Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12724 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7474-2020 proposto da:

DEBAR COSTRUZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI,

73, (studio dell’avvocato ARNALDO DEL VECCHIO) presso l’avvocato

MICHELE LAFORGIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GSM SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55,

presso lo studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FRANCESCO SIMONE CRIMALDI, DANIELA

MIGLIAVACCA;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 1859/2019

del TRIBUNALE di FERRARA, depositata il 16/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. LUCIO CAPASSO che conclude

chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del regolamento.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La GSM s.r.l. chiede e ottiene dal Tribunale di Ferrara, nei confronti di Debar Costruzioni S.p.A., un decreto ingiuntivo per il pagamento di somma pretesa a titolo di corrispettivo dovuto in forza di scrittura privata del 26 ottobre 2018, con la quale le parti avevano regolato alcune divergenze, fra loro insorte in relazione all’esecuzione di lavori e relativi pagamenti, nell’ambito di contratto di subappalto del 14 novembre 2017.

Propone opposizione l’ingiunta ed eccepisce, per quanto interessa in questa sede, l’incompetenza per territorio del giudice adito, in forza di specifica previsione del contratto di subappalto, con la quale le parti avevano previsto la competenza esclusiva del Tribunale di Bari.

Il giudice ritiene che l’eccezione non abbia carattere decisivo della lite, argomentando che la pretesa, azionata con l’ingiunzione, non si fonda sul contratto di subappalto, ma sulla successiva scrittura.

La Debar propone regolamento di competenza, con il quale sostiene che, in forza dell’art. 32 del contratto di subappalto, costituente il titolo della pretesa, il Tribunale di Ferrara avrebbe dovuto dichiararsi incompetente.

La GSM ha depositato memoria difensiva ed entrambe le parti hanno depositato memorie in vista dell’adunanza.

Il ricorso è inammissibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito in materia il seguente principio: “Anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione” (Cass., S.U., n. 20449/2014; conf. n. 2338/2020; n. 5354/2018).

Nella specie una tale statuizione, intesa a risolvere in via definitiva la questione, non è ravvisabile. In conformità al tenore letterale del provvedimento, il giudice aveva compiuto una mera delibazione dell’eccezione, che non ne impedisce, in ipotesi, il successivo accoglimento.

Conclusivamente il ricorso per regolamento di competenza deve essere dichiarato inammissibile.

Spese al merito.

A seguito dalla dichiarazione di inammissibilità, in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza (Cass. n. 13636/2020), ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto”.

PQM

dichiara inammissibile il regolamento di competenza; spese al merito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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