Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12727 del 19/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.19/05/2017),  n. 12727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7324-2016 proposto da:

A.A.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 223, presso la st1zdio dell’avvocato PAOLA

UNGER, rappresentata e difesa dall’avvocato PIERLUIGI SPADAVECCHIA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN VITTORIA IN MATENANO, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO,

44, presso lo studio dell’avvocato MARTA LETTIERI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA VITTORIA GIROTTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5082/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 13/03/2015, R.G. N. 20530/2012;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 5082/2015 la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto da A.A.M. avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona in data 24 settembre 2011 che, sul gravame proposto dal Comune di Santa Vittoria in Matenano, aveva confermato la sentenza di primo grado quanto alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato dal predetto Comune alla dipendente A. e, in parziale riforma della sentenza impugnata, aveva rigettato la domanda relativa riconoscimento del danno non patrimoniale dedotto dalla dipendente nel ricorso introduttivo quale conseguenza del recesso.

2. Con ricorso per cassazione A.A.M. aveva censurato la sentenza di appello con tre motivi, il primo dei quali vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 54 c.p.c. per il carattere abnorme e comunque illegittimo del provvedimento assunto in data 20 giugno 2011 con cui si era proceduto d’ufficio alla fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio di appello interrotto a seguito della presentazione dell’istanza di ricusazione, laddove la legge chiede l’iniziativa di parte attraverso la riassunzione entro sei mesi.

3. La Corte di Cassazione, per quanto qui rileva, riteneva l’inammissibilità del primo motivo per difetto di interesse, “conseguendo l’atto, anche con congruo anticipo, lo scopo perseguito dalla ricorrente di dar corso alla prosecuzione del giudizio”. Rigettava gli altri motivi.

4. Tale sentenza ha formato oggetto di ricorso per revocazione, formulato da A.A.M. sulla base di un motivo. Resiste con controricorso il Comune di Santa Vittoria in Matenano. La ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso per revocazione investe la pronuncia di inammissibilità del primo motivo del ricorso per cassazione. Con tale censura si era contestata la legittimità del provvedimento con cui d’ufficio, senza alcuna iniziativa di parte e così in violazione dell’art. 54 c.p.c., venne disposta la prosecuzione del giudizio di appello a seguito dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione del giudice. Deduce l’odierna ricorrente che la carenza di interesse ad impugnare, dichiarata dalla Corte di Cassazione, si fondava sull’errato presupposto, frutto di errore percettivo, che ella fosse ricorrente nel giudizio di appello, mentre in tale sede era resistente e pertanto aveva interesse a che, in difetto di impulso di parte, il giudizio di appello si estinguesse, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado: vi era quindi interesse della ricorrente per cassazione a far valere il vizio in cui era incorsa la Corte di appello di Ancona.

2. Il ricorso per revocazione è fondato.

3. L’errore di fatto, previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., motivo di revocazione della sentenza emessa dalla Corte di cassazione deve consistere, al pari dell’errore revocatorio imputabile al giudizio di merito, nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; non deve cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività. Tale errore si configura necessariamente come un errore percettivo, e non come un errore di giudizio, che investa per sua natura l’attività valutativa e interpretativa del giudice.

3.1. L’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve essere la conseguenza di una falsa percezione di quanto emerge direttamente dagli atti, concretatasi in una svista materiale o in un errore di percezione, ma deve anche avere carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. n. 24334 del 2014).

4. Nel caso in esame, è stato ritenuto il difetto di interesse della ricorrente per cassazione a sollevare, in sede di giudizio di legittimità, la questione della riassunzione del giudizio ex art. 54 c.p.c.. Ciò è stato ritenuto sulla base di una valutazione giuridica che però logicamente presuppone, quale premessa di fatto, che la A. fosse appellante e, come tale, avesse interesse alla riassunzione del giudizio di appello interrotto. La premessa di fatto è erronea, essendo la A. resistente in appello, come si evince dalla sentenza n. 741/11 della Corte di appello di Ancona. L’errore di fatto ha carattere decisivo, in quanto ha inficiato il giudizio relativo all’interesse della A. alla riattivazione del giudizio di appello, mentre questa aveva interesse a fare passare in giudicato la sentenza di primo grado, a lei completamente favorevole.

5. Tanto premesso, va osservato che in caso di errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza della Corte di cassazione, dev’essere deciso il ricorso oggetto della decisione revocata (Cass. n. 22520 del 2015). Difatti, al giudizio rescindente deve seguire quello rescissorio, con conseguente riesame del ricorso per cassazione. La revocazione travolge completamente i capi della sentenza che sono frutto di errore, sicchè il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle rationes decidendi della sentenza revocata. Infatti, il giudizio ex art. 402 c.p.c. è nuovo e non mera correzione di quello precedente, per cui la nuova decisione sul merito è del tutto autonoma e non può certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell’iter logico – giuridico espresso dalla decisione revocata (Cass. nn. 2181/01, 8326 del 2004).

6. Occorre quindi procedere ad un nuovo esame del ricorso per cassazione proposto dalla A..

6.1. Il primo motivo del ricorso verte sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 54 c.p.c.. La ricorrente deduce che, a norma dell’art. 54 c.p.c., dell’ordinanza con cui si dichiara inammissibile o si rigetta la ricusazione è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi. Nel caso di specie, senza che le parti avessero riassunto alcunchè, in data 20.6.2011 (quattro giorni dopo l’emissione dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione) con biglietto di cancelleria venne fissata l’udienza di discussione della causa al 16.9.2011. Tale provvedimento era da ritenere abnorme, o comunque illegittimo, in quanto adottato in violazione del chiaro risposto di cui all’ultimo comma del citato art. 54 c.p.c..

6.2. Con il secondo motivo si denuncia nullità del ricorso in appello in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e dell’art. 24 Cost., per omessa pronuncia in ordine all’eccezione, formulata in sede di memoria di costituzione in appello, relativa alla mancata osservanza del termine di dieci giorni fissato nel decreto in data 17.12.2010, con cui venne anticipata all’8.7.2011 l’udienza di comparizione delle parti, originariamente fissata al 27.1.2012. Erano stati violati i termini perentori fissati nel decreto a presidio delle garanzie costituzionali di difesa della lavoratrice.

6.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione apparente, illogica e contraddittoria, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 in ordine la statuizione di rigetto della domanda concernente il riconoscimento del danno non patrimoniale, per omessa considerazione della accertata incidenza del licenziamento quale causa di aggravamento della condizione patologica preesistente.

7. Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che la censura si incentra sull’assenza di un valido provvedimento di riassunzione del giudizio di appello a seguito dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione, non potendo darsi rilievo alla fissazione d’ufficio dell’udienza di prosecuzione del giudizio, in quanto l’art. 54 c.p.c., u.c., prevede che gravi sulla cancelleria il solo onere di dare comunicazione alle parti (e al giudice) dell’ordinanza predetta, mentre spetta unicamente alle parti interessate l’onere di “provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi”.

7.1. Rileva il Collegio che, pur essendo fondata la considerazione secondo cui dalla mancata riattivazione da parte dell’interessato (nella specie, il Comune di Santa Vittoria in Matenano, unico appellante) consegue l’effetto estintivo del giudizio di cui all’art. 307 c.p.c., comma 4, deve al contempo rilevarsi che tale norma, nel testo anteriore alla sua sostituzione operata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 (non applicabile alla fattispecie ratione temporis, risalendo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ad epoca anteriore al 4 luglio 2009) richiedeva che l’estinzione fosse eccepita prima di ogni altra difesa. Non risulta in alcun modo dedotto nel primo motivo di ricorso per cassazione, nè tanto meno documentato, che fosse stata sollevata, nella prima difesa utile successiva alla comunicazione di cancelleria recante la fissazione dell’udienza di discussione del 16.9.2011, l’eccezione di estinzione del processo.

7.2. L’estinzione del processo per difetto di riassunzione nella formulazione previgente dell’art. 307 c.p.c., u.c., ratione temporis applicabile, può essere dichiarata solo su eccezione di parte prospettata prima di ogni altra difesa e non può, pertanto, essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (Cass. n. 18248 del 2010). L’estinzione del processo per tardiva riassunzione può essere dichiarata dal giudice solo se eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua istanza o difesa nel medesimo grado di giudizio in cui si sono verificati i fatti che hanno dato luogo all’estinzione, la quale pertanto non può essere dedotta e rilevata in sede di impugnazione (Cass. 14087 del 2002).

7.3. Il primo motivo va dunque dichiarato inammissibile.

8. Il secondo motivo è infondato. Ci si duole che il ricorso in appello venne notificato in data 28.3.2011, oltre il termine di dieci giorni di cui all’art. 435 c.p.c., comma 2, fissato nel provvedimento di fissazione dell’udienza di discussione.

