Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12726 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12726 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA

sul ricorso 1780-2012 proposto da:
GALIANO CARMELO GLMCML61A231489T, CALVANO SONIA
CLVSNO65M46D086G, GALIANO GIANLUIGI, GALIANO IRENE
MARIA IMMACOLATA, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA LUCA VALERIO 69, presso lo studio dell’avvocato
ROSARIO
2015
714

TARANTOLA,

rappresentati

e

difesi

dall’avvocato ARTURO VALENTE giusta procura speciale
notarile del Dott. Notaio ANTONIO MONTESANO in PAOLA
del 12/02/2015 rep. n. 31534;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 19/06/2015

CARIGE RD ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA
01677750158, GENERALI BUSINESS SOLUTION SPA
07833760015, PIGNATARO ANNA, FAZARI FRANCESCO;
– intimati –

Nonché da:

01677750158, in persona del funzionario procuratore ad
lites dott. A. PENZO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FRANCESCA DI GENIO giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

GENERALI BUSINESS SOLUTION SPA 07833760015, in persona
dei procuratori speciali MARIO RICCO’ HUGUENEY e
FRANCESCO CAPUANO, elettivamente domiciliata in ROMA,
V. GUIDO D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato
ALBERTO CAVALIERE, rappresentata e difesa
dall’avvocato SERGIO CAMPISE giusta procura in calce
al controricorso;
– controricorrente all’incidentale
contro

GALIANO CARMELO GLMCML61A231489T, CALVANO SONIA
CLVSNO65M46D086G, PIGNATARO ANNA, FAZARI FRANCESCO,

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CARIGE RD ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA

GALIANO GIANLUIGI;
– intimati –

Nonché da:
GENERALI BUSINESS SOLUTION SPA 07833760015, in persona
dei procuratori speciali MARIO RICCO’ HUGUENEY e

V. GUIDO D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato
ALBERTO CAVALIERE, rappresentata e difesa
dall’avvocato SERGIO CAMPISE giusta procura in calce
al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale

contro
GALIANO

CARMELO

GLMCML61A231489T,

CARIGE

RD

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA 01677750158,
CALVANO SONIA CLVSNO65M46D086G, PIGNATARO ANNA, FAZARI
FRANCESCO, GALIANO GIANLUIGI;

intimati

avverso la sentenza n. 1283/2011 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 09/12/2011 R.G.N.
1199/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/03/2015 dal Consigliere Dott. FRANCO DE
STEFANO;
udito l’Avvocato ARTURO VALENTE;
udito l’Avvocato CHIARA SUBEK TOMASSY per delega;
udito l’Avvocato MARIA LUCIA SCAPPATICCI per delega;

3

FRANCESCO CAPUANO, elettivamente domiciliata in ROMA,

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso in

decisione delle S.U., in subordine rigetto.

m

via principale rinvio a nuovo ruolo in attesa della

Svolgimento del processo
§ 1. – A seguito di un incidente stradale il 5.10.05 perse la vita,
circa un’ora dopo l’evento, il diciottenne Emilio Galiano, trasportato a
bordo di veicolo – di proprietà di Anna Pignataro ed assicurato per la RcA
dalla Levante Norditalia Assicurazioni (poi CA.RI.GE . R.D. Assicurazioni e
Riassicurazioni, d’ora in avanti anche solo CARIGE) spa – condotto da
Francesco Fazari, il quale uscì di strada dopo una sterzata a sinistra.

e quali esercenti la potestà sui figli minorenni Gianluigi ed Irene Galiano,
adirono il tribunale di Paola – sez. dist. di Scalea per conseguire il
risarcimento dei danni jure proprio e iure hereditatis nei confronti della
proprietaria, del conducente e dell’assicuratrice RcA; e quest’ultima,
prima di contestare la spettanza dei danni, sostenne ascriversi il sinistro
all’improvvisa immissione sulla carreggiata di un veicolo rimasto non
identificato, sicché chiese ed ottenne di chiamare in causa, per il Fondo
Garanzie Vittime della Strada, la Assitalia Assicurazioni spa.
Negata da questa la prova sul coinvolgimento di altri veicoli, il
tribunale assunse i testimoni addotti e riconobbe agli attori la somma
complessiva di C 784.000,00, oltre accessori, a titolo di danno per spese
funerarie, danno patrimoniale da perdita del contributo economico della
vittima, danno biologico temporaneo iure hereditatis, danno biologico
permanente da perdita della vita, danno morale soggettivo

