Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12724 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/06/2016, (ud. 03/02/2016, dep. 21/06/2016), n.12724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ESCAVAZIONI MARMI F. S.R.L. (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore Unico F.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI, 9, presso lo studio

dell’avvocato MORACCI CARLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUIDUGLI FRANCESCO giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

HENRAUX S.P.A. (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

HENRAUX S.P.A. (OMISSIS) in persona del presidente ed

amministratore delegato, legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio

dell’avvocato RIDOLA MARIO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MENCHINI SERGIO giusta procura speciale in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

ESCAVAZIONI MARMI F. SRL (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore Unico F.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI, 9, presso lo studio

dell’avvocato MORACCI CARLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUIDUGLI FRANCESCO giusta procura speciale

a margine del ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 302/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 14/03/2012, R.G.N. 565/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2016 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO;

udito l’Avvocato MORACCI CARLO;

udito l’Avvocato RIDOLA MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento dei motivi da 1 a

9 del ricorso principale, rigetto motivi 12-13-14; assorbito il

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La soc. N.D. s.r.l. convenne in giudizio la Escavazione Marmi F. s.r.l. chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione per inadempimento della convenuta – di un contratto di fornitura di marmo stipulato nel marzo 1990, con condanna della medesima convenuta alla restituzione della somma di 112.946.514 di Lire (costituente il residuo di un acconto di 400 milioni) e al risarcimento dei danni.

La Escavazione Marmi F. contestò la domanda e richiese, in via riconvenzionale, che la risoluzione del contratto fosse dichiarata per grave inadempimento dell’attrice e che quest’ultima venisse condannata al risarcimento dei danni (quantificati in “non meno di 300.000.000”) subiti dalla convenuta per aver dovuto cedere a terzi, svendendoli, i materiali lapidei non acquistati dalla soc. N..

Con sentenza parziale del 26.6.1997, il Tribunale di Massa dichiarò l’inadempienza dell’attrice e dispose l’ulteriore corso del giudizio per la quantificazione del risarcimento spettante alla soc. F..

Con sentenza definitiva del 7.5.2009, il Tribunale rigettò la domanda riconvenzionale della convenuta, compensando le spese di lite.

La Corte di Appello di Genova ha respinto il gravame proposto dalla Henraux s.p.a. (già soc. N.) avverso la sentenza non definitiva, mentre ha accolto l’appello della Escavazione Marmi F. avverso la sentenza definitiva, dichiarando la risoluzione del contratto per grave inadempimento della soc. N. e condannando la Henraux al risarcimento dei danni, quantificati nel complessivo importo di 154.937,00 Euro, oltre accessori.

Ricorre per cassazione la Escavazione Marmi F. s.r.l., affidandosi a due motivi; resiste la Henraux s.p.a. a mezzo di controricorso contenente ricorso incidentale affidato a quattordici motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il contratto stipulato nel marzo 1990 prevedeva l’impegno della soc. F. a vendere alla soc. N. la produzione della propria cava per un periodo di due anni e, altresì, a coltivare la cava “con la giusta continuità”; dava inoltre atto del versamento di un acconto di 400 milioni di Lire da parte della soc. N. e stabiliva che dello stesso si tenesse conto mediante una detrazione del 20% sul valore fatturato in occasione dei singoli acquisti;

prevedeva infine che, alla scadenza biennale, l’accordo potesse essere rinnovato alle condizioni che le parti avessero ritenuto opportune.

1.1. Con la domanda introduttiva del giudizio, dato atto che il rapporto si era protratto fino agli ultimi mesi del 1995, la soc. N. ha richiesto la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della soc. F. (per avere sospeso le forniture e, comunque, per avere offerto materiale di qualità non adeguata) e la condanna della convenuta alla restituzione della somma di 112.946.514 di Lire, costituente il residuo dell’acconto di 400 milioni non ancora recuperato mediante detrazione del 20% sulle fatture di acquisto.

