Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12724 del 19/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 12724 Anno 2015
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA

sul ricorso 13000-2012 proposto da:
PULLARA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI 109, presso lo studio
dell’avvocato PAOLA FEDERICI, rappresentato e difeso
dall’avvocato STEFANO GERACI giusta procura speciale
a margine del ricorso;
– ricorrente –

2015
875

contro

FARRUGGIO NICOLÒ, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ELEONORA DOSE 35, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO PAPPALARDO, che 1o rappresenta e difende

Data pubblicazione: 19/06/2015

unitamente

all’avvocato GIUSEPPE

SIRECI

giusta

procura speciale in calce al controricorso;
ALLIANZ SPA, in persona del procuratore dottor PINO
ANTONIO CONTE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
,
2

PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

,

procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti non chè contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI, COMER SAS, DI MARIA
ANTONINO, SIGEA SRL;
– intimati –

avverso la sentenza n. 750/2011 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 30/05/2011, R.G.N.
680/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato PIERFRANCESCO POMILIO per delega;
udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
,

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2
I

SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Ai fini che ancora rilevano nella presente controversia, il Tribunale di
Palermo – adito da Simone %Nara, in proprio e nella qualità di erede, per
il risarcimento dei danni patiti a causa della morte della moglie (Antonina
Di Gregoli) in un sinistro stradale, quale trasportata da un furgone
condotto da Nicolò Farruggio, di proprietà della SIGEA srl, assicurato con
la Reale Mutua – ritenuto il concorso di colpa della vittima pari al 50%,

del conducente (Di Maria) dell’autocarro in sosta, di proprietà della
COMER sas di Campanella Nicola & C., assicurato dalla RAS (poi Allianz)
pari al restante 15%, condannò in solido il conducente, la società
proprietaria e l’assicurazione dell’autoveicolo che trasportava la
danneggiata, nonché il conducente, la società proprietaria e
l’assicurazione del furgone in sosta, ciascuno alla somma rispettivamente
dovuta.
L’Allianz, assicuratrice del mezzo in sosta (già Ras) propose appello
principale, sostenendo la responsabilità esclusiva della vittima, ovvero
concorrente della stessa con il conducente del mezzo che la trasportava,
con l’esclusione di ogni responsabilità in capo al conducente del veicolo in
sosta.
Gli eredi dell’originario attore proposero appello incidentale con la
comparsa di risposta, sostenendo l’esclusiva responsabilità del guidatore
del mezzo che trasportava la Di Gregoli e, in subordine, il concorso di
colpa dello stesso con il guidatore del mezzo in sosta.
2.La Corte di appello di Palermo (sentenza del 30 maggio 2011) ritenne
inammissibile l’appello incidentale proposto dagli eredi perché tardivo,
non essendo stato . rispettato, tenuto conto del periodo di sospensione
feriale, il termine a pena di decadenza di cui all’art. 166 c.p.c. richiamato
dall’art. 343 c.p.c. (comparsa di costituzione depositata il 5 settembre
2008, udienza di comparizione del 30 settembre 2008, individuata
nell’atto di appello principale).
3. Avverso la suddetta sentenza, gli eredi dell’originario attore, marito
della defunta vittima del sinistro, propongono ricorso per cassazione
affidato a un motivo.

3

del conducente dell’automezzo che la trasportava nella misura del 35%, e

Resistono con distinti controricorsi Farruggio e Allianz; quest’ultima
deposita memoria.
Non si difendono gli intimati COMER, Reale Mutua e DI Maria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 334 c.p.c.
e la nullità della sentenza.
I ricorrenti, che non contestano il calcolo dei termini in riferimento all’art.