iure

hereditatis per le sofferenze psichiche patite dalla vittima nel tempo tra il
fatto ed il decesso.
Tale sentenza, resa addì 1.8.09 col n. 223, fu resa oggetto di
appello principale dalla Carige R.D. ed incidentale da parte degli attori in
primo grado – e tra questi, siccome nelle more divenuto maggiorenne, da
Gianluigi Galiano in proprio – e della mandataria di Assitalia (poi INA
Assitalia), Generali Business Solutions spa: e l’adita corte di appello di
Catanzaro accolse per la gran parte – in punto di quantum debeatur

il

primo, escludendo i danni da perdita della vita e riducendo la condanna
degli originari convenuti ad C 39.800,00 (oltre accessori e metà delle
spese di lite del doppio grado, con distrazione), compensando le spese
nei rapporti tra le assicuratrici.
Per la cassazione di tale sentenza, resa il 9.12.11 col n. 1283,
ricorrono oggi, affidandosi ad un unitario motivo, Carmelo Galiano e
rg 1780-12 – ud. 18.3.15 – est. cons. F. De Stefano

4k316

I genitori della vittima, Carmelo Galiano e Sonia Calvano, in proprio

Sonia Calvano, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla figlia
minore Irene Galiano, nonché Gianluigi Galiano; resistono, con separati
controricorsi contenenti ricorsi incidentali, articolati rispettivamente su tre
ed un motivo, la CARIGE R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni spa e la
Generali Business Solutions spa, la quale notifica pure controricorso per
contrastare il ricorso incidentale dell’altra intimata; infine, Anna Pignataro
e Francesco Fazari non espletano attività difensiva in questa sede. E, per

depositano memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione
§ 2. – Questi i termini della controversia.
§ 2.1. I ricorrenti principali formulano un unitario ed indifferenziato
motivo, rubricandolo: “violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 CC
e 185 CP, in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.; nonché vizio di
motivazione, in relazione all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c. omesso rilievo
della richiesta di risarcimento danni non patrimoniali iure proprio ed
errata quantificazione del danno morale”.
§ 2.2. L’intimata CARIGE R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni spa,
nel suo controricorso, articola ricorso incidentale articolato su tre motivi,
dolendosi:
– col primo, di “nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4
c.p.c. per omessa pronunzia su una istanza della Carige Assicurazioni
spa”;
– col secondo, di “violazione del disposto dell’art. 360 c.p.c. comma
1 n. 5, nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”;
– col terzo, di “violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 in relazione
all’art. 2043 e 2054 c.c. mancanza di prova sulla responsabilità del
vettore”.
§ 2.3. Dal canto suo, l’intimata Generali Business Solutions spa, nel
primo dei controricorsi, articola ricorso incidentale su di un motivo, di
“omessa e/o insufficiente motivazione e violazione in relazione alla
violazione dell’art. 91 sulla compensazione delle spese legali”.
§ 3. – Non è possibile prescindere dalle ragioni plurime, differenti e
tra loro indipendenti, di inammissibilità del ricorso principale, alle cui
lacune formali non può sopperire – come è noto e per giurisprudenza
consolidata – alcun atto successivo (e meno che mai la costituzione di un

rg 1780-12 – ucl. 18.3.15 – est. cons. F. De Stefano

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la pubblica udienza del 18.3.15, le controricorrenti e ricorrenti incidentali

nuovo difensore o la memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.): ciò
che rende, a ben guardare, irrilevante – se non dannosa, in quanto
inutilmente dilatoria di una soluzione inevitabile quale quella che, all’esito
di un’approfondita disamina, è venuta a prospettarsi – l’attesa della
soluzione della questione principale sulla risarcibilità del danno c.d.
tanatologico, rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria di
questa terza sezione, resa col n. 5056/2014.