1.2. La soc. F. ha dedotto, invece, che era stata la soc. N. a non ritirare tutto il materiale estratto dalla cava e a ridurre progressivamente quantitativi acquistati, cosicchè essa era stata costretta a svendere ai vecchi clienti i materiali non ritirati, ricavando importi notevolmente inferiori a quelli previsti nell’accordo con la soc. N.; ha richiesto pertanto la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice e la condanna della soc. N. al risarcimento dei danni “nella misura di Lire 300.000.000 … od in quella diversa ritenuta di giustizia o risultante in causa” (cfr. pag. 6 del ricorso).

1.3. Con sentenza parziale, il primo giudice ha rigettato la domanda dell’attrice, accertando invece l’inadempienza della soc. N. e disponendo l’ulteriore corso del giudizio per la quantificazione del danno subito dalla soc. F..

1.4. Con sentenza definitiva, il Tribunale ha qualificato diversamente il rapporto intercorso fra le parti e ha dichiarato insussistente il danno reclamato dalla soc. F..

1.5. La Corte di Appello ha affermato, fra l’altro e per quanto ancora interessa, che:

– con la sentenza definitiva, era stata, indebitamente mutata la qualificazione del rapporto, che andava considerato come “contratto di fornitura con esclusiva a favore della N.”;

– in forza dell’accordo del marzo 1990, la soc. F. aveva assunto l’obbligo di fornire alla soc. N. materiali lapidei in quantitativo corrispondente all’intera produzione della cava e, considerato che la N. aveva versato un acconto di 400 milioni di Lire che avrebbe dovuto essere detratto (nella misura del 20%) dalle fatture di acquisto, “per ciascuno dei due anni iniziali, le forniture da parte della F. avrebbero dovuto essere di importo non inferiore a un miliardo di Lire”;

– “alla luce della notevole entità dell’acconto versato e dell’impegno di F. di tenere a disposizione della N. l’intera produzione della cava da lei gestita, nonchè alla luce dell’obbligo espressamente previsto nel contratto a carico di F. di lavorare la cava con continuità”, sussisteva l’obbligo della N. “di acquistare l’intera produzione della cava, per il biennio previsto nel contratto (che è pacifico in causa si è poi tacitamente rinnovato alle stesse condizioni, alla scadenza del 15.3.1992 e a quella del 15.3.1994, sino al 15.3.1996)”;

– era stata la soc. N. a interrompere le ordinazioni di marmo, accampando la mancanza di qualità dei materiali offerti dalla F., che però “non è stata adeguatamente provata in causa (come non è stata provata la cessazione dell’attività della cava alla fine del 1995, attività che è invece emerso essere stata solo sospesa per qualche mese per problematiche inerenti alla concessione)”;

– andava pertanto confermata la statuizione della sentenza non definitiva che aveva dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento della N., che era stato “integrato dall’ingiustificato rifiuto di quest’ultima di effettuare ordini di materiali lapidei e di ritirarli”;

– i danni dovevano essere determinati sulla base della differenza (stimata dal C.T.U. in 457.904,00 Euro) fra l’importo ricavato dalla vendita a terzi e quello che sarebbe risultato dall’applicazione dei maggiori prezzi previsti in contratto, anzichè sulla base della differenza fra detto ricavato e i prezzi di mercato (pari ad Euro 180.429,00);

– considerato – tuttavia – che, all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, la soc. F. aveva concluso richiedendo un risarcimento di Euro 154.937,00, non poteva essere accolta la domanda, proposta soltanto in sede di gravame, di condanna al pagamento di una somma superiore: la condanna risarcitoria andava pertanto contenuta entro l’importo di cui all’originaria richiesta;

– non poteva essere accolto l’appello incidentale della Henraux, volto alla detrazione della somma di 58.331,00 Euro (pari al residuo acconto non recuperato con le fatture di acquisto) in quanto l’istanza di detrazione non era stata proposta nelle conclusioni contenute nella comparsa di costituzione depositata in appello;

inoltre, nel giudizio di primo grado, la Henraux aveva concluso richiamandosi all’atto di citazione e – quindi – non aveva “ritualmente proposto tale domanda di detrazione” successivamente alla proposizione della domanda riconvenzionale della soc. F..

