Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12725 del 05/06/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 12725 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ha pronunciato la seguente:
Data pubblicazione: 05/06/2014
mento Presupposti.
ORDINANZA
C(/ 7E-CI
sul ricorso proposto da:
ETRURIA SERVIZI SRL con sede in Grosseto, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa, giusta delega in calce al ricorso,
dall’Avvocato Michele Martini, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Cicerone, 28 presso lo studio
dell’Avv. Pietro Di Benedetto, RICORRENTE
CONTRO
VALCHIERAI ONELIO residente a Montalcino,
INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.95/17/2011 della C.T.R. di Firenze Sezione n. 17 in data 28.06.2011, depositata il 22
settembre 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
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Consiglio del 07 maggio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Nessuno è presente per il P.M.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.6383/2012 è stata
l – E’
chiesta la cassazione della decisione
n.95/17/2011 della Commissione Tributaria Regionale di
Firenze, Sezione n. 17, in data 28.06.2011, depositata
il 22.09.2011.
2 – Il ricorso dell’Etruria Servizi SRL, che riguarda
impugnazione degli avvisi di accertamento ICI degli
anni 2003, 2004 e 2005, censura l’impugnata decisione,
sulla base di un mezzo.
3 – L’intimato contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4 – La CTR ha accolto l’appello del contribuente ed
annullato l’accertamento, ritenendo e dichiarando che
la classificazione di un immobile come rurale non
discende dalla relativa iscrizione catastale, bensì
dalla destinazione, sia funzionale che strutturale,
alle attività agricole.
5 – La ricorrente società, già concessionaria del
servizio di accertamento del Comune di Montalcino,
censura l’impugnata decisione per violazione e falsa
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depositata in cancelleria la seguente relazione:
applicazione degli artt.1 comma 2 ° e 5 comma 2 ° del
D.Lgs n.504/1992, 9 del D.L. n.557/1993, nonché 23
comma l ° bis del D.L. n.207/2008.
6 – La questione posta dal ricorso va esaminata tenendo
conto di un principio, espressione dell’ormai
“In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto
nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con
l’attribuzione
della
relativa categoria
(A/6 o
D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei
requisiti
previsti
dall’art. 9 del d.l. n. 557 del
1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non e’
soggetto all’imposta, ai sensi dell’art. 2, comma 1,
lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come
interpretato dall’art. 23, comma 1-bis del d.l. n.
207 del 2008, aggiunto
n.
dalla legge di conversione
14 del 2009. Qualora l’immobile sia iscritto
in una diversa categoria catastale, sara’ onere
che
contribuente,
impugnare
dall’imposta,
restando,
pretenda
l’atto di
il
altrimenti,
assoggettato ad ICI.
dovra’ impugnare
l’esenzione
classamento,
medesimo
Allo stesso modo, il Comune
autonomamente l’attribuzione della
D/10, al fine di poter
categoria catastale A/6 o
legittimamente
fabbricato
del
pretendere
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l’assoggettamento
del
consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui
fabbricato all’imposta”(Cass. SS.UU. n.18565/2009).
7 – L’impugnata sentenza non si è attenuta al
trascritto principio, ragion per cui si propone di
trattare la causa in camera di consiglio, ai sensi
degli artt. 375 e 380 bis cpc, e di definirla, sulla
ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che il Collegio condivide la relazione e
che, alla relativa stregua, il ricorso va accolto e,
per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Toscana,
procederà al riesame e,
quindi,
adeguandosi al
richiamato e condiviso principio, deciderà nel merito e
sulle spese, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana.
Così deciso in Roma il 07 maggio 2014.
base del richiamato principio, con l’accoglimento del