Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12724 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. I, 10/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 10/06/2011), n.12724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13477/2008 proposto da:

G.N. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CHIANA 87, presso l’avvocato MONELLO

Nunziata, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAGRO

FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositato il

19/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, G.N. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Messina del 07-2-2008, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento e determinazione del quantum.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 10.000,00; procedimento presupposto: 1 grado: marzo 1989 – gennaio 2005 -; 2 grado; pendente alla data di deposito del ricorso maggio 2007; durata ragionevole: 5 anni, tenendo conto della complessità della causa, avente ad oggetto successione mortis causa, caratterizzata da prove per testi e CTU, mentre la fase pendente in appello è inferiore al biennio di durata ragionevole).

Va pertanto rigettato il ricorso.

Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Ministero.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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