pedissequa e letterale riproduzione degli atti processuali: da pag. 2 a 4:
ricorso introduttivo; da pag. 5 a pag. 7, comparsa CARIGE; a pag. 8 il
solo dispositivo della sentenza di primo grado; da pag. 8 a pag. 13:
appello CARIGE; da pag. 13 a 24, memoria di costituzione in appello degli
odierni ricorrenti.
Una tale riproduzione, però, per giurisprudenza ormai consolidata di
questa Corte regolatrice, è, per un verso, del tutto superflua, non
essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei
quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a
soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto
equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto
(anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto
effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (tra le moltissime:
Cass. 27 marzo 2014, n. 7213; Cass. Sez. Un. n. 5698 del 2012; Cass.
(ord.) n. 10244 del 2013; (ord.) n. 17002 del 2013; (ord. n. 593 del
2013; (ord.) n. 594 del 2013; (ord.) n. 595 del 2013; Cass. n. 22039 del
2012; n. 19474 dei 2012; n. 17447 del 2012).
§ 3.2. Ancora, deve ricordarsi che il requisito di specificità e
completezza del motivo di ricorso per cessazione è diretta espressione dei
principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello
secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo
preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il
raggiungimento del suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc.
civ.). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a
motivi tipizzati come il ricorso per cessazione e posti in relazione con la
particolare struttura del giudizio di legittimità, nel quale la trattazione si
esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di
allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 cod. proc.

ng 1780-12 – ud. 18.3.15- est. cons. F. De Stefano

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§ 3.1. In primo luogo, l’esposizione del fatto si articola sulla

civ., finalizzate solo all’argomentazione ulteriore sui motivi fatti valere e
sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso
per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua
specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente
essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte
le circostanze idonee ad evidenziarlo.
Ciononostante, il motivo si presenta come un’inestricabile

rubrica che riproduce più vizi contemporaneamente (per la cui
inammissibilità, tra le altre, v. Cass. 19 agosto 2009, n. 18421) e per di
più relativi a differenti, tra loro del tutto autonomi, punti o parti della
decisione: e così esso viola il requisito di specificità e completezza del
motivo di cassazione (fra le ultime, v. Cass. 6 marzo 2014, n. 5277; in
precedenza, negli esatti termini, anche Cass. n. 4741 del 2005, seguita
da numerose conformi, tra cui Cass. 5244/06, Cass. 15604/07, Cass.
6184/09), perché viene sollecitato un invece inesigibile intervento
integrativo della Corte, che, per giungere alla compiuta enucleazione del
motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico
vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (Cass. 20 settembre
2013, n. 21611) e ricondurre poi, estrapolandola dall’indistinto coacervo
di censure, ognuna di quelle ai diversi punti della decisione.
§ 3.3. Ancora, quanto alle domande di risarcimento del danno iure
proprio, oggetto della principale doglianza, va notato che, accolta solo in
parte una domanda risarcitoria originaria per il mancato riconoscimento
della spettanza di alcune voci, non sarebbe sufficiente la mera
riproposizione di quella in appello (ai sensi, cioè, dell’art. 346 cod. proc.
civ.) per utilmente sottoporle nuovamente al giudice del gravame (Cass.
14 gennaio 2011, n. 751): ma, al riguardo, la formulazione letterale
dell’appello incidentale degli attori in primo grado è stata in concreto tale,
per loro libera scelta, da fare intendere condizionata (“per la denegata …
ipotesi … di ritenuta sussistenza di responsabilità per il risarcimento del
danno anche in capo alla Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia spa …”: v.
pag. 20 e 22 del ricorso introduttivo) la risottoposizione della domanda di
risarcimento del danno

iure proprio

esclusivamente all’accoglimento

dell’appello principale. Pertanto, sotto questo profilo è stata fin dal grado
di appello – e in dipendenza della formulazione dell’atto di costituzione in

rg 1780-12 – id. 18.3.15 – est. cons. F. De Stefano

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commistione di fatti, argomenti, doglianze e citazioni, preceduto da una

