Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12729 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/06/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 21/06/2016), n.12729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19910/2013 proposto da:

FONDIARIA SAI SPA, (OMISSIS)in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato MARIA

ANTONIETTA PERILLI, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE

44, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SCAFA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUCA BALLO giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 524/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;

udito l’Avvocato ANDREA SCAFA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 3 marzo 2007 il Tribunale di Forlì accoglieva domanda di risarcimento di danni derivati da un sinistro stradale del 19 dicembre 1998 proposta da B.P. (cittadina romena residente in Italia) nei confronti di Fondiaria SAI S.p.A. quale rappresentante del F.G.V.S., danni che l’attrice avrebbe riportato in quanto trasportata su un’auto di cui le era ignoto il conducente, auto che era non identificabile, essendone risultati falsi la targa, la carta di circolazione, la carta verde e i documenti assicurativi.

Avendo Fondiaria SAI S.p.A. proposto appello contro tale sentenza, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 12 marzo-18 aprile 2013) lo respingeva, ritenendo tra l’altro tardiva una eccezione proposta dall’appellante nella conclusionale di secondo grado, relativa al proprio difetto di legittimazione passiva per essere stato il sinistro causato da un veicolo con targa straniera rubata, il quale peraltro – secondo l’appellante – non sarebbe stato veicolo sconosciuto, bensì veicolo abitualmente stazionante nel territorio dello Stato che gli aveva rilasciato la targa, la Francia, per cui l’azione avrebbe dovuto proporsi, ai sensi del D.M. 12 ottobre 1972, nei confronti di U.C.I..

2. Ha presentato ricorso Fondiaria SAI S.p.A., sulla base di un unico motivo.

Viene denunciata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 81 c.p.c., D.M. 12 ottobre 1972, art. 1, e L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. a). L’eccezione di cui sopra, infatti, non sarebbe tardiva, non essendo una eccezione in senso stretto e non essendosi formato il giudicato interno sulla carenza di legittimazione passiva della ricorrente. I fatti, quali prospettati dalla B. quale attrice (e cioè che il sinistro era avvenuto in Italia su un veicolo immatricolato in Francia, con targa, carta di circolazione, carta verde e documenti assicurativi falsificati), avrebbero dovuto indurre ad applicare la direttiva UE 72/166, per cui la legittimazione passiva sarebbe stata attribuibile all’U.C.I. La carenza di legittimazione passiva della ricorrente discenderebbe poi dal fatto che il veicolo non era qualificabile come sconosciuto, perchè sarebbe stato identificato dalla Polstrada di Forlì e sarebbe stato altresì accertato che l’immatricolazione era avvenuta in Francia, il tutto come da accertamento del 19 settembre 1999 proveniente appunto dalla Polstrada di Forlì e prodotto col ricorso.

Si è difesa con controricorso la B., osservando che, come rilevato dal giudice d’appello, la eccezione in questione non riguarderebbe la legitimatio ad causam, bensì la titolarità della situazione giuridica sostanziale, qualificabile oggetto di una questione di fatto. L’eccezione sarebbe stata dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c., come ritenuto dalla corte territoriale. Conclude pertanto la controricorrente nel senso del rigetto del ricorso.

La ricorrente ha poi depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è fondato.

3.1 La ricorrente, come convenuta in primo grado, si era costituita resistendo, e in particolare adducendo – come evidenzia pure il giudice d’appello nella descrizione dello svolgimento del processo –

che l’attrice avrebbe dovuto provare la riconducibilità dell’evento alla circolazione del conducente del veicolo non identificato, la responsabilità del medesimo e la ricorrenza delle condizioni legittimanti la citazione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, nonchè contestando il quantum dei danni pretesi. Avendo il primo giudice accolto la domanda reputando applicabile alla fattispecie la L. n. 990 del 1969, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 17, e ritenendo l’ignoto conducente responsabile nella causazione del sinistro, l’attuale ricorrente presentava appello, con motivi anche afferenti al diniego di difetto di legittimazione passiva prospettato in primo grado. Infatti sosteneva l’inapplicabilità delle disposizioni della L. n. 990 del 1969, tra cui l’art. 19, in quanto la fattispecie avrebbe dovuto essere disciplinata dal diritto romeno in forza della L. n. 218 del 1995, art. 62, comma 2, (per cui “qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo stato in esso residenti si applica la legge di tale stato”); affermava altresì l’inapplicabilità del diritto interno in difetto dei presupposti della funzione integrativa propria delle norme di applicazione necessaria come previsto dalla L. n. 218 del 1995, art. 17, non presentando l’ordinamento straniero romeno, richiamato dal citato art. 62, lacune normative, ma al contrario prevedendo una legge analoga a quella italiana in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore nonchè un Fondo di Garanzia cui il cittadino romeno possa chiedere il risarcimento dei danni derivanti da sinistri causati da veicoli non identificati;

sempre sulla stessa linea, l’appellante, attuale ricorrente, negava l’applicabilità del principio di reciprocità ex art. 16 preleggi. E solo da ultimo contestava che sussistesse la prova della responsabilità del conducente del veicolo e della incolpevole impossibilità di identificarlo.

La prospettazione, quindi, non poneva in discussione che il veicolo fosse un veicolo sconosciuto, negando invece la propria legittimazione passiva sulla base, in sintesi, del rapporto tra l’ordinamento interno e l’ordinamento dello Stato di cui l’attrice aveva la cittadinanza.

Nella conclusionale, tuttavia, l’appellante per la prima volta adduceva che il veicolo che ha causato il sinistro di cui è causa, in quanto veicolo con targa straniera risultata rubata, non deve qualificarsi “veicolo sconosciuto”, bensì “veicolo abitualmente stazionante” nel territorio dello Stato membro dell’Unione Europea che gli ha rilasciato la targa – la Francia -, da ciò desumendo il difetto della propria legittimazione passiva a favore dell’U.C.I. Ai sensi del D.M. 12 ottobre 1972, art. 1.

Il giudice d’appello non ha esaminato il merito di quest’ultima difesa, bensì l’ha qualificata eccezione relativa alla legittimazione sostanziale, cioè alla titolarità, in questo caso passiva, del diritto sostanziale oggetto del processo; e ha ritenuto che tale eccezione sia un’eccezione in senso stretto, non rilevabile quindi d’ufficio “in quanto non riguarda la mera legittimazione, ma il merito”, cioè l'”accertamento della situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della domanda”, desumendone che “il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito”. La conseguenza di questi rilievi qualificativi è stata la dichiarazione di inammissibilità, da parte della corte territoriale, della difesa suddetta, in quanto eccezione tardiva.

3.2 La ricorrente confuta quanto ritenuto dalla corte territoriale, sostenendo che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva non è tardiva, essendo invece rilevabile in sede di legittimità purchè non si sia formato al riguardo il giudicato interno e purchè sia fondata su fatti legittimamente prospettati davanti alla Corte di cassazione. Le sue argomentazioni, peraltro, hanno in qualche misura mescolato la questione in esame, attinente alla legittimazione sostanziale, con quella della legitimatio ad causam, qui non discussa e per la quale la giurisprudenza è consolidata nel senso della rilevabilità anche d’ufficio in qualunque stato e grado del giudizio.

In effetti, la corte territoriale, nel ritenere che quello addotto dalla appellante per la prima volta nella conclusionale fosse da qualificare eccezione in senso stretto, e dunque inammissibile per tardività, ha aderito a quella che, quando si pronunciò, era la giurisprudenza maggioritaria di questa Suprema Corte. Nelle more del presente giudizio, peraltro, sussistendo un contrasto giurisprudenziale (pur essendo, si ripete, maggioritaria la giurisprudenza che adottava l’interpretazione seguita dal giudice d’appello), sono intervenute le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016.

In questa pronuncia, viene dato atto dell’esistenza di due diversi orientamenti – l’uno, maggioritario (ex multis sono state citate Cass. 27 giugno 2011 n. 14177, Cass. 10 maggio 2010 n. 11284, Cass. 15 settembre 2008 n. 23670, Cass. 26 settembre 2006 n. 20819, Cass. 7 dicembre 2000 n. 15537), nel senso che la contestazione della titolarità del rapporto sostanziale oggetto del processo attiene al merito di quest’ultimo e integra una eccezione in senso stretto, in quanto il rapporto oggetto del merito rientra nel potere dispositivo, con le evidenti conseguenze nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata; l’altro, minoritario (sono state richiamate Cass. 10 luglio 2014 n. 15759, Cass. 19 luglio 2011 n. 15832 e Cass. 5 novembre 1997 n. 10843), che qualifica tale contestazione una mera difesa, così tra l’altro “svincolandola” dai limiti cronologici della ammissibilità.

La tesi minoritaria è stata adottata dalle Sezioni Unite, che hanno comunque mantenuto la riconducibilità della titolarità del rapporto sostanziale al merito della causa; pertanto, per supportare l’impostazione adottata, hanno dovuto sintonizzarla con il principio della non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., comma 2, al riguardo affermando in primo luogo che “il silenzio non è cosa diversa dal riconoscimento”, in secondo luogo che, come il giudice può sempre rilevare – anche se l’esistenza non è stata contestata –

l’inesistenza di una circostanza allegata da una parte qualora tale inesistenza emerga dagli atti e dalle prove (cfr. S.U. 3 giugno 2015 n. 11377), e infine che comunque la valutazione delle prove è affidata al suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., allo stesso modo il giudice può valutare pure il significato di una mancata contestazione.

