Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12724 del 05/06/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 12724 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ha pronunciato la seguente:
mento Presupposti.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ETRURIA SERVIZI SRL con sede in Grosseto, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa,
giusta
dall’Avvocato
in
delega
calce
Martini,
Michele
al
ricorso,
elettivamente
domiciliata in Roma, Via Cicerone, 28 presso lo studio
dell’Avv. Pietro Di Benedetto,
RICORRENTE
CONTRO
FATTORIA DEI BARBI & DEL CASATO SRL, con sede
Montalcino, in persona del legale rappresentante pro
INTIMATA
tempore,
AVVERSO
la sentenza n.29/09/2011 della C.T.R. di Firenze Sezione n. 09 in data 06.05.2011, depositata il 10
1
(02
Data pubblicazione: 05/06/2014
giugno 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 07 maggio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Nessuno è presente per il P.M.;
Nel ricorso iscritto a R.G. n.2927/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della decisione
n.29/09/2011 della Commissione Tributaria Regionale di
Firenze, Sezione n. 09, in data 06.05.2011, depositata
il 10.06.2011.
2 – Il ricorso dell’Etruria Servizi SRL, che riguarda
impugnazione degli avvisi di accertamento ICI degli
anni 2003, 2004 e 2005, censura l’impugnata decisione,
sulla base di un mezzo.
3 – L’intimata contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4 – La CTR ha accolto l’appello della contribuente ed
annullato l’accertamento, per un verso, affermando che
la destinazione alla ruralità non è rilevabile a priori
dal classamento ma è demandata al soggetto accertante
l’imposta, e sotto altro profilo ritenendo e
dichiarando che il contribuente aveva offerto idonei
elementi probatori in ordine alla “destinazione rurale
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
del fabbricato” ed all’effettivo utilizzo dello stesso
in funzione della “coltivazione del fondo”.
5 – La ricorrente società, già concessionaria del
servizio di accertamento del Comune di Montalcino,
censura l’impugnata decisione per violazione e falsa
D.Lgs n.504/1992, 9 del D.L. n.557/1993, nonché 23
comma l ° bis del D.L. n.207/2008.
6 – La questione posta dal ricorso va esaminata tenendo
conto di un principio, espressione dell’ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui
“In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto
nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con
l’attribuzione
della
(A/6
relativa categoria
o
D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei
requisiti
dall’art. 9 del d.l. n. 557 del
previsti
1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non e’
soggetto all’imposta, ai sensi dell’art. 2, comma l,
lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come
interpretato dall’art. 23, coma 1-bis del d.l. n.
207 del 2008, aggiunto
n.
dalla legge di conversione
14 del 2009. Qualora l’immobile sia iscritto
in una diversa categoria catastale, sara’ onere
contribuente,
dall’imposta,
pretenda
che
l’atto di
impugnare
3
del
l’esenzione
classamento,
applicazione degli artt.1 comma 2 ° e 5 comma 2 ° del
restando,
altrimenti,
il
fabbricato
medesimo
assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune
dovra’ impugnare
autonomamente l’attribuzione della
D/10, al fine di poter
categoria catastale A/6 o
legittimamente
pretendere
l’assoggettamento
del
7 – L’impugnata sentenza non si è attenuta al
trascritto principio, ragion per cui si propone di
trattare la causa in camera di consiglio, ai sensi
degli artt. 375 e 380 bis cpc, e di definirla, sulla
base del richiamato principio, con l’accoglimento del
ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti
di causa;
Considerato che il Collegio condivide la relazione e
che, alla relativa stregua, il ricorso va accolto e,
per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Toscana,
quindi,
procederà al riesame e,
adeguandosi al
richiamato e condiviso principio, deciderà nel merito e
sulle spese, offrendo congrua motivazione;
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fabbricato all’imposta”(Cass. SS.UU. n.18565/2009).
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana.
Così deciso in Roma il 07 maggio 2014.