Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12723 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26811-2018 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA

PERTUSA 4, presso lo studio dell’avvocato OTTORINO AGATI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO ATTANASIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 463/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ENIILIA ROMAGNA, depositata il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Don. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

Che:

P.G. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, di rigetto dell’appello da lui proposto avverso la decisione della CTP di Forlì, di rigetto del ricorso da lui proposto avverso una cartella di pagamento, con la quale gli era stato chiesto di pagare maggior IRPEF 2006 su introiti da lui lucrati quale socio della s.a.s. “AZZURRA IMMOBILIARE DI P.N.”, nei cui confronti era stato accertato in via definitiva un maggior reddito 2006;

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.; del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36; del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 15,43,60 e 67; del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c) e artt. 35 e 36, nonchè dell’art. 2495 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto:

-la cartella impugnata costituiva un autonomo accertamento di responsabilità a suo carico, quale socio accomandatario della s.a.s. “AZZURRA IMMOBILIARE DI P.N.”, per redditi del 2006; ma, al riguardo, l’ufficio era ormai decaduto dal potere accertativo, in quanto la cartella gli era stata notificata il 26 settembre 2012, e quindi oltre il quadriennio di cui al D.P.R. n. 600 del 1972, art. 43, comma 1, nella versione all’epoca vigente;

-la CTR non aveva indicato perchè la responsabilità del liquidatore P.N., chiamato a rispondere, ai sensi dell’art. 2312 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, dei debiti tributari della s.a.s. “AZZURRA IMMOBILIARE DI P.N.”, cancellata dal registro delle imprese il 16 gennaio 2012, avesse un presupposto diverso rispetto alla responsabilità ritenuta a suo carico, quale socio accomandatario della società medesima;

– la cartella esattoriale impugnata era, dunque, illegittima, siccome emessa in presenza, all’epoca, di un avviso di accertamento di responsabilità emesso nei confronti di P.N., liquidatore della società anzidetta;

– sussisteva, inoltre, violazione del principio di divieto di doppia imposizione, di cui al D.P.R. n. 600 del 1972, art. 67, in quanto erano stati emessi due distinti atti (la cartella di pagamento nei suoi confronti; l’avviso di accertamento nei confronti del liquidatore P.N.), che avevano ad oggetto la medesima fattispecie impositiva ed i medesimi elementi costitutivi;

– ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, il recupