Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12729 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. I, 10/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 10/06/2011), n.12729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 11260 dell’anno 2008 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pollio,

n. 30, nello studio dell’avv. Giustino Caramanico; rappresentato e

difeso dagli avv. RISPOLI Gregorio ed Elda Colombo, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12,

è per legge domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Caltanissetta n. 89,

depositato in data 12 luglio 2007;

sentita la relazione all’udienza del 2 febbraio 2011 del Consigliere

Dott. Pietro Campanile;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

Dott. SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto depositato in data 12 luglio 2007 la Corte d’appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile la domanda proposta da L.C. di indennizzo del pregiudizio di natura non patrimoniale, in conseguenza del superamento del termine di ragionevole durata di un procedimento relativo alla propria domanda di ammissione al passivo della Eurass Assicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa.

1.1 – A fondamento della decisione, la Corte di merito rilevava che il periodo concernente la procedura svoltasi davanti agli organi giurisdizionali, conclusasi con la sentenza che ammetteva parzialmente il credito del L. allo stato passivo, non evidenziava profili di durata non ragionevole. Tanto premesso, si affermava che, in relazione alla fase successiva – priva di natura giurisdizionale in quanto riservata all’autorità amministrativa – non poteva considerarsi ammissibile la domanda di equa riparazione ai sensi dell’art. 6 Cedu e della L. n. 89 del 2001.

1.2 – Per la cassazione di tale decreto ricorre il L., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1 – Con il primo motivo viene denunciata, formulandosi idoneo quesito di diritto, violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par.

Cedu e della L. n. 89 del 2001, artt. 2, 3 e 4, nonchè dagl gli artt. 2056 e 1266 c.c., art. 111 Cost. e art. 107 Cost. Europea. Si sostiene che non si dubita dell’applicabilità della indennizzabilità dei ritardi verificatisi nell’ambito di procedure concorsuali, aggiungendosi che, sia ai fini del termine per la proposizione della domanda, così come stabilito dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, sia ai fini del ritardo verificatosi, deve tenersi conto dell’intero procedimento concorsuale, che può considerarsi concluso soltanto con la realizzazione del credito.

2.2 – Il secondo motivo attiene al regolamento delle spese processuali, ed è espressamente subordinato alla fondatezza del primo.

2.3 – Il ricorso è infondato.

La corte nissena ha correttamente applicato il principio, già affermato da questa Corte e condivise dal Collegio, secondo cui il diritto all’equa riparazione per le conseguenze dell’irragionevole durata del processo, riconosciuto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, non è configurabile in relazione alla liquidazione coatta amministrativa, che è procedimento a carattere amministrativo, in cui si innestano fasi di carattere giurisdizionale, quali la dichiarazione dello stato di insolvenza, le relative eventuali impugnazioni e le opposizioni allo stato passivo. Poichè è il deposito dello stato passivo che costituisce il presupposto per le contestazioni davanti al giudice ordinario, la connotazione giurisdizionale sopravviene soltanto con il deposito stesso e per effetto della proposizione delle opposizioni e delle impugnazioni di cui alla L. Fall., artt. 98 e 100, o delle insinuazioni tardive.

Pertanto, ove non sia dedotta l’esistenza di un contenzioso con riferimento all’avvenuta declaratoria dello stato di insolvenza ed ai giudizi eventualmente da essa derivanti, il procedimento mantiene inalterato il suo carattere amministrativo (Cass., 30 dicembre 2009, n. 28105; Cass., 3 agosto 2007, n. 17048; 28 gennaio 2005, n. 1817).

2.4 – Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1000,00, otre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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