — se perfezionata tra il 14.7.1982 ed il
15.3.1983, il termine per tale opportunità — doveva ritenersi affetta da illegittimità
costituzionale (come statuito da Corte cost. n. 175/1986).
Ritenne a tal proposito la C.T.0 che la notifica degli avvisi di accertamento,
caducata ai sensi della dichiarata illegittimità dell’art.16 d.l. n.429/1982, non toglieva
valenza alla dichiarazione integrativa che, pur sulla base di quelli, il contribuente
avesse presentato al fine di definire, con la disciplina condonistica ed ai sensi
dell’art.19 d.l. cit., le proprie pendenze. Invero i contribuenti avevano sì proposto
impugnazione avverso gli avvisi di accertamento notificati nel cd. periodo bianco,
cioè entro il periodo di vigenza del d.l. n.429 e fino alla data per la presentazione
della domanda di condono, ma sull’assunto iniziale per cui la dichiarazione
integrativa avrebbe invalidato i primi, non precisamente colpiti da una censura di
illegittimità (come poi riconosciuto da Corte cost. n.175/1986) e per tale ragione
derivandone l’estinzione del processo (invero conseguita avanti al primo giudice).
Rilevò la C.T.C. che i ricorrenti solo in sede di appello incidentale si erano doluti
della illegittimità degli avvisi di accertamento, così chiedendo l’annullamento
dell’iscrizione a ruolo dipendente dalla dichiarazione integrativa, da ciò derivando la
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estensore con

ferro

per la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Centrale, sezione di Bologna,
20.5.2009;

persistente irrevocabilità di quest’ultima, sul presupposto che il vizio attinente ai
primi fosse non di una nullità diretta ma dipendente da una tempestiva e specifica
impugnazione.
Il ricorso è affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso Agenzia delle
Entrate. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Con il primo motivo, í ricorrenti hanno dedotto, in relazione all’art.360 n. 4
cod.proc.civ., nullità della sentenza ovvero del procedimento per violazione o falsa
applicazione degli artt.99, 112, 329, 342 cod.proc.civ., 19bis, 22 e 25 d.l. 26.10.1972,
n.636, avendo erroneamente la C.T.R. pronunciato su censure mai sollevate
dall’Ufficio appellante.
Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza o del procedimento per
violazione o falsa applicazione degli artt. 324, 329 cod.proc.civ., 2909 cod.civ., 22,37
e 39 d.P.R. n. 636/1972, 56 d.lgs. n. 546/1992 e del principio generale sul giudicato
interno in relazione all’art.360 n.4 cod.proc.civ., avendo la C.T.R. indebitamente
evitato di considerare che si era già formato giudicato interno, quanto meno in via
implicita, sul mancato esaurimento del rapporto tributario rilevante ai fini
dell’efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale.
Con il terzo motivo si solleva il vizio di violazione di legge quanto all’art. 16 d.l.
n.423/1982, ex art.360 n. 3 cod.proc.civ., censurandosi la sentenza ove la stessa nega
la caducazione degli avvisi di accertamento, benché fossero il presupposto delle
dichiarazioni integrative e nonostante la ricordata dichiarazione di illegittimità
costituzionale, in quanto non impugnati a loro volta in modo specifico, ma solo a
motivo del loro collegamento con la dichiarazione integrativa stessa.
I motivi, da trattare congiuntamente stante l’evidente connessione, sono infondati,
osservando il Collegio che già gli stessi ricorrenti danno atto che la difesa dell’Ufficio,
nel proprio primo atto di appello, contestava la decisione impugnata invocando
l’autonomia dell’atto-dichiarazione integrativa, reclamando il superamento della
valenza degli avvisi di accertamento, ciò essendo sufficiente per permettere al giudice
di merito e, da ultimo, alla C.T.C. di coordinare la nullità degli accertamenti senza che
fossero travolte anche le dichiarazioni integrative presentate nel periodo protetto,
tenuto conto della mera annullabilità dei primi, da un lato e della mancata conversione
dei relativi vizi, dall’altro, in puntuali ragioni di illegittimità coltivate dalla parte
contribuente e coincidenti con quelle in prosieguo recepite dalla cit. Corte cost. 27
giugno 1986, n.175. Sul punto, si ritiene debba essere data continuità al principio, più
volte affermato da questa Corte, per cui “la sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del
1986 – con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 della Cost.,
dell’art. 16 del D.L, 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, nella parte
in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o d’ufficio sino alla data di presentazione della
dichiarazione integrativa, anziché fino alla data di entrata in vigore delD.L. n. 429 del 1982 (14
luglio 1982) – non determina automaticamente, insieme all’annullamento della norma dichiarata
incostituzionale, anche quello di tutti gli avvisi di accertamento notificati successivamente al 14 luglio
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estensore c

ferro

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il rigetto del ricorso comporta altresì la condanna alle spese del procedimento,
pronunciata secondo la regola della soccombenza e in base a liquidazione come da
dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del procedimento,
liquidate in Euro 9.000, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2013.

1982, bensì soltanto l’invalidità degli stessi nei rapporti tributari (originati dal condono del 1982) e
nei relativi giudizi ancora “pendenti” nel giorno successivo alla data della pubblicazione della
pronuncia di incostituzionalità: vale a dire, quelli in cui il contribuente – cui sia stata notificato avviso
di accertamento in data posteriore al 14 luglio 1982 – abbia presentato dichiarazione integrativa ai
sensi dell’art. 16 del decreto legge del 1982 e, ciononostante, abbia tempestivamente impugnato
l’avviso stesso per il motivo di illegittimità della legge di condono, poi riconosciuto fondato dalla Corte
costituzionale, altrimenti operando – in ragione, sia dell’ambito di efficacia proprio della dichiarazione
di illegittimità costituzionale (che ha ad oggetto norma di legge o di atto avente forza di legge, e non
già provvedimenti o atti amministrativi), sia della natura irrevocabile della dichiarazione integrativa l’incontestabilità del rapporto tributario di condono, da considerarsi “definito” sulla base del
congiunto effetto di “definitività” dell’accertamento, conseguente alla sua omessa impugnazione, e di
“irrevocabilità” della dichiarazione stessa sancita dalla legge (ad. 32, comma primo, D.L. n.
429 / 82). Nè può predicarsi, relativamente a questa manifestazi .one di volontà “definitiva” (salve le
ipotesi previste dalla legge di condono), una sorta di invalidità “sopravvenuta” (alla pronuncia di
incostituzionalità), sia perché la dichiarazione di illegittimità costituzionale non attiene alle norme
regolatrici della dichiarazione integrativa, sia perché non è neppure ipotizzabile un vizio della
dichiarazione (nella specie errore essenziale, avendo il contribuente sostenuto che la sua manifestazione
di volontà era stata viziata dall’erroneo presupposto dell’esistenza di un valido atto di accertamento,
di cui occorreva limitare con la presentazione della dichiarazione integrativa gli effetti pregiudizievolz)
determinatosi successivamente alla formazione dell’atto.” (Cass. 7339/2000, 8465/2000,
14192/2000, 14283/2000, 14287/2000, 14288/2000, 15275/2000, 999/2001,
3714/2001, 7929/2001, 4698/2002, 3089/2005, 21054/2005, 21443/2005).

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