Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12724 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 25/05/2010), n.12724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A. (OMISSIS) in persona

dell’Avvocato F.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI

MARCO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott.

NOTAIO FRANCESCO MARIA SIROLLI MENDARO PULIERI in CIVITAVECCHIA

29/3/2007, rep. 9140;

– ricorrente –

contro

T.C.M. (OMISSIS) in proprio e n.q.,

S.C. (OMISSIS), S.L.

(OMISSIS), T.C.E., considerati domiciliati

“ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentanti e difesi dall’avvocato PETRINA PAOLO giusta delega in

atti;

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ SPA (OMISSIS) in persona dei

legali rappresentanti Dr. C.A. e Dr.ssa M.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

T.C.M., D.M. (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 6547-2006 proposto da:

D.M., considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati TERZOLI VIRGILIO, SMIGLIANI ELISABETTA giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ S.P.A. in persona dei legali

rappresentanti Dr. T.L. e Dr. M.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio

dell’avvocato FARGIONE VINCENZO MARIA, che la rappresenta e difende

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

T.C.M., S.C., S.L.,

ASSITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3898/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa l’8/6/2005, depositata il 20/09/2005, R.G.N.

6249/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito l’Avvocato VINCENZO MARIA FARGIONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. per

il ricorso Assitalia, rigetto per il ricorso D..

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Roma, con riferimento al sinistro stradale in cui ha trovato la morte S.C. ed ha subito danni D.M., ha condannato quest’ultimo e Le Ass.ni d’Italia s.p.a. a pagare distinte somme di danaro al T.C. (coniuge della vittima), in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui due figli minori, a S.C. ed a S.L. (rispettivamente padre e fratello della vittima), in proprio e quali eredi di M.O. (madre della vittima).

Propone ricorso per cassazione Assitalia s.p.a. a mezzo di tre motivi. Resistono con controricorso T.C., per sè e per i suoi figli minori, la RAS s.p.a. ed il D., il quale ultimo propone anche ricorso incidentale articolato in un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

RICORSO ASSITALIA. Infondato è il primo motivo che ribadisce l’eccezione d’inammissibilità per difetto di procura dell’appello proposto da C. e S.L. che in quel grado agivano per i danni subiti in conseguenza della morte di S.C. non solo per se stessi, ma anche quali eredi della M. (rispettivamente moglie e madre, deceduta nel corso del giudizio di primo grado). Il rigetto dell’eccezione è sostenuto, nella sentenza impugnata, da argomentazione congrua, logica ed immune da vizi giuridici.

I motivi secondo (che riguarda la liquidazione del danno morale e ne lamenta l’esorbitanza) e terzo (che concerne la liquidazione del danno da lucro cessante per la tardiva disponibilità della somma risarcitoria), benchè formalmente diretti a censurare violazioni di legge e vizi della motivazione, si risolvono nella mera proposizione di questioni di fatto tendenti a conseguire dal giudice di legittimità una nuova valutazione del merito della controversia.

Come tali essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

RICORSO D..

Il primo motivo censura l’attribuzione di responsabilità per il 50% al ricorrente; il secondo motivo censura il punto in cui la sentenza afferma la mancanza di prova in ordine agli esborsi e lo stoccaggio dell’auto incidentata; il terzo motivo ripete pedissequamente la doglianza contenuta nel secondo motivo della compagnia.

Anche riguardo a questo ricorso occorre rilevare che i motivi sono sostanzialmente diretti ad ottenere un terzo grado del giudizio di merito, attraverso la proposizione di questioni di fatto tendenti a propugnare una tesi diversa rispetto alle conclusioni alle quali è pervenuto il giudice d’appello. Anche questo ricorso deve essere, pertanto, respinto.

In conclusione, respinti i ricorsi, consegue l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

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