2. Con entrambi i motivi del ricorso principale, la Escavazione Marmi F. s.r.l. si duole della mancata liquidazione del danno nell’intero importo di 457.904,00 Euro determinato dal c.t.u..

2.1. Il primo motivo – che deduce “nullità parziale della sentenza (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per violazione delle norme processuali (art. 112 c.p.c.) in relazione al capo in cui ha provveduto alla quantificazione del danno subito” – è articolato in tre distinti profili che prospettano – rispettivamente – la “violazione dell’art. 112 c.p.c. per errata valutazione delle conclusioni rassegnate in primo grado”, “la insussistenza della preclusione relativa alla specificazione del danno in assenza di una quantificazione risultante dall’attività istruttoria espletata” e la “omessa ed illegittima valutazione delle conclusioni come rassegnate dalla F. in primo grado”.

Rileva la ricorrente che, al momento in cui erano state precisate le conclusioni che avevano preceduto la sentenza parziale del Tribunale (all’udienza dell’8.2.2005, con richiamo a conclusioni già precisate nel verbale del 25.3.2004), allorquando non era stata ancora espletata la consulenza tecnico-contabile, la F. si era riportata alle conclusioni della comparsa di costituzione (contenente la domanda riconvenzionale), chiedendo la condanna della N. “al risarcimento dei danni nella misura di vecchie Lire 300.000.000 pari ad Euro 154.937,07 od in quella diversa ritenuta di giustizia o risultante in causa con gli interessi e la rivalutazione”; diverse erano state le conclusioni rassegnate all’udienza del 5.2.2009, quando la causa era stata spedita in decisione per la sentenza definitiva e quando, alla luce delle risultanze della C.T.U. nel frattempo espletata, la F. aveva richiesto la condanna della controparte al pagamento, in tesi, di 457.904,00 Euro o, in ipotesi, di 180.429,00 o, in ulteriore ipotesi, di 154.937,07 Euro (corrispondenti a 300 milioni di Lire).

Sottolinea di avere avuto la possibilità di quantificare il danno soltanto all’esito della C.T.U. e sostiene pertanto che non poteva essere maturata a suo carico alcuna preclusione a seguito delle conclusioni rese anteriormente alla pronuncia della sentenza parziale, laddove l’espressione “in quella diversa (misura) ritenuta di giustizia o risultante in causa” non poteva essere considerata una mera clausola di stile.

Rileva dunque che, diversamente da quanto affermato dalla Corte, la richiesta di condanna della N. al pagamento dell’intero importo stimato dal C.T.U. non era stata avanzata solo con l’atto di appello, ma era stata già formulata in primo grado, all’udienza del 5.2.2009.

2.2. Col secondo motivo, la ricorrente insiste nelle censure relative all’effettivo contenuto delle domande proposte, prospettandole – in questo caso – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, sotto i profili della “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo”.

2.3. Il ricorso è fondato.

Va rilevato – in diritto – che la formula “somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non può essere considerata, di per sè, come una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi (cfr. Cass. n. 4727/1984: “la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma “o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia” non può essere considerata – agli effetti dell’art. 112 c.p.c. – come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall’avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche”; conforme Cass. n. 1324/2006, la quale precisa che “in tal caso non è viziata da ultrapetizione la sentenza che liquidi un importo maggiore di quello indicativamente determinato”); ove, all’esito dell’istruttoria compiuta anche tramite consulenza tecnica d’ufficio, l’ammontare dell’importo preteso sia risultato maggiore di quello originariamente chiesto e la parte, nelle conclusioni definitive, si sia limitata a richiamare quelle originarie contenenti la menzionata formula, tale principio non può valere, perchè l’omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile della formula utilizzata (cfr. Cass. n. 6350/2010 e Cass. n. 2641/2006).