quella sede – compromessa la possibilità, per i danneggiati, di vedersi
riconosciuto dal giudice del gravame il risarcimento dei danni patiti in
proprio e non riconosciuti in primo grado, per il caso, poi verificatosi, in
cui prima di tutto l’appello principale fosse stato respinto.
§ 3.4. In conclusione, in nessun modo può essere evitata la
declaratoria di insanabile inammissibilità del ricorso principale.
§ 4, – Il ricorso incidentale di CARIGE, poi, è infondato:

considerati, sono infondati: sull’istanza di “autorizzazione al deposito” del
rapporto della Polstrada di Scalea, reiterata in atto di appello e
nell’istanza dì sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado,
la corte territoriale non omette affatto di provvedere, potendo
agevolmente riferirsi anche ad essa, per identità di presupposti e di
ragioni, la diffusa argomentazione, a pag. 9, di rigetto dei motivo di
gravame relativo alla stessa autorizzazione, quand’anche riqualificata
come istanza di acquisizione di informazioni; del resto, è stata
positivamente esclusa la anche solo potenziale rilevanza degli elementi
che con quel documento si volevano introdurre in giudizio, avendo in
quello stesso contesto la corte territoriale negato l’ammissibilità del
riscontro di inattendibilità dei testi, essendo quest’ultima stata esclusa
aliunde; e comunque andrebbe in via dirimente considerato, da un lato,
che non è stata allegata, né provata l’impossibilità di acquisire
direttamente il rapporto Polstrada, mentre, d’altro lato, la produzione
documentale non è di per sé soggetta – stando alla prevalente
interpretazione – ad autorizzazione preventiva da parte del giudicante;
– il terzo motivo è, infine, inammissibile, per due concorrenti – e tra
loro indipendenti – ordini di ragioni: in primo luogo, nel ricorso
incidentale – cui si applicano le stesse regole sui requisiti di contenutoforma di quello principale e quindi in violazione dei principi di cui all’art.
366, n. 6, cod. proc. civ. – non vi è né idonea trascrizione dei passaggi
degli atti dei giudizi di merito in cui le relative argomentazioni sarebbero
state sottoposte ai giudici del merito, né indicazione precisa delle
rispettive sedi processuali; in secondo luogo, esso involge chiaramente
apprezzamenti di fatto, però sempre vietati nella presente sede di
legittimità, sull’affermata responsabilità del conducente del veicolo
trasportante, affermata dopo l’individuazione della normativa applicabile

rg 1780-12 — ud. 18.3.15 — est. cons. F. De Stefano

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– il primo motivo ed il secondo motivo, complessivamente

all’esito di una non specificamente censurata interpretazione complessiva
dell’atto introduttivo (v. piè di pag. 9 della gravata sentenza) identificata
(v. pag. 10) nell’incongruità della manovra di guida rispetto alle
condizioni del fondo stradale, come resa manifesta dalla di lui incapacità
di mantenere il controllo del veicolo, “probabilmente anche per
inesperienza dovuta alla giovane età”.
§ 5.

– Infine, il ricorso incidentale di Generali Business Solutions spa

Anche nel ricorso incidentale è necessaria l’esposizione del fatto ai
sensi dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., dalla quale desumere i termini
della controversia, se non altro in relazione a quanto reso oggetto di
censura: ma dalle pagine 2 e 3 del controricorso che lo contiene non si
evince alcuno dei passaggi motivazionali che giustificherebbero la tesi
dell’assenza di soccombenza sull’appello dispiegato contro l’impugnante.
E tanto in disparte l’evidente erroneità della formulazione della
doglianza, perché riferita all’art. 91, anziché all’art. 92 cod. proc. civ.,
nonostante investa la carenza di motivazione a sostegno della pure
disposta compensazione delle lite.
§ 6.

– La reciproca soccombenza tra tutte le parti rende di giustizia,

secondo il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, la
compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso
incidentale di Generali Business Solutions spa; rigetta il ricorso
incidentale di CA.RI.GE . R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni spa;
compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione
civile della Corte suprema di cassazione, addì 18 marzo 2015.

è inammissibile.

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