Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12726 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.19/05/2017),  n. 12726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4489-2016 proposta da:

A.A.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 223, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

UNGER, rappresentata e difesa dall’avvocato PIERLUIGI SPADAVECCHIA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO,

44, presso lo studio dell’avvocato MARTA LETTIERI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA VITTORIA GIROTTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2272/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 06/02/2015, R.G. N. 20484/2011;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 2272 del 2015 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da A.A.M. avverso l’ordinanza del 15 novembre 2011 emessa dalla Corte di appello di Ancona, che aveva rigettato l’istanza di ricusazione formulata dalla A. nei confronti del Giudice che, quale relatore nel procedimento di appello promosso dal Comune di Santa Vittoria in Matenano avverso la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato alla A. dal medesimo Ente – aveva in precedenza, quale presidente del collegio, giudicato e respinto l’appello proposto dalla medesima A. avverso la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una pluralità di condotte illecite, unitariamente configurate come mobbing, poste in essere dalla predetta Amministrazione comunale. Con la medesima sentenza A.A.M. veniva condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune.

2. Nel ricorso per cassazione A.A.M. aveva svolto due motivi di ricorso, con il primo aveva denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 c.p.c. per avere la Corte di appello trascurato di considerare, in sede di esame dell’istanza di ricusazione, l’identità delle circostanze addotte dalla ricorrente come fatti illeciti legittimanti la pretesa di risarcimento del danno da mobbing, pretesa azionata in un precedente giudizio, e di quelle poste a base del licenziamento intimato dal Comune datore di lavoro; con il secondo motivo, aveva denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 54 c.p.c., lamentando che era abnorme il provvedimento assunto nel procedimento di appello con cui si era proceduto d’ufficio alla fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio interrotto a seguito della presentazione dell’istanza di ricusazione, laddove la legge richiede l’iniziativa di parte attraverso la riassunzione entro il termine di sei mesi.

3. Detto ricorso veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 2272/15, quanto al primo motivo, sul rilievo che l’ordinanza resa sull’istanza di ricusazione, a norma dell’art. 53 c.p.c., non è impugnabile neppure con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.; quanto al secondo motivo, “attenendo la censura formulata ad un atto del tutto autonomo ed estraneo a quello fatto oggetto di impugnazione” nella stessa sede.

4. Tale sentenza è ora impugnata con ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 e art. 391 bis c.p.c. dalla A. sulla base di due motivi di ricorso. Resiste con controricorso il Comune di Santa Vittoria in Materano. La ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione per avere erroneamente supposto che oggetto di ricorso per cassazione fosse esclusivamente l’ordinanza del 15 giugno 2011 reiettiva dell’istanza di ricusazione, mentre era stato impugnato anche il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Ancona il 20 giugno 2011 con cui venne fissata d’ufficio l’udienza di discussione facente seguito alla comunicazione della suddetta ordinanza del 15 giugno 2011. La ricorrente aveva espressamente impugnato con il secondo motivo di ricorso per cassazione il provvedimento del 20 giugno 2011, deducendone il carattere abnorme, stante il chiaro disposto dell’art. 54 c.p.c., u.c., il quale prescrive che la riattivazione del procedimento sospeso durante l’esame dell’istanza di ricusazione debba avvenire su iniziativa di parte e non d’ufficio.

2. Il secondo motivo del ricorso per revocazione attiene al capo finale della sentenza di legittimità, con cui A.A.M. è stata condannata alle spese in favore del Comune resistente. Sostiene la ricorrente che la Corte di legittimità aveva erroneamente supposto che il resistente fosse ritualmente e tempestivamente costituito con controricorso, mentre tale atto pacificamente era stato notificato il 25 ottobre 2011 alla ricorrente e quindi ben oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c., scaduto il 10 settembre 2011, stante nella specie la non applicabilità della sospensione feriale dei termini.

3. Va premesso che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa sostanziantesi nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli atti, o nell’esistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronunzia contestata abbia statuito. Il suddetto errore inoltre non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronunzia sarebbe stata diversa. Con riguardo infine all’errore di fatto che può legittimare la richiesta di revocazione della sentenza di cassazione, esso deve riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità (ossia quelli che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso) e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione, giacchè, ove esso fosse configurabile come causa determinante della decisione impugnata in Cassazione, il vizio correlato potrebbe dare adito soltanto alle impugnazioni esperibili contro la pronuncia di merito.

4. Alla luce di tali premesse, il primo motivo è inammissibile, in quanto la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2272/15, ha dato conto dell’esistenza del secondo motivo di ricorso formulato dalla A. (espressamente menzionato nella narrativa della sentenza e nella parte motiva), avente ad oggetto il provvedimento riguardante la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio interrotto a seguito della istanza di ricusazione, ma ne ha ritenuto l’inammissibilità sulla base di una valutazione giuridica di preclusione dell’esame del provvedimento impugnato. Si è al di fuori dell’errore percettivo, vertendosi in un (presunto) errore valutativo degli atti di causa, presi in esame e vagliati dal giudice di legittimità. La questione denunciata non è suscettibile di formare oggetto di ricorso per revocazione.

5. Del pari, anche con il secondo motivo si denuncia un errore propriamente giuridico, fondato sul rilievo che la Corte di Cassazione, nel ritenere tempestivo un controricorso notificato tardivamente, ben oltre la scadenza del termine di quell’art. 370 c.p.c., avrebbe erroneamente applicato la sospensione feriale dei termini. La violazione o falsa applicazione di norme giuridiche non può formare oggetto, come già detto, di un ricorso per revocazione.

6. Giova ricordare che, secondo S.U. n. 13181 del 2013, la disciplina risultante dal combinato disposto dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4), – nella parte in cui non prevede come causa di revocazione l’errore di giudizio o di valutazione – non viola il diritto dell’Unione Europea, non recando alcun “vulnus” al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea riconosce, da un lato, l’importanza del principio della cosa giudicata, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, e rimettendo, dall’altro, le modalità di formazione della cosa giudicata e quelle di attuazione del relativo principio agli ordinamenti giuridici degli stati membri.

7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, da cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

8. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, inammissibilità del ricorso) per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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