Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12725 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/06/2016, (ud. 10/02/2016, dep. 21/06/2016), n.12725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

REGIONE VENETO, (OMISSIS) in persona del Presidente pro tempore

della Giunta Regionale Dott. Z.L., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati ZANON EZIO, CAPRIOGLIO FRANCA giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F., ZA.FR.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2153/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/10/2012, R.G.N. 3038/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO;

udito l’Avvocato ALBINI CARLO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso preliminarmente per la rimessione

alle S.U., in subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Za.Fr. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia il Dott. C.F., medico oculista, e l’Unità Locale Socio Sanitaria n. (OMISSIS), chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta colposa del dott. C., il quale non aveva tempestivamente diagnosticato il glaucoma da cui era affetto l’attore, con conseguente perdita della vista dall’occhio sinistro e grave menomazione dell’occhio destro.

Costituitasi in giudizio, la Unità Locale Socio Sanitaria n. (OMISSIS) eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva contestando anche nel merito la pretesa risarcitoria.

Si costituì altresì il C. contestando la domanda e chiedendo di chiamare in causa in garanzia la UNIPOL Assicurazioni.

Quest’ultima, evocata in giudizio, si costituì eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con sentenza non definitiva il Tribunale adito dichiarò il difetto di legittimazione passiva della Unità Locale Socio Sanitaria n. (OMISSIS) disponendo la chiamata in causa della Regione Veneto, la quale, costituitasi in giudizio, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, contestando altresì la fondatezza della domanda.

2. Espletata consulenza medico legale, il Tribunale, con sentenza definitiva, rigettò la domanda.

3. Impugnata la decisione in via principale da Za.Fr. ed in via incidentale da C.F. e della Regione Veneto, la Corte d’appello di Venezia, espletato supplemento di C.T.U., con sentenza del 5.10.2012, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello principale, ha condannato in solido C.F. e la Regione Veneto al pagamento in favore di Za.Fr.

della somma di Euro 20.000,00, oltre accessori; ha rigettato l’appello incidentale della Regione Veneto e dichiarato inammissibile l’appello incidentale di C.F.; ha condannato quest’ultimo e la Regione Veneto in solido a rifondere a Za.

F. le spese del doppio grado di giudizio.

La corte territoriale perveniva all’affermazione della responsabilità solidale di C.F. e della Regione Veneto in ragione dell’onere probatorio gravante sul medico a fronte delle non univoche risultanze della consulenza medico legale espletata.

4. Contro la suddetta sentenza la Regione Veneto propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la Regione Veneto denuncia “violazione del principio iura novit curia, del C.C.N.L. di cui al D.P.R. n. 316 del 1990, (in particolare artt. 1 e 31) relativo al rapporto convenzionato dei medici specialistici ambulatoriali; dell’art. 1891 c.c. e dell’art. 2049 c.c.; falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Sostiene la ricorrente che, sulla base dell’accordo collettivo di lavoro e della normativa di settore, tenuto conto del tenore della polizza assicurativa stipulata, il dott. C.F. non era dipendente della Unità Locale Socio Sanitaria, bensì libero professionista, di modo che non poteva essere imputata alla struttura sanitaria e, quindi, alla Regione alcuna responsabilità per l’operato del medico.

Con il secondo motivo si deduce “violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per inesistenza della motivazione”, per avere la corte territoriale del tutto omesso l’iter logico-argomentativo sotteso alla pronuncia di condanna della Regione Veneto.

2. Va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso, posto che con esso si denuncia la nullità della sentenza per error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il motivo è fondato.

La corte territoriale, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica ed in ragione dell’onere probatorio gravante sul medico, ha ritenuto “accertata la responsabilità del C. e, conseguentemente, della Regione Veneto”.

I giudici di merito, se hanno ampiamente argomentato in ordine alla riconosciuta colpa professionale del sanitario, hanno invece del tutto omesso di motivare la affermata responsabilità solidale della Regione Veneto, ritenuta sic et simpliciter consequenziale alla responsabilità del dott. C. nonostante, al riguardo, la Regione Veneto avesse mosso specifiche critiche alla sentenza di primo grado (reiterate in questa sede con il primo motivo di ricorso) sulla base della dedotta posizione del dott. C. di medico specialista ambulatoriale, non dipendente dalla Unità Locale Socio Sanitaria.

Conclusivamente, la sentenza impugnata è nulla, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., essendo stata totalmente omessa l’esposizione dei motivi posti a base della decisione con riferimento alla ritenuta responsabilità solidale della Regione Veneto per i danni arrecati dal dott. C. a Za.Fr..

Stante la nullità della sentenza impugnata, resta assorbito il primo motivo di ricorso.

3. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà in conformità delle prescrizioni di cui all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. ed esaminerà, altresì, le questioni prospettate con il motivo dichiarato assorbito, regolando anche le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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