Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12727 del 19/06/2015

Civile Sent. Sez. 3 Num. 12727 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA

sul ricorso 1850-2012 proposto da:
A.A.

B.B.

procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –

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contro

G.G., H.H.

Data pubblicazione: 19/06/2015

– intimati –

Nonché da:

G.G., H.H.

– ricorrenti incidentali contro

A.A.

controricarrente all’incidentale
nonché contro

B.B.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1258/2011 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 20/09/2011 R.G.N. 1761/10;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

2

presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che li

udienza del 18/03/2015 dal Consigliere Dott. FRANCO DE
STEFANO;
udito l’Avvocato CLAUDIO MAGNANTI per delega;
udito l’Avvocato LORENZO ROMANELLI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

il rigetto del ricorso principale, assorbito ricorso
incidentale condizionato.

 

Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per

Svolgimento dei processo
§ 1.

– Per le gravissime lesioni riportate dalla piccola H.H.

– nata il 26.6.92 – a seguito di un’aggressione da parte di tre cani di
razza rottweiler di loro proprietà, avvenuta il 19.7.02 nel parco della villa
di A.A. e B.B., costoro furono condannati dal tribunale
di Mondovì – adito con atto di citazione notif. il 9.9.03 – al risarcimento
dei danni in favore della bambina e dei suoi genitori G.G. e

40.000,00 ed € 72.426,00, detratti gli acconti percepiti in corso di causa.
Avverso tale sentenza – resa in data 27.1.10 – interposero appello
(con atto di citazione del 27.7.10) sia i A.A.-B.B., dolendosi
sostanzialmente dell’eccessività della liquidazione, della prova del danno
alla madre e del riconoscimento del danno al padre della vittima, sia le
controparti (tra cui di persona H.H., nelle more divenuta
maggiorenne), lamentando la mancata liquidazione del danno
patrimoniale da perdita di chance: ma la corte di appello di Torino
respinse entrambi i gravami e, ritenutane la prevalente soccombenza,
condannò gli appellanti principali alla metà delle spese di lite del secondo
grado di giudizio sopportate dalle controparti.
Per la cassazione di tale ultima sentenza, resa il 20.9.11 e notificata
il 7.11.11, ricorrono oggi, affidandosi a nove motivi, A.A. e
B.B.; resistono con controricorso, col quale dispiegano altresì
ricorso incidentale condizionato articolato su di un motivo, cui replicano le
controparti con controricorso ad hoc, H.H., nonché
G.G.. E, per la pubblica udienza del 18.3.15, le parti depositano
memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione
§ 2.

– I ricorrenti articolano nove motivi, dolendosi:

– col primo, di violazione degli artt. 174 e 350 cod. proc. civ. (in
relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.), per essere mutato il
collegio giudicante di appello nelle diverse udienze tenute e soprattutto
rispetto a quella in cui hanno mancato di comparire gli appellanti
incidentali;
– col secondo, di violazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., 138
d.lgs. 209/05 , nonché di vizio motivazionale, quanto alla determinazione

rg 1850-12 – ud. 183.15 – est. cons. F. De Stefano

3 biS

H.H., quantificati, rispettivamente, in € 486.468,57, €

del danno biologico mediante la mera sommatoria dei valori dei singoli
postumi menomanti, anziché attraverso una valutazione complessiva;
– col terzo, di violazione degli ant. 2043 e 2059 cod. civ., 138 d.lgs.
209/05 , nonché di vizio motivazionale, quanto all’individuazione di una
componente esistenziale del danno – in violazione dei criteri delle SS.UU.
del 2008 – ed all’interpretazione della relazione alle tabelle milanesi
2009;
– col quarto, di violazione degli artt. 1226, 2043 e 2056 cod. civ.,

quanto all’entità della operata personalizzazione, in ragione del doppio,
della liquidazione rispetto alle tabelle milanesi del 2009, che invece la
contenevano entro il 25% per il danno non patrimoniale;

