Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12725 del 10/06/2011
Cassazione civile sez. I, 10/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 10/06/2011), n.12725
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14675/2008 proposto da:
F.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA NICOTERA 29, presso l’avvocato SOTIRA ANTONELLA,
rappresentato e difeso dagli avvocati NOBILE Vincenzo, DICEMBRE ENZO,
giusta procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente-
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il
14/02/2008;
udita La relazione della causa svolta nella Pubblica udienza, del
02/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, F.G. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro, del 14/02/2008, che aveva rigettato il ricorso nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto il risarcimento del danno, per irragionevole durata di procedimento.
Resiste con controricorso il Ministero.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per mancanza dei quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.
Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 600,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011