Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12729 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 25/05/2010), n.12729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA ITALEASE SPA già BANCA PER IL LEASING – ITALEASE S.P.A.

(OMISSIS) in persona dei signori Dott. M.L. e

Avv. L.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato DE CRESCENZO ENRICO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CAMPI GIUSEPPE giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE LA CERTOSA S.R.L. (già MANDELLI TOOL & DIE S.P.A.

IN

LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del legale rappresentante Dott.

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II

33, presso lo studio dell’avvocato LUDINI ELIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIAIMO FEDERICO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1527/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa l’8/6/2006, depositata il 15/06/2006, R.G.N.

2488/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato FEDERICO GIAIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano respinse la domanda proposta dalla Mandelli Tool & Die contro la Banca per il Leasing Italease, diretta ad ottenere la declaratoria di non debenza di una somma di denaro pretesa dalla convenuta per la risoluzione di due contratti di leasing conclusi con l’attrice; accolse, invece, la riconvenzionale, condannando l’attrice al suddetto pagamento. La sentenza è stata riformata dalla Corte d’appello di Milano, la quale ha respinto la domanda della Banca per il Leasing Italease.

Quest’ultima propone ricorso per cassazione attraverso nove motivi.

Risponde con controricorso la Immobiliare La Certosa s.r.l. (già Mandelli Tool in liquidazione). Ambedue le parti hanno depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per la risoluzione anticipata di due contratti di leasing la Mandelli Tool in liquidazione formulò alla Banca una proposta (24.7.01) concernente il pagamento di una somma di danaro, comprensiva di IVA;

replicò la Banca con una controproposta (6.8.01) per maggior somma, comprensiva di IVA; la Mandelli Tool accettò la controproposta ed effettuò i versamenti, ina successivamente la Banca le comunicò che v’era stato un errore e che gli importi erano da intendersi al netto di IVA, sicchè la Mandelli Tool rimaneva ancora debitrice di una somma di danaro; quest’ultima replicò che l’accordo raggiunto aveva natura transattiva e che, dunque, essa nulla più doveva alla controparte.

In ordine a questa vicenda s’è sviluppata la controversia, rispetto alla quale il primo giudice ha escluso che le parti avessero raggiunto una transazione, mentre il secondo ha ritenuto che la fonte delle obbligazioni connesse alla risoluzione anticipata dei due contratti di leasing sia la menzionata comunicazione del 6.8.01 (immune da effetti correttivi di elementi esterni), costituente una controproposta alla quale l’altra parte aveva aderito nel momento stesso dell’esecuzione e che potrebbe essere impugnata solo per errore (nella specie insussistente per difetto del presupposto della rilevabilità).

A fronte di questa argomentazione, che risulta immune da violazione di legge e da vizi della motivazione, la Banca svolge nove motivi che, benchè formalmente indirizzati a proporre censure di legittimità, non offrono alcuno spunto critico in tal senso, ma si risolvono in una serie di questioni di fatto tendenti a conseguire un nuovo accertamento del merito della causa ed una diversa valutazione delle prove emerse.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sostenute nel giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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