Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12726 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29993-2019 proposto da:

D.C.A., M.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CAMPO MARZIO, 69, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

D’ALESSANDRO, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCO COLUCCI;

– ricorrenti –

contro

D.P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PRATI

FISCALI, 292, presso lo studio dell’avvocato LORENZO MARGIOTTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE OTTAVI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 452/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa

Picaroni.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che D.C.A. e M.R. ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 452 del 2019, pubblicata il 12 marzo 2019, che ha rigettato l’appello proposto dai coniugi D.C.- M. avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 675 del 2013, e nei confronti D.C. – D.P.;

che la sentenza impugnata riferisce che il giudice di primo grado aveva respinto la domanda di reintegra nel possesso avanzata dai coniugi D.C.- M., sul rilievo che la porta-finestra oggetto del lamentato spoglio ad opera del convenuto D.P. nell’anno 2000, era murata già nel 1990, quando i coniugi attori avevano acquistato la proprietà dell’immobile di riferimento, nè gli atti di vendita era emersa l’esistenza di una servitù; che, per altro verso, la domanda avrebbe dovuto essere respinta anche nella diversa ipotesi di qualificazione come azione come manutenzione nel possesso, poichè gli attori non avevano dimostrato il possesso ultrannuale;

che il giudice d’appello ha confermato la decisione condividendo la valutazione delle risultanze istruttorie fatta dal Tribunale;

che il ricorso è articolato in tre motivi, ai quali resiste D.P.C.;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

Considerato che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., assumendo di avere assolto l’onere probatorio, giacchè l’esistenza della porta-finestra risultava per tabulas;

che, infatti, diversamente da quanto opinato dalla Corte d’appello, la planimetria allegata al rogito del 28 giugno 1990 di acquisto dell’immobile evidenziava nel locale “cucina” la presenza dell’apertura di una porta-finestra;

che, inoltre, il convenuto aveva dichiarato in comparsa di risposta, di avere rimosso, nel giugno 2000, la preesistente lastra per realizzare un muro sull’intera parete;

che con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1168 c.c. e si contesta che la Corte d’appello non avrebbe considerato l’esito della prova testimoniale, dalla quale sarebbe emerso che la porta-finestra era stata chiusa dal D.P. nel 2000, e ciò configurava il lamentato spoglio;

che, inoltre, posto che le risultanze della planimetria e della mappa catastale dimostravano l’esistenza della porta-finestra all’epoca dell’acquisto dell’immobile (1990), sicchè era configurabile l’acquisto della servitù di veduta per usucapione, secondo il principio dell’accessione del possesso;

che con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e si contesta che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto delle risultanze della prova per testimoni;

che i motivi, da esaminare congiuntamente perchè univocamente diretti a contestare la valutazione del materiale probatorio, sono inammissibili poichè si risolvono nella richiesta del riesame di detto materiale, e quindi attingono il merito della causa (ex plurimis, Cass. 04/04/217, n. 8756; Cass. 10/06/2016, n. 11892);

che, peraltro, la Corte d’appello ha svolto un esame puntuale delle risultanze probatorie, evidenziando che la planimetria richiamata a sostegno della tesi attorea non era allegata al rogito di compravendita del 1990, nè il rogito conteneva riferimenti a detta planimetria; che la mappa catastale non indicava l’esistenza della porta-finestra, e in ogni caso le risultanze catastali non avrebbero potuto smentire quanto emerso dalle prove testimoniali sulla consistenza dello stato di fatto dei luoghi;

che la Corte territoriale ha proceduto all’esame dettagliato delle dichiarazioni testimoniali non vagliate dal Tribunale, concludendo nel senso che rimaneva indimostrata la situazione di possesso tutelabile in capo agli attori-appellanti;

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese, nella misura indicata in dispositivo;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna i ricorrenti alle spese di giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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