Tanto premesso, deve considerarsi – in fatto – che, nel caso in esame, la domanda era stata specificata già in primo grado, in epoca successiva al deposito della relazione di C.T.U., ossia dopo che la parte aveva superato la condizione di “ragionevole incertezza” circa l’ammontare del danno effettivamente patito.

Ha dunque errato la Corte di merito laddove non ha considerato che, dopo le conclusioni precisate l’8.2.2005 (con richiamo a quelle del 25.2.2004), vi era stata un’ulteriore precisazione delle conclusioni (in data 5.2.2009) in cui, alla luce degli esiti della c.t.u. nel frattempo espletata, la soc. F. aveva richiesto la liquidazione del danno “in tesi, nella misura di Euro 457.904,00 Euro pari alla differenza fra quanto fatturato a terzi dalla Escavazione Marmi F. s.r.l. e quanto sarebbe stato fatturato applicando i prezzi contrattualmente stabiliti fra le parti. In ipotesi, nella misura di Euro 180.429,00 pari alla differenza fra quanto fatturato a terzi e quanto sarebbe stato fatturato applicando i prezzi di mercato. In ulteriore ipotesi, nella misura di Euro 154.937,00 od in quella diversa ritenuta di giustizia. Il tutto in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria”.

3. Il ricorso incidentale della Henraux si articola in quattordici motivi che attengono ai seguenti profili:

a) l’interpretazione del contratto, segnatamente in relazione al fatto che lo stesso ponesse a carico della soc. N. l’obbligo di acquistare l’intera produzione della cava (motivi da 1 a 8);

b) la quantificazione dei danni subiti dalla F., segnatamente in relazione al fatto che si dovesse tener conto dell’intera quantità di marmo prodotta e non acquistata dalla N. negli anni 1990-1996 anzichè della sola quantità necessaria a raggiungere la quota di due miliardi di Lire di acquisti (motivi da 9 a 11);

c) la mancata detrazione dell’importo di 58.331,00 Euro, costituente la quota dell’acconto originario che non era stata scomputata dagli acquisti effettuati (motivi da 12 a 14).

4. Quanto al primo gruppo di motivi si osserva quanto segue.

Col primo (che deduce la violazione dell’art. 1362 c.c., comma 1), viene denunciata la violazione del criterio letterale di interpretazione del contratto, assumendosi che la sua corretta applicazione avrebbe consentito di escludere l’obbligo della N. di acquistare tutta la produzione della F..

Col secondo (che prospetta la violazione dell’art. 1362 c.c., comma 2) e col terzo motivo (“omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo”), la ricorrente incidentale deduce che il comportamento complessivo delle parti successivo alla conclusione del contratto deponeva nel senso che le stesse non avevano inteso prevedere un obbligo di acquisto a carico della N., giacchè, per tutta la durata del rapporto, la F. aveva venduto anche ad altri clienti e non aveva opposto alcuna contestazione al mancato ritiro dell’intera produzione da parte della N..

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 1363 c.c., sul rilievo che l’interpretazione complessiva delle clausole non consentiva di affermare che la N. si fosse impegnata ad acquistare l’intera produzione, considerato che il contratto non conteneva alcuna indicazione circa il valore della produzione della cava e che le circostanze che fosse stato versato un acconto e che ne fosse stata prevista la modalità di imputazione – con detrazione pro quota dalle successive fatture di acquisto – non erano sufficienti a determinare un obbligo “quantitativo” di acquisto.

Col quinto motivo (che deduce ogni possibile vizio motivazionale), la Henraux rileva che, “ammesso e non concesso che la N. avrebbe dovuto effettuare nel biennio ordinativi per un controvalore complessivo di 2 miliardi…, da ciò non discende affatto, in base ad un principio logico, che la N. avrebbe dovuto acquistare l’intera produzione della F. nel biennio” giacchè “un conto è dire che sussiste l’obbligo di acquistare quantità pari ad un controvalore di 2 miliardi; un altro conto è dire che sussiste l’obbligo di acquistare l’intera produzione della F.”.

