Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12726 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26385-2018 proposto da:

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GELA 39,

presso lo studio legale GIUSTI & LAURENZANO, rappresentato e

difeso dagli avvocati CARMINE LAURENZANO, RAFFAELE DI STEFANO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FIUMICINO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIESTE 78, presso lo studio

dell’avvocato SEBASTIANO DE FEUDIS, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 811/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 12 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto da T.P. avverso fa decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente contro gli avvisi di accertamento relativi ad ICI per gli anni 2010 e 2011. La CTR così testualmente motivava: “Il contribuente ripropone le stesse argomentazioni già esaminate in primo grado, senza apportare nuove motivazioni da esaminare, inoltre il contribuente insiste nelle motivazioni già espresse avanti i giudici di prime cure. L’appello presentato è inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, commi 1) e 2)”.

Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

Il Comune di Fiumicino resiste con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso, il quale soddisfa il requisito della specificità dei motivi e consente al Collegio di avere piena cognizione della controversia.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, commi 1 e 2, per avere erroneamente la CTR dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi.

Il motivo è fondato.

La CTR ha ritenuto inammissibile l’appello – i cui motivi sono riportati in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza – per avere il contribuente riproposto le stesse argomentazioni già esaminate in primo grado, insistendo nei motivi di ricorso formulati con il ricorso introduttivo.

In tal modo il giudice di appello è pervenuto alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione non conformandosi al principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. n. 26134/2017; n. 1200/2016). Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), affermando che “resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo, con il quale, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso in relazione alla esistenza di vincoli gravanti sull’immobile derivanti dalla presenza di rischi idrogeologici e di gas endogeni/Co2.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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