Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12725 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25931-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

WELCOME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

responsabile in solido quale società consolidante, nonchè

incorporante della DOMUS AUREA SRL UNIPERSONALE, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO, 20, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO PERSICHELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FILIPPO CAPOMACCHIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia accoglieva l’appello proposto da Domus Aurea s.r.l. e Welcome s.r.l. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto i ricorsi proposti dalle contribuenti contro avvisi di accertamento relativi ad IRES ed IRAP per l’anno d’imposta 2008.

Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resistono con controricorso le contribuenti.

Con apposita memoria, le controricorrenti hanno chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, producendo documentazione attestante il pagamento degli importi liquidati in applicazione del beneficio.

L’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo i contribuenti provveduto al pagamento di quanto previsto per la definizione agevolata della controversia.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che:

Le contribuenti hanno documentato, con apposita memoria e relativi allegati, di aver provveduto all’integrale pagamento degli importi liquidati per la definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

L’Agenzia delle entrate ha confermato tale circostanza ed ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Ricorrono pertanto, nella specie, i presupposti per dichiarare, in ragione della previsione di cui al D.P.R. n. 546 del 1992, art. 46, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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