Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1273 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, (ud. 08/07/2016, dep.19/01/2017),  n. 1273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25136/2013 proposto da:

R.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PANARO 11, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARCELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE AULINO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA già UGF ASSICURAZIONI SPA società

incorporante AURORA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo

procuratore ad negotia Dott. L.G.M.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO SEGNALINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONTO PASSERO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ET TELECOMUNICAZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4164/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 29/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29/3/2013 il Tribunale di Napoli ha respinto il gravame interposto dal sig. R.M. in relazione alla pronunzia G. di P. Napoli n. 75726/2010, di rigetto della domanda proposta nei confronti delle società E.T. Telecommunication s.r.l. e Ugf Assicurazioni s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), verso le ore 19,30 circa a (OMISSIS), tra il motociclo Yamaha Neòs 50 c.c. tg. (OMISSIS), condotta dal sig. R.M., e la Fiat Panda 750 tg. (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il R. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad 8 motivi.

Resiste con controricorso la società Unipol Assicurazioni s.p.a. (già Ugf Assicurazioni s.p.a., società incorporante la società Aurora Assicurazioni s.p.a.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “nullità della sentenza” per “mancata motivazione”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè violazione degli artt. 24, 111 Cost., art. 116 c.p.c., relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia “nullità della sentenza” per “mancanza assoluta di una motivazione”, violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2054, 2055 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 5 motivo denunzia “nullità della sentenza” per “difetto di motivazione”, nonchè violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 6 motivo denunzia “omesso esame ed insufficiente motivazione” su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè “violazione di legge per motivazione apparente”.

Con il 7 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con l’8 motivo denunzia “vizio di motivazione”, “omessa valutazione della CTU”.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che il ricorso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente deduce le censure facendo riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., alle dichiarazioni dei testi R., G., Ro., E.; alle “risultanze istruttorie del processo di primo grado”; alla “documentazione sanitaria”, alla ctu redatta dal perito nominato in i grado dal Giudice di Pace alla pag. 3″, all'”atto di impugnazione) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la sola parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Va al riguardo ribadito il consolidato principio in base al quale il requisito prescritto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, deve essere dal ricorrente comunque rispettato nella redazione del ricorso per cassazione anche in ipotesi di denunzia di error in procedendo ex art. 112 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978), giacchè pur divenendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934).

Con particolare riferimento al 1^ e al 4^ motivo non può per altro verso sottacersi che, oltre a non risultare nemmeno indicate le norme censurate, a fronte di (generica) denunzia di violazione di legge non risultano invero sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, essendosi il ricorrente limitato a muovere apodittiche doglianze, sicchè quanto dedotto si risolve nella proposizione in realtà di un “non motivo” (cfr. Cass., 8/7/2014, n. 15475; Cass., 1/10/2012, n. 17318; Cass., 17/1/2012, n. 537). E quanto al 3 motivo, che non risulta invero impugnata la ratio decidendi in ordine alla mancata indicazione della data del sinistro (pag. 2 sent.).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443)

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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