Col sesto motivo (che deduce anch’esso ogni possibile vizio motivazionale), la ricorrente sottolinea che “non è possibile neppure evincere l’obbligo della N. di effettuare ordinativi, per ciascuno degli anni di durata del rapporto, per un miliardo l’anno” (atteso che le parti “non avevano stabilito nè che la restituzione dei 400 milioni dovesse avvenire in ogni caso nel biennio, nè che essa dovesse essere effettuata necessariamente con le modalità descritte” e neppure avevano espressamente previsto l’obbligo di N. di effettuare ordinativi per un valore complessivo di due miliardi di Lire o che la F. garantisse una produzione per un controvalore di due miliardi nel biennio), tenuto conto anche del fatto che il rapporto si era protratto per quasi sei anni senza che la N. avesse effettuato acquisti per due miliardi di Lire neppure nei primi due anni e senza che al riguardo fosse stata sollevata alcuna contestazione da parte della F..

Il settimo motivo censura (per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) l’affermazione secondo cui il contratto si era rinnovato – tacitamente e alle medesime condizioni – sino al 15.3.1996, col conseguente obbligo della N. di acquistare l’intera produzione della F. per tutta la durata del rapporto: evidenzia la ricorrente che il ragionamento della Corte “oscilla tra due diverse e non compatibili opzioni interpretative circa il contenuto dell’obbligazione della N.: l’obbligo di effettuare ordinativi di merce per complessivi due miliardi;

l’obbligo di acquistare l’intera produzione della F., addirittura per sei anni per effetto del rinnovo tacito del contratto”.

Con l’ottavo motivo (anch’esso proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5), viene contestata l’affermazione dell’inadempienza della N., assumendosi che gli elementi evidenziati dalla Corte a sostegno di tale conclusione erano contraddittori o, comunque, Insufficienti.

4.1. Le censure – da esaminare congiuntamente – sono infondate nella parte in cui prospettano la violazione di regole ermeneutiche: non v’è evidenza che la sentenza impugnata si sia discostata dall’applicazione dei criteri legali, giacchè quella offerta dalla Corte costituisce una delle letture possibili del contratto concluso nel marzo 1990, mentre le doglianze della Henraux paiono volte –

nella sostanza – a contrapporre una diversa lettura di merito, senza riuscire ad individuare effettive violazioni dei canoni interpretativi della volontà negoziale.

Risultano – invece – fondate – le censure di natura motivazionale di cui ai motivi 5, 6 e 7, con assorbimento di quella di cui all’ottavo, in quanto:

– la Corte, dopo aver ritenuto di poter desumere l’obbligo della N. di acquistare merce per due miliardi di Lire dalla circostanza che era stato versato un acconto di 400 milioni di Lire (che avrebbe dovuto essere scomputato mediante detrazione del 20% dai futuri acquisti e che costituiva pertanto un quinto del prezzo degli acquisti previsti), compie un immotivato salto logico nel momento in cui fa conseguire a questa affermazione (“quindi”) la conclusione della sussistenza dell’obbligo della N. di acquistare l’intera produzione della F.;

– tanto più immotivata e logicamente incongruente risulta l’affermazione secondo cui il tacito rinnovo del contratto dopo il primo biennio aveva comportato l’obbligo della N. di acquistare l’intera produzione per tutta l’ulteriore durata del rapporto e ciò a prescindere dal versamento di ulteriori acconti;

– è evidente – infatti – che, se l’affermazione dell’obbligo di acquisto è fondata sull’avvenuto versamento dell’acconto ed è parametrata al suo ammontare e al concordato criterio di detrazione, risulta priva di fondamento logico la conclusione dell’estensione dell’obbligo di acquisto all’intera produzione (e ciò anche per gli anni successivi al primo biennio) e – quindi – a quantitativi di valore ben superiore ai due miliardi di Lire.

