Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12727 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. I, 10/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 10/06/2011), n.12727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 6298 dell’anno 2008 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliati in Roma, Viale

Trastevere, n. 209, nello studio dell’avv. Silvia Arrigoni;

rappresentato e difeso dall’avv. ZINGRILLO Nicola, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12,

è per legge domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Lecce n. 100, depositato

in data 18 gennaio 2007;

sentita la relazione all’udienza del 2 febbraio 2011 del Consigliere

Dott. Pietro Campanile;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Federico Sorrentino, il quale ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto depositato in data 18 gennaio 2007 la Corte d’appello di Lecce rigettava la domanda di equo indennizzo del pregiudizio di natura non patrimoniale, avanzata dal Dott. Z. G., in conseguenza del superamento del termine di ragionevole durata di un procedimento penale iniziato nell’anno 1995 e conclusosi, con assoluzione, il 29 ottobre 2005.

1.1 – A fondamento della decisione, la Corte di merito rilevava che il procedimento presupposto, relativo a numerose posizioni, anche per reati gravissimi, relative ad altri imputati, presentava connotati di complessità tali da non far ritenere che si fosse concluso in tempi eccedenti la ragionevolezza. Tale aspetto, del resto, non era contestato neppure dal ricorrente, il quale aveva tuttavia dedotto che la propria posizione, avendo egli reiteratamente richiesto l’adozione del rito abbreviato, avrebbe potuto essere definita in tempi brevi. A tale riguardo veniva rilevata l’insindacabilità delle ragioni di merito poste alla base del rigetto dell’istanza di accedere al rito abbreviato.

1.2 – Per la cassazione di tale decreto ricorre lo Z., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6.1 Cedu e deil’art. 2 della 1. n. 89 del 2001, censurandosi l’affermazione della ricorrenza di una procedura connotata da complessità, considerata errata non con riferimento all’intero procedimento, bensì in relazione allo strumento processuale (adozione del rito abbreviato) che avrebbe potuto essere adottato ai fini di una sollecita definizione della posizione dello Z..

2.2 – Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento all’affermata complessità del procedimento, tale da comportare un incremento dei parametri normalmente utilizzati per la determinazione del periodo di ragionevole durata.

2.3 – Deve preliminarmente rilevarsi come al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel gennaio dell’anno 2007, debbano applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art. 6 che ha introdotto l’art. 366 bis cod. proc. civ.. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.

Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr., ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

2.4 – Il ricorso in esame non è conforme a tali disposizioni, atteso che il primo motivo non si conclude con la formulazione del quesito di diritto, che contenga un’esposizione riassuntiva degli elementi di fatto, così come i riferimenti alla regola di diritto applicata dal giudice di secondo grado ed a quella diversa regola iuris che, a giudizio dei ricorrenti, avrebbe dovuto essere applicata (Cass., Sez. Un, 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., 25 luglio 2008, n. 20454).

Quanto al dedotto vizio motivazionale, poi, manca del tutto quel momento di sintesi omologo del quesito di diritto, nel senso sopra evidenziato.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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