Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12727 del 25/05/2010
Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 25/05/2010), n.12727
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 3, presso lo studio dell’avvocato MELARA
LUISA, rappresentato e difeso dall’avvocato PELILLO SANDRO giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.C.V.A. SPORT – COMITATO ORGANIZZATORE DEL 30^ rally della Valle
d’Aosta in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.
V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA EUCLIDE
47, presso lo studio dell’avvocato LA PORTA CARLO FERRUCCIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAMMARITANI PAOLO
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
P.A., TRICO MOTOR SPORT DI GENTILE PAOLO &
MAZZETTI
ORNELLA SNC, TRICO RALLY TEAM SRL (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1391/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, 3^
SEZIONE CIVILE, emessa il 21/1/2005, depositata il 22/09/2005, R.G.N.
403/2004 + 404/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/05/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
udito l’Avvocato MASSIMO LETIZIA per delega dell’Avvocato SANDRO
PELILLO;
udito l’Avvocato MASSIMO FERRUCCIO LA PORTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- P.A., proprietario di una vettura Renault danneggiata durante un rally automobilistico in Val d’Aosta, agì giudizialmente per il risarcimento nei confronti del comitato organizzatore ACVA Sport, della Trico Motor Sport s.n.c. (che affermò proprietaria dell’autovettura Fiat che aveva investito la propria, già uscita di strada) e del pilota della vettura investitrice, T.M..
Resistette la sola ACVA Sport.
Con sentenza del 16.10.2003, pronunciata nella contumacia degli altri convenuti, il tribunale di Aosta rigettò la domanda nei confronti di ACVA e l’accolse nei confronti degli altri due convenuti (nei limiti di Euro 37.148,80, oltre agli accessori).
2.- La corte d’appello di Torino, decidendo sul gravame principale dei due soccombenti (non interessa più in questa sede quello incidentale del P. sul quantum, che fu respinto), ha riformato la sentenza solo in punto di esclusione della condanna della società Trico Sport, in quanto non proprietaria del veicolo, secondo quanto riconosciuto dallo stesso attore P..
La corte territoriale ha, in particolare, ritenuto inammissibile l’intervento in appello della Trico Rally Team s.r.l., effettiva proprietaria della Fiat investitrice, escludendo che ricorresse un’ipotesi di litisconsorzio necessario sui sostanziali rilievi che il proprietario “ben avrebbe potuto non essere convenuto in giudizio dall’attore, senza alcun pregiudizio per la regolarità e la completezza del contraddittorio” e che “del resto, l’eliminazione della condanna a carico del proprietario erroneamente indicato in prime cure rende(va) irrilevante la questione di diritto circa l’astratta ipotizzabilità di una corresponsabilità solidale del proprietario” ex art. 2054 c.c., comma 3.
3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il conducente della vettura investitrice T.M., affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria.
Ha depositato controricorso l’organizzatrice del rally ACVA sport.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo il ricorrente (conducente) si duole del pregiudizio del diritto di difesa che gli sarebbe derivato dalla ritenuta inammissibilità dell’intervento in appello del vero proprietario della vettura che conduceva nel corso della competizione automobilistica, segnatamente in relazione al fatto che il danneggiato aveva ritenuto di evocare in giudizio anche il proprietario, così inquadrando la controversia nell’ambito applicativo dell’art. 2054 cod. civ., comma 3.
2.- Col secondo sostanzialmente prospetta la medesima doglianza per avere la posizione del giudice d’appello modificato la qualificazione della domanda e, dunque, la prospettazione del fatto da parte dell’attore.
3.- Col terzo motivo è denunciato error in iudicando per violazione dei principi generali in tema di potere dispositivo del rapporto processuale e dei principi in tema di diritto alla tutela in sede giurisdizionale, per avere la corte d’appello erroneamente escluso l’intervento in appello del primo proprietario dal quale, per contro, sarebbe dovuta derivare l’affermazione della necessità di rimettere la causa innanzi al giudice di prime cure perchè il proprietario indebitamente pretermesso potesse svolgerle proprie difese, come doveroso.
4.- Le censure sono inammissibili in quanto totalmente prescindono dalla critica delle ragioni, puntualmente e diffusamente esposte in sentenza, per le quali l’intervento non è stato ammesso.
Non è invero chiarito:
a) perchè, in relazione al chiaro disposto dell’art. 344 c.p.c., che ammette l’intervento in appello esclusivamente dei terzi che potrebbero proporre opposizione ex art. 404 c.p.c., il possibile corresponsabile solidale del fatto dannoso (vero proprietario) potesse intervenire in giudizio in secondo grado;
b) perchè sussistesse un ipotesi di litisconsorzio necessario, tale da rendere possibile la configurabilità dell’applicazione dell’art. 354 c.p.c.;
c) per quale ragione, una volta riformata la sentenza nel senso dell’eliminazione della condanna a carico del proprietario erroneamente indicato come tale dall’attore, fosse per il conducente (attuale ricorrente) rilevante la questione di diritto circa l’astratta ipotizzabilità di una corresponsabilità solidale del proprietario, ex art. 2054 c.c., comma 3;
d) quale tipo di pregiudizio possa subire un conducente di veicolo a motore evocato in giudizio per un fatto proprio se non lo sia anche il proprietario, del quale l’art. 2054 c.c., comma 3, contempla – se applicabile anche alle competizioni sotto l’aspetto che viene in rilievo – la responsabilità solidale al solo fine di allargare la platea dei responsabili a garanzia della soddisfazione delle ragioni del creditore, e non certo a garanzia dell’autore del fatto dannoso (il conducente, appunto), non convenuto in giudizio dall’attore;
e) quale fosse l’interesse del conducente alla partecipazione al giudizio del proprietario, verso il quale egli sarebbe stato comunque responsabile in via di regresso ex art. 2055 cod. civ., comma 3, e non viceversa;
f) in quale senso, conseguentemente, il diritto di difesa del corresponsabile solidale sia stato leso dall’impossibilità del creditore attore di rivolgersi anche al proprietario non convenuto.
Va soggiunto che il possibile, e tuttavia inespresso, interesse del convenuto (in questa sede ricorrente) alla partecipazione al giudizio del proprietario dell’autovettura che egli conduceva per consentirne la chiamata in causa dell’assicuratore ed indicare, in tal modo, un ulteriore responsabile, non è considerato rilevante dal sistema, stante la pacifica possibilità del creditore – al quale soltanto compete la relativa scelta – di agire direttamente nei soli confronti del conducente e/o del proprietario, anche nei casi nei quali si verta in ipotesi di applicabilità della L. n. 990 del 1969.
5.- Il ricorso è respinto.
6.- Le spese processuali possono essere compensate, considerato che il ricorso non coinvolge la posizione di ACVA, organizzatrice della competizione, la quale riconosce in controricorso che nessuna censura è stata proposta contro la statuizione che ne aveva escluso la responsabilità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010