5. Quanto al secondo gruppo di motivi, si osserva quanto segue.

Il nono motivo (che prospetta la violazione degli artt. 1218, 1223 e 1225 c.c.) censura la sentenza laddove assume a parametro di quantificazione del danno tutta la produzione della F. non acquistata dalla N. (e ceduta a terzi) anzichè i quantitativi necessari a raggiungere un valore di acquisto di due miliardi di Lire (tenuto conto che la N. aveva ritirato materiali per 1.440.122.330 Lire).

Analoghe censure vengono svolte – ma sotto il profilo del vizio motivazionale – col decimo motivo.

L’undicesimo motivo (dedotto ex art. 360 c.p.c., n. 5) censura l’applicazione dei valori indicati dal C.T.U. per la stima del prezzo “contrattuale” del “marmo informe”, trattandosi di stima effettuata con metodo “induttivo” che, come evidenziato dallo stesso consulente, poteva risultare non rispondente “all’effettiva realtà dei fatti”.

5.1. I primi due motivi risultano assorbiti in quanto presuppongono un nuovo esame circa il contenuto dell’obbligo di acquisto della N., cui la Corte di rinvio dovrà procedere a seguito dell’accoglimento dei motivi 5, 6 e 7.

5.2. L’undicesimo motivo risulta infondato in quanto la stima del C.T.U., motivatamente recepita dalla Corte territoriale, non presenta evidenti vizi logici o metodologici e il margine di incertezza evidenziato dallo stesso consulente costituisce inevitabile espressione della natura “induttiva” dell’accertamento ad esso demandato.

6. Gli ultimi tre motivi attengono – come anticipato – alla mancata detrazione della somma richiesta dalla Henraux a titolo di rimborso del residuo (di 58.331,00 Euro) dell’acconto versato.

Il dodicesimo motivo deduce la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per “omessa pronuncia su domanda”: la ricorrente si duole che la Corte non abbia considerato che la domanda di restituzione era stata proposta sia con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (e riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, come da verbali di udienza dell’8.2.2005 e del 5.2.2009) sia con la comparsa di risposta contenente l’appello incidentale (che richiamava le conclusioni rassegnate in primo grado e conteneva un paragrafo che esplicitava la richiesta).

Col tredicesimo motivo (“violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; omessa pronuncia su un’eccezione validamente rilevata da Henraux”), la ricorrente si duole che la Corte non abbia disposto d’ufficio la compensazione (impropria) fra i due crediti contrapposti.

Il quattordicesimo motivo (la cui rubrica ripete quella del motivo precedente) sottolinea che il giudice era tenuto a rilevare d’ufficio la compensazione una volta che i fatti che la giustificavano erano stati ritualmente acquisiti al processo.

6.1. A prescindere da ogni considerazione sul rilievo compiuto dalla Corte circa la mancata proposizione di un’ulteriore domanda (di detrazione) successiva alla proposizione della riconvenzionale della F. (cfr. punto 2 di pag. 11), la complessiva doglianza dev’essere accolta sulla base del rilievo che, ricorrendo un’ipotesi di compensazione impropria, la Corte avrebbe dovuto operarla anche d’ufficio, sulla base degli elementi acquisiti al giudizio.

E’ noto – infatti – che, “in caso di crediti originati da un unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria, derivando da inadempimento, è configurabile la cd. compensazione atecnica, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l’accertamento del dare e avere, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione, che postulano, invece, l’autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono” (Cass. n. 16800/2015;

cfr. anche Cass. n. 15796/2009 e Cass. n. 23539/2011).

7. La sentenza va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di merito, che dovrà rivalutare la vicenda alla luce dei principi di diritto soprarichiamati e degli evidenziati vizi motivazionali.

8. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso principale e, in relazione alle censure accolte, quello incidentale; cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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