col quinto, di vizio motivazionale, ritenendo eccessiva la

personalizzazione del danno per sopravvalutazione, rispetto alle
risultanze della c.t.u., delle conseguenze relazionali ed in genere
esistenziali dei pregiudizi;
– col sesto, di violazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2059 cod.
civ., nonché di vizio motivazionale, quanto alla sopravvalutazione della
personalizzazione in relazione alle operazioni future, la cui idoneità a
ridurre il danno biologico sarebbe stata oltretutto malamente tralasciata;
– col settimo, di contraddittorietà della motivazione dei giudici di
appello, che conferma la sentenza di prime cure pur valorizzando la
lesione della dignità personale della vittima in misura decisamente
inferiore al raddoppio, ritenuto idoneamente fondato dal tribunale;
– con l’ottavo, di vizio motivazionale sulla mancata comparizione
degli appellanti incidentali nel giudizio di secondo grado all’udienza
specificamente disposta per il tentativo di conciliazione;
– col nono motivo, di violazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ. e di
vizio motivazionale, in ordine alla liquidazione del danno in favore della
madre e del padre della vittima, per mancata considerazione dell’assenza
di compromissioni > sul rapporto parentale tra la prima e l’ultima, come
pure della non presenza ai fatti del secondo, oltretutto non convivente
con la figlia, comunque negando uno sconvolgimento dell’esistenza dei
genitori in dipendenza dell’evento.
5 3. – I controricorrenti, ripercorse le vicende processuali,
contestano analiticamente i motivi di doglianza, sostenendone
l’inammissibilità – anche nella parte in cui quelli diversi dal primo e

rg 1850-12 – ud. 18.3.15 – est. cons. F. De Stefano

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I

dall’ottavo investono valutazioni di fatto o di merito – e comunque
l’infondatezza, per dispiegare a loro volta ricorso incidentale su di un
motivo, espressamente qualificato come condizionato al caso di
accoglimento di anche uno solo di quelli del ricorso principale,
contestando la reiezione del loro appello in punto di mancata liquidazione
del danno da perdita di chance.
§ 4.

– Il primo motivo di ricorso principale è manifestamente

infondato.

Basti qui richiamare il principio già affermato da questa Corte,
secondo il quale i collegi delle corti di appello sono sì soggetti al principio
dell’immutabilità del collegio, ma da intendersi però unicamente come
teso ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli
stessi che hanno assistito alla discussione della causa: pertanto, esso
trova applicazione dall’apertura della discussione fino alla deliberazione
della decisione, con la conseguenza che non è configurabile alcuna nullità
nel caso di mutamento della composizione del collegio nel corso
dell’istruttoria (Cass., ord. 20 settembre 2013, n. 21667; Cass. 15
maggio 2009, n. 11295).
§ 5.

– I motivi dal secondo al settimo, unitariamente considerati,

sono infondati.
Essi si infrangono contro il corretto impianto motivazionale della
gravata sentenza, la quale, con motivazione congrua e logica ed
involgente valutazioni ed apprezzamenti di fatto, di cui è vietata la
riconsiderazione in questa sede di legittimità in difetto di evidenti vizi
logici e giuridici:
– quanto all’individuazione di una percentuale finale di danno
biologico corrispondente alla somma di quelle connesse alle singole
lesioni, congruamente motiva sulla mancata indicazione, da parte dello
stesso c.t.u., di valide ragioni per non riconoscere la somma aritmetica;
– quanto alla determinazione dell’entità del risarcimento alla giovane
vittima, in misura pari al doppio di quanto riconoscibile in base alle cc.dd.
tabelle di Milano del 2009 (la cui derogabilità, ai fini di adeguata
personalizzazione, è ricordata dalla stessa corte territoriale), dà conto di
come tale raddoppio si fondi sulla unitaria considerazione di tutte le
peculiarissime circostanze del caso concreto e, soprattutto,
dell’eccezionale gravità dell’evento e delle prevedibili ripercussioni dello

rg 1850-12 — W. 18.3.15 — est. cons. F. De Stefano

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(il

stesso non solo sul fisico della giovane vittima, ma anche sul complesso
delle sue condizioni non strettamente .patrimoniali: sostanzialmente
escludendo qualunque duplicazione di voci e fondando la misura del
raddoppio proprio sulla ritenuta necessità di una personalizzazione
accentuatissima;
– quanto alla mancata considerazione delle potenzialità riduttive del
danno attuale ad opera di future operazioni, correttamente invece essa

della prefigurazione di quelle e delle relative convalescenze;
– nonostante la non piena condivisione della sentenza di primo grado
in punto di rilevanza della lesione della dignità della persona, comunque
giustifica la liquidazione complessiva e finale in rapporto alle terrificanti
modalità di svolgimento del fatto ed alla possibilità, ammessa dalle stesse
tabelle invocate dai A.A.-B.B., di un aumento sostanzialmente
illimitato della liquidazione.
§ 6.

– L’ottavo motivo è del pari infondato.

In disparte il fatto che pure uno degli appellanti principali non risulta
avere presenziato all’udienza fissata per il tentativo di conciliazione, è
condivisibile la conclusione della gravata sentenza in punto di irrilevanza
della mancata comparizione degli appellanti incidentali: non può certo, in
difetto di specifici elementi da sottoporre ai giudici di secondo grado e poi
ad adeguata valutazione anche tecnica in punto di circostanze di fatto
sull’entità del danno risarcibile, la mancata disponibilità a comporre
bonariamente la vertenza fornire di per sé elementi di giudizio sulla
fondatezza o meno, anche solo parziale, della pretesa; e senza
considerare, poi, che la somma poi resa oggetto della condanna è
risultata pure superiore a quella offerta a fini di conciliazione durante la
causa.
§ 7.

– Il nono motivo di ricorso principale è del pari infondato.

La valutazione del danno della madre risponde anche in questo caso
ad adeguati criteri di personalizzazione delle conseguenze pregiudizievoli
patite al fisico ed alla psiche in rapporto alla ulteriore circostanza di avere
assistito al reiterato belluino assalto e di avere invano e a più riprese
tentato di fermarlo, mentre il riconoscimento di quello del padre risponde
a nozioni di comune esperienza, quale la “mera sofferenza patita dal
padre nel vedere la figlia ridotta nelle condizioni” conseguenti alla ferina

rg 1850-12 – ud. 18.3.15- est. cons. F. De Stefano

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rimarca in contrario l’aleatorietà dell’esito e ricorda la negativa incidenza

devastazione dei fisico di lei. Né, nel contesto dato, rileva l’identica entità
di partenza del risarcimento, nonostante il fatto della non convivenza del
padre, in mancanza di elementi affidabili sul fatto che, a dispetto di tale
circostanza, non sussistesse tra padre e figlia un ordinario rapporto
parentale, eventualità di certo possibile anche nei sempre più frequenti
casi di famiglie monogenitoriali, fortemente inciso dallo sconvolgimento
della vita della bambina a causa di un evento di tale terrificante

§ 8. – Infondati tutti i motivi di ricorso principale, questo va
rigettato e ne consegue che resta assorbito, siccome qualificato in modo
espresso come condizionato, il ricorso incidentale; ed i ricorrenti principali
vanno condannati al pagamento delle spese di lite in favore delle
controparti, rispettivamente in solido

per il pari interesse in causa,

secondo quanto indicato in dispositivo.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso
incidentale condizionato; condanna A.A. e B.B., tra
Toro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in
favore di H.H. e di G.G., tra loro in solido,
liquidate in C 10.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione
per spese generali ed accessori nella misura di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione
civile della Corte suprema di cassazione, addì 18 marzo 2015.

eccezionalità.

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