In tal modo, il giudice nomofilattico ha letto nella non contestazione prevista dall’articolo 115, attingendo evidentemente supporto dalla rubrica dell’articolo, non un’espressione del potere dispositivo delle parti (come avrebbe potuto intendersi dal testo del primo comma, che fa riferimento direttamente ai “fatti non specificamente contestati” anzichè a fonti probatorie), bensì una vera e propria prova, la quale non può neppure ritenersi prova legale, ovvero di significato predeterminato, riconducendo in tal modo al libero convincimento del giudice la individuazione del significato della non contestazione come, appunto, prova, ed estraendola così dagli elementi determinanti – qui, in senso negativo – il thema decidendum. Il che evidentemente rileva nel caso in esame, non avendo l’attuale ricorrente contestato fino alla conclusionale di secondo grado di essere legittimata passiva in rapporto al fatto che l’auto cagionante il sinistro era un veicolo sconosciuto, e non altrimenti qualificabile.

Hanno affermato le Sezioni Unite, in conclusione, che la negazione da parte del convenuto della legittimazione sostanziale costituisce una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia ancora formato un giudicato interno, ovviamente), precisando altresì che il giudice dagli atti può rilevare anche d’ufficio la carenza della titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale che è oggetto del processo.

3.3 Non può più, dunque, condividersi la decisione del giudice di secondo grado nella parte sopra evidenziata, che è oggetto del ricorso. Nella conclusionale del secondo grado l’attuale ricorrente –

si deve ora ritenere – non ha proposto una eccezione in senso stretto, ma ha contestato la propria legittimazione passiva sostanziale anche sotto il profilo della natura del veicolo causante il sinistro, aggiungendo questo agli altri profili (sopra sintetizzati) su cui aveva, in precedenza, contestato comunque la propria legittimazione passiva (così da evitare ogni configurabilità di giudicato interno al riguardo).

Mentre, allora, per quanto emerge dalla sentenza impugnata (cfr. in particolare a pagina 3), in primo grado l’attuale ricorrente non aveva espressamente negato che si trattasse di un veicolo non identificato – secondo la normativa ratione temporis applicabile, presupposto della sua legittimazione passiva in luogo di quella dell’U.C.I. -, a partire dalla conclusionale del secondo grado la ricorrente ha negato che si trattasse di un veicolo sconosciuto, sostenendo trattarsi, invece, di un veicolo abitualmente stazionante in Francia, dovendosi ritenere tale il veicolo che ha targa straniera (nel caso, francese) accertata come rubata, e da ciò deducendo appunto che la pretesa attorea avrebbe dovuto essere volta nei confronti dell’U.C.I..

Che si trattasse di una targa francese quando in sede d’appello fu quindi negata – a questo punto, non tardivamente – la legittimazione sostanziale anche sotto tale profilo; emergeva chiaramente dagli atti, tanto che la stessa corte territoriale, nella descrizione dello svolgimento del processo, riconosce trattarsi di una Peugeot 306 targata (OMISSIS) e, laddove qualifica eccezione tardiva la contestazione, si guarda bene dall’aggiungere alcun rilievo sulla sua fondatezza (e ciò a prescindere da atti ben noti al giudice di merito, come il doc.8 del fascicolo attoreo di primo grado, che la ricorrente ha depositato nuovamente insieme al ricorso). In applicazione, dunque, dell’insegnamento del recentissimo arresto, sopra sintetizzato per quanto qui interessa, delle Sezioni Unite, deve ritenersi la ricorrente carente della legittimazione sostanziale passiva. Infatti, come ha correttamente argomentato la ricorrente stessa, la legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento compete – considerata la data di accadimento del sinistro – all’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.), ai sensi del D.M. 12 ottobre 1972, art. 1, dovendosi ritenere che, in quanto veicolo con targa francese, benchè rubata, il veicolo che ha cagionato il sinistro sia veicolo abitualmente stazionante nel territorio della Francia quale Stato membro dell’Unione Europea, secondo l’interpretazione dell’art. 1, par.4, della Direttiva 72/166/CEE –

modificata dalla direttiva 84/5/CEE – fornita dalla sentenza della Corte di giustizia CE 12 novembre 1992, C-73/89 (v. per un caso analogo Cass. 19 ottobre 2007 n. 21974, che illustra accuratamente, nella sua motivazione cui pertanto si rimanda, il percorso normativo comunitario e interno che è pervenuto a questa soluzione di tutela del danneggiato, in alternativa alla tutela dai danni provocati dal veicolo sconosciuto per la quale il F.G.V.S. rimane il legittimato passivo). Si nota, per mera completezza, che diversa è la vigente normativa, in quanto il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198, ha modificato il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 283, comma 1, – Codice delle assicurazioni, tra l’altro aggiungendo che il F.G.V.S. risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione anche nel caso (lett. d ter) che “il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo”.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. La prossimità cronologica a questa decisione dell’intervento delle Sezioni Unite da cui deriva, in massima parte, l’accoglimento del ricorso costituisce, essendosi verificato un mutamento della giurisprudenza (è stato infatti abbandonato l’orientamento anteriormente maggioritario), la giustificazione, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, della compensazione integrale delle spese tra le parti per tutti i gradi di giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza, compensando le spese di tutti i gradi.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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