Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12729 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12729 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PESCAVI SRL con sede in Pescara, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
giusta procura in calce al ricorso, dall’Avvocato
Loredana Di Giovanni, domiciliata in Roma, Piazza
Cavour, press la cancelleria della Corte di Cassazione,
RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati,
1

Data pubblicazione: 05/06/2014

CONTRORI CORRENTI
AVVERSO
la sentenza n.887/10/2011 della C.T.R. di L’Aquila Sezione Staccata di Pescara n. 10 in data 03.11.2011,
depositata il 14 novembre 2011;

Consiglio del 07 maggio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Nessuno è presente per il P.M.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.23239/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.887,
pronunziata dalla CTR di L’Aquila Sezione Staccata di
Pescara n. 10 il 03.11.2011 e DEPOSITATA il 14 novembre
2011, con cui ha accolto l’appello dell’Agenzia
Entrate, riformando quella di primo grado, che,
pronunciando sull’originario ricorso della
contribuente, lo aveva accolto, annullando l’avviso di
accertamento IRES per l’anno 2004. La contribuente
affida l’impugnazione ad un mezzo.
2 – L’Agenzia ed il Ministero, giusto controricorso,
hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione.
3 – La questione posta dai motivi del ricorso, sembra
doversi esaminare, tenendo conto, sia dell’orientamento
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Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

giurisprudenziale secondo cui(Cass. n.23602, 26459 e
27648 del 2008 e n.4148/2009, nonché in SS.UU.
n.26635/2009), deve ritenersi viziato da illegittimità
l’avviso di accertamento il quale tragga origine dal
mero scostamento dei dati reali dichiarati dal

settore senza che l’Amministrazione finanziaria, sulla
quale grava il relativo onere, suffraghi la pretesa
fiscale con ulteriori elementi ed indizi tali da
supportare l’inattendibilità dei dati riscontrati,
rispetto all’ausilio statistico, e senza che la
medesima amministrazione abbia argomentato in ordine
alle giustificazioni prospettate dal contribuente, sia
pure di quell’altro per il quale gli studi di settore,
data la natura più raffinata ed attendibile,
legittimamente trovano applicazione anche ad anni
antecedenti la loro entrata in vigore (Cass.
n.9613/2008, n.1790/2005).
4 – In vero la CTR ha omesso. di argomentare in ordine
ai concreti elementi che non consentivano di ritenere
congrua la dichiarazione, limitandosi ad affermazioni
generiche ed apodittiche, del tutto sganciate dalle
osservazioni e dagli elementi offerti dalla
contribuente, facendo così malgoverno del principio,
secondo cui “ricorre il vizio di omessa motivazione
3

contribuente rispetto a quelli relativi alla media del

della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai
sensi dell’art.360, comma I n.5 cpc, nella duplice
manifestazione di difetto assoluto o di motivazione
apparente, quando il Giudice di merito ometta di
indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto

senza una approfondita disamina logica e giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”
(Cass.n.1756/2006,n.890/2006).
5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base
dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera
di Consiglio e di accogliere il ricorso, per manifesta
fondatezza. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e
tutti gli altri atti di causa;
Considerato, in via preliminare, che va dichiarato
inammissibile

il

controricorso

del

Ministero

dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato
al giudizio di appello, al cui esito è stata emessa la
sentenza impugnata, dalla quale non è contemplato;
Considerato che le spese del giudizio, nei confronti
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il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi

del Ministero, avuto riguardo alla peculiarità della
fattispecie, vanno compensate;
Considerato che il Collegio condivide la relazione e
che alla relativa stregua il ricorso va accolto nei
confronti dell’Agenzia delle Entrate e, per l’effetto,

Considerato che la causa va, quindi, rimessa ad altra
sezione della CTR dell’Abruzzo, perché proceda al
riesame e, adeguandosi ai richiamati principi, decida
nel merito e sulle spese, anche del presente giudizio
di legittimità, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il controricorso del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, nei cui confronti
compensa le spese del giudizio;
Accoglie il ricorso nei confronti dell’Agenzia Entrate,
cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione
della CTR dell’Abruzzo.
Così deciso in Roma il 07 maggio 2014.

cassata l’impugnata decisione;

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