Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12727 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 13/05/2021), n.12727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.I., rappr. e dif. dall’avv. Paolo Spacchetti,

paolo.spacchetti.avvocatiperugiapec.it, elett. dom. presso lo studio

dello stesso in Roma, via Luigi Boccherini n. 3, come da procura

spillata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.

ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici è

dom. in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione del decreto Trib. Ancona 1.2.2019, n. 1402/2019, in

R.G. 4764/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 30.9.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. C.I. impugna il decreto Trib. Ancona 1.2.2019, n. 1402/2019, in R.G. 4764/2018 che ne ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale (notificato il 22.6.2018), la quale aveva escluso i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno;

2. il tribunale, premesso che l’oggetto del giudizio è l’accertamento sulla spettanza o meno dei diritti soggettivi alla protezione internazionale, in ciò refluendo ogni eventuale vizio del procedimento amministrativo, ha così: a) escluso la credibilità del narrato e comunque rilevato che le vicende privatistiche esposte non attengono a profili rilevanti per le misure richieste; b) ritenuto l’assenza di una situazione persecutoria rilevante, già nella allegazione delle ragioni dell’espatrio; c) opposto la commissione di un reato grave ostativo; d) ritenuto l’estraneità di quanto comunque riferito alla qualificazione dei danni gravi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 anche per l’assenza di un riscontro individualizzante; e) negato la sussistenza di un conflitto generalizzato nel Paese di provenienza (Gambia); f) negato il diritto alla protezione umanitaria, stante la mancata prova di una sufficiente integrazione sociale e di uno stato di vulnerabilità; 3. il ricorso descrive quattro motivi di censura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1.con i motivi si contestano: l’omessa motivazione sulla esposizione a rischio d’incolumità per il rientro in Gambia, con violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del tribunale; l’omesso ed errato esame delle allegazioni sul Paese di origine e le sue condizioni socio-economiche; la omessa concessione della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, che s’imporrebbe alla luce dei fatti esposti;

2. il ricorso è improcedibile; risulta pacifico che il ricorrente, dando atto della sola data di pubblicazione del decreto impugnato (1.2.2019), prodotto in copia dal difensore, nulla riferisce in ordine alla comunicazione di tale provvedimento, cioè non chiarisce (positivamente) nè se esso sia stato comunicato a cura della cancelleria e quando, nè se tale comunicazione sia stata omessa; inoltre, non risulta depositata copia autenticata (dal difensore medesimo), cioè con attestazione di conformità, della relata di comunicazione di cancelleria; copia del provvedimento, con la relazione di comunicazione informatica di cancelleria, non risulta oltretutto acquisita agli atti, cui accede il giudice di legittimità – come nella specie – trattandosi di violazione processuale; la notifica del ricorso è, infine, del 28.5.2019;

3.stabilisce, tra l’altro, il D.Lgs. 28 gennaio 2018, n. 25, art. 35bis, comma 13 che, una volta pronunciato il decreto del tribunale, “Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita”;

3.1a norma prevede dunque che la cancelleria debba sempre provvedere alla comunicazione del decreto (in versione integrale), comunicazione che va eseguita via PEC al difensore del richiedente, nel quadro di applicazione dell’art. 136 c.p.c., in collegamento con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4 convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui: “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata… La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria”;

4.il legislatore, per i procedimenti in esame, ha individuato una norma speciale, non solo in deroga al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 (quello ordinario di 60 giorni per il ricorso in cassazione), ma altresì rispetto al seguente (e all’art. 133 c.p.c., comma 2, secondo periodo), posto che mentre l’art. 326 comma 1 c.p.c. stabilisce la decorrenza del predetto termine dalla notificazione della sentenza, l’art. 35bis, comma 13 in esame fissa come dies a quo la data di comunicazione del decreto da parte dell’Ufficio; in tal modo la norma speciale fa operare il termine di 30 giorni (di pacifica natura perentoria, perchè la disposizione sul punto non deroga in alcun modo alla regola fondamentale che sorregge il sistema impugnatorio) dalla comunicazione a cura della cancelleria, mentre il controllo del suo rispetto è consegnato, nel presupposto dell’impossibilità del deposito telematico dell’atto, alla necessità di ricorrere all’attestazione di conformità (ai documenti informatici) del difensore, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1 ter, risultando non onerata la Corte della diretta verifica della notifica o (nella specie, del tutto equipollente) comunicazione telematica;

5.tale soluzione, imposta dalla necessità di dare termini ragionevoli alla durata del processo civile, è stata assunta da questa Corte esprimendo il principio per cui “in tema di protezione internazionale, il ricorrente per cassazione che agisca ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis è tenuto ad allegare l’avvenuta comunicazione del decreto impugnato (o la mancata esecuzione di tale adempimento), producendo, a pena d’improcedibilità, copia autentica del provvedimento unitamente alla relazione di comunicazione, munita di attestazione di conformità delle ricevute PEC, fermo restando che il mancato deposito di tale relazione è irrilevante non solo nel caso in cui il ricorso sia comunque notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto (cd. prova di resistenza), ma anche quando essa risulti comunque nella disponibilità della Corte di cassazione, perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita a seguito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, sempre che l’acquisizione sia stata in concreto effettuata e che da essa risulti l’avvenuta comunicazione, non spettando alla Corte attivarsi per supplire, attraverso tale via, all’inosservanza della parte al precetto posto dall’art. 369 c.p.c., comma 2” (Cass. 14839/2020);

6.nel caso in esame, il ricorrente nulla ha affermato quanto alla comunicazione del decreto impugnato, non producendo alcuna attestazione di comunicazione telematica del decreto a cura della cancelleria e così notificando il ricorso solo in data 28.5. 2019, quindi ben oltre il termine dei 30 giorni dalla citata pubblicazione del 1.2.2019;

il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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