8.1 Secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte, nel rito del lavoro il termine di dieci giorni entro il quale l’appellante, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comma 2, deve notificare all’appellato il ricorso, tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l’impugnazione, e il decreto di fissazione dell’udienza di discussione non ha carattere perentorio; la sua inosservanza non produce quindi alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perchè non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che sia rispettato il termine che ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c., commi 3 e 4, deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione (v. ex plurimis, Cass. 26489 del 30.12.2010 e tra le più risalenti, Cass. n. 8711 del 1993).

8.2. Nessuna invalidità è, dunque, derivata dall’inosservanza del termine suddetto, nè è stata dedotta la violazione dei termini minimi di comparizione; tanto è sufficiente a far ritenere correttamente introdotto il giudizio di gravame ed istituito il relativo contraddittorio.

9. Il terzo motivo verte su vizio di motivazione per avere la sentenza escluso l’efficienza causale del licenziamento come fonte di aggravamento del danno non patrimoniale.

9.1. Il motivo è infondato. Nella sentenza impugnata è stato osservato che, a fronte della riscontrata sussistenza di danni psichici e morali, era possibile solo affermare che questi fossero stati patiti dalla dipendente a causa delle vicende lavorative e giudiziarie, come riconosciuto dal consulente tecnico d’ufficio, ma non vi erano elementi per potere ritenere che il licenziamento, risoltosi all’epoca con la pronta reintegrazione in sede di provvedimento di urgenza, avesse costituito un fattore avente una particolare ed autonoma rilevanza causale; che il recesso datoriale si era inserito in una condizione di conflittualità accesa, protratta e sicuramente pregiudizievole tra le parti, ma non vi erano elementi da cui poter desumere che alla grave situazione potesse in qualche modo ovviarsi mediante specifici comportamenti esigibili dal datore di lavoro, al quale dunque non poteva addebitarsi la mancata risoluzione del conflitto; che, pure a volere accedere all’ipotesi che vi fosse un onere per il datore di operare a tal fine, sarebbe stata comunque necessaria la dimostrazione che il danno patito dalla dipendente fosse riconducibile causalmente al licenziamento, oggetto dell’impugnativa giudiziale; che pure in tale ipotesi la risposta sarebbe stata negativa per l’evidente sproporzione tra il lungo periodo di tempo nel quale si sviluppò la sofferenza psichica della dipendente in corso di rapporto di lavoro e il breve periodo durante il quale costei rimase licenziata, dovendosi attribuire assoluta prevalenza, quantitativa e qualitativa, alle cause diverse dal licenziamento.

9.2. A fronte di tale motivazione la ricorrente per cassazione sostiene che la stessa sarebbe illogica e contraddittoria, in particolare se raffrontata alla sentenza di primo grado, la quale aveva richiamato le conclusioni del CTU, secondo cui in epoca successiva al licenziamento la lavoratrice aveva subito un aggravamento – valutabile misura del 10% – della condizione patologica preesistente. Sostanzialmente si addebita alla Corte di appello di non avere adeguatamente valutato le conclusioni rassegnate dal C.t.u., dalle quali sarebbe stato possibile evincere un nesso causale tra l’aggravamento riscontrato a carico della A. successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e il licenziamento.

9.3. Innanzitutto, non risulta trascritta nel ricorso – almeno nei passi salienti – la c.t.u. medico-legale di cui si lamenta l’inadeguata valutazione, in violazione degli oneri di indicazione cui all’art. 366 c.p.c., n. 6. Comunque, la Corte di appello ha escluso, alla stregua di un esame delle complessive risultanze di causa, che l’aggravamento della condizione psichica fosse in nesso causale con il licenziamento per il breve lasso di tempo in cui questo potè produrre i suoi effetti in rapporto alla lunga vicenda lavorativa che, escluso il mobbing (ritenuto insussistente in altra causa), aveva espresso una elevata conflittualità tra le parti, non imputabile tuttavia a comportamenti colpevoli del datore di lavoro.

9.4. Tale ordine di argomenti appare del tutto coerente e immune da vizi logici, portando ad escludere la fondatezza della censura, atteso che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa.

10. In conclusione, revocata la sentenza impugnata, in sede rescissoria deve essere rigettato il ricorso per cassazione, con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo. Sono invece compensate tra le parti le spese del giudizio di revocazione.

10.1. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013): quanto al ricorso per cassazione, la previsione normativa non si applica ratione temporis alla fattispecie; quanto al ricorso per revocazione, l’accoglimento dell’impugnazione esclude l’applicazione del raddoppio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso per revocazione e, decidendo sul ricorso per cassazione n. 20530/12, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.000, per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Compensa le spese del giudizio di revocazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA