Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12725 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 25/05/2010), n.12725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI

BENITO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SANGIORGIO LUIGI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ANAS (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 7351-2006 proposto da:

ANAS SPA già ENTE NAZIONALE PER LE STRADE in persona del suo legale

rappresentante p.t. Presidente Ing. P.V., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONZAMBANO 10, presso lo studio

dell’avvocato BOTTI ANNA, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale del Dott. Notaio LEONARDO MILONE in ROMA 11/9/2007, rep. n.

60551;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANGIORGIO LUIGI

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3212/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 19/10/2004, depositata il 14/12/2004,

R.G.N. 3765/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato BENITO PANARITI;

udito l’Avvocato ANNA BOTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Milano ha riformato la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’ANAS esclusiva responsabile del danno subito dalla P., la quale, mentre era alla guida di un ciclomotore, precipitava al suolo all’altezza di un dosso stradale. In particolare, il giudice del gravame ha ritenuto che il sinistro in cui quest’ultima era incorsa fosse imputabile in parti uguali all’Azienda ed all’infortunata, dimezzando, dunque, l’importo risarcitorio posto dal primo giudice interamente a carico della prima.

Propone ricorso per cassazione la P. a mezzo di quattro motivi. Risponde con controricorso l’ANAS, la quale propone anche ricorso incidentale. A questo risponde con controricorso la P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

Il primo motivo del ricorso censura la sentenza nel punto in cui afferma che la vittima non indossava il casco. Il secondo motivo sostiene che il giudice non avrebbe potuto ritenere come imprudente il mancato uso del casco, quando tale comportamento, all’epoca dei fatti, era lecito. Il terzo motivo si riferisce al punto in cui la sentenza afferma che l’entità dei postumi invalidanti dimostra che la velocità di guida era inadeguata rispetto alle condizioni di tempo e di luogo. Il quarto motivo censura il punto in cui la sentenza afferma che la vittima viaggiava trasportando illegittimamente un’altra persona, così da rendere precario l’equilibrio dell’esile veicolo.

Il ricorso deve essere respinto nella constatazione che la ricorrente dimostra di concepire il giudizio di legittimità come un terzo grado del giudizio di merito o, addirittura, come uno strumento revocatorio della sentenza impugnata.

Infatti, tutti i motivi sopra esposti, benchè formalmente diretti a censurare violazioni di legge o vizi della motivazione, si risolvono nella richiesta di un nuovo accertamento del merito della controversia e di una diversa valutazione delle prove emerse. In alcuni casi esplicitamente si denunzia il “travisamento” di testimonianze o di altre emergenze istruttorie, ossia l’errore di fatto nella lettura di atti nel quale il giudice sarebbe incorso.

Quanto alla questione della legittimità del mancato uso del casco (posta nel secondo motivo), basta osservare che la ricorrente non ha interesse alla relativa delibazione, posto che la sua responsabilità nel sinistro risulta dedotta da una serie di altre circostanze (la velocità elevata, il trasporto illecito di altra persona) che risultano correttamente ed esaustivamente illustrate nella sentenza impugnata.

Dal suo canto, l’Azienda nel ricorso incidentale censura la sentenza nel punto in cui l’ha ritenuta, ai sensi dell’art. 2043 c.c., responsabile per omessa manutenzione della strada.

Anche questo ricorso deve essere respinto, in quanto l’unico mezzo di gravame, dopo avere ripercorso la vicenda processuale, si limita alla trascrizione della parte della sentenza d’interesse della ricorrente, per poi riportare alcune massime giurisprudenziali e genericamente affermare che nella sentenza impugnata mancherebbe l’accertamento della responsabilità dell’Ente. Manca del tutto, dunque, una specifica censura della sentenza impugnata.

Al rigetto dei ricorsi consegue l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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