la tempestività dell’appello incidentale da loro proposto nel rispetto dei
termini generali per la proposizione dell’impugnazione, in quanto
l’interesse alla proposizione del gravame non sarebbe sorto dalla
proposizione dell’appello principale, loro notificato da parte della
assicurazione del veicolo in sosta, ma direttamente dalla sentenza
gravata, per essere esso diretto verso gli originari convenuti (conducente,
proprietario, assicurazione del veicolo trasportante) al fine di vederne
affermata la responsabilità, e solo in via subordinata anche verso i
soggetti collegati al veicolo in sosta quali corresponsabili, chiamati in
causa dall’originario convenuto e appellanti principale.
2. Il motivo è infondato e va rigettato.
I ricorrenti sostengono l’ammissibilità dell’appello incidentale per essere
stato proposto quando non era ancora decorso il termine lungo di
impugnazione, anche se non erano stati rispettati i termini di decadenza
nei confronti del destinatario di altra impugnazione avverso la stessa
sentenza, previsti dall’art. 343 c.p.c., peraltro invocando la violazione di
norma che regola la diversa fattispecie astratta di impugnazione tardiva,
per essere oramai decorsi i termini ordinari di impugnazione. E, quindi,
sembrerebbero sostenere che la disciplina della impugnazione tardiva
prevista dall’art. 334 c.p.c. possa valere a consentire, in presenza della
pendenza dei termini ordinari di impugnazione, la tardività, nel senso di
legittimare il mancato rispetto dei termini anche per la diversa fattispecie
astratta, regolata dall’art. 343 c.p.c.
2.1. Alla base della prospettazione della censura vi è una confusione per
sovrapposizione di norme, che si riferiscono a due termini previsti dal
sistema processuale delle impugnazioni per finalità diverse.

4

166 c.p.c. e la tardività ai sensi degli artt. 343 e 166 c.p.c., sostengono

Nel sistema processuale, infatti, l’impugnante incidentale ha l’onere di
rispettare due termini.
L’uno ordinario, cd “esterno”, preesistente alla proposizione di qualsiasi
impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c. a garanzia della
certezza dei rapporti giuridici, scaduto il quale si forma il giudicato.
Termine cui la stessa legge consente di derogare quando l’interesse
all’impugnazione incidentale sorga dalla proposizione dell’impugnazione

cautelative che, tuttavia, espone l’impugnante tardivo alle sorti della
impugnazione principale, divenendo inefficace l’impugnazione incidentale
per il caso che quella principale sia inammissibile (art. 334, secondo
comma c.p.c.) ovvero improcedibile (Sez. Un. n. 9741 del 2008) ovvero
rinunciata con rinuncia accettata (Sez. Un. n. 8925 del 2011, nel senso
della esclusione della rinuncia; Cass. n. 18707 del 2013, per l’ipotesi di
accettazione della stessa).
L’altro termine particolare, cd “interno”, previsto dall’art. 343 c.p.c., la
cui ragione d’essere è la salvaguardia della parità processuale delle parti
e del diritto di difesa dell’appellante principale rispetto all’appello
incidentale.
Discende dallo stesso sistema il carattere complementare, nel senso della
concorrente operatività, dei due termini in esame.
La conseguenza è che l’avvenuta impugnazione della sentenza comporta
la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima
decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio, secondo
il canone della incidentalità di tutte le impugnazioni successive alla prima
(art. 333 c.p.c. Cass. 2009 n. 10124), entro il termine di cui al citato art.
343 cod. proc. civ.; restando, quindi, inammissibile l’impugnazione
incidentale proposta oltre lo spirare di detto termine perché proposta in
violazione del termine di decadenza. Mentre, se l’impugnazione
incidentale proposta abbia rispettato o meno il termine esterno ed
ordinario di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. può rilevare ai fini delle
conseguenze che il secondo comma dell’art. 334 c.p.c. riconnette alla
sola ipotesi di impugnazione incidentale tardiva, per essere stata
proposta oltre i termini dagli artt. 325 e 327 c.p.c. E, quindi, il termine di
cui all’art. 343 c.p.c. (e per il ricorso per cassazione quello di cui agli artt.

5

principale (art. 334 c.p.c.). Deroga consentita per evitare impugnazioni

370, 371, con il richiamo all’art. 369 c.p.c.) deve essere rispettato
nell’impugnazione incidentale, sia se tempestiva sia se tardiva rispetto ai
termini di impugnazione esterna, che rilevano solo per l’operatività delle
conseguenze previste dall’art. 334, secondo comma c.p.c., ed è
inammissibile se proposta in violazione del c.d. termine “interno”, anche
se tempestivamente proposta nel termine “esterno” lungo annuale o
breve (cfr. Cass. n. 1701 del 2009).

soccombenza e sono liquidate per ciascuno dei controricorrenti.
Non avendo gli altri intimati svolto attività difensiva, non sussistono le
condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore
di ciascuno dei controricorrenti, delle spese processuali del giudizio di
cassazione, che liquida in Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per spese,
oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 aprile 2015.

3. In conclusione il ricorso va rigettato; le spese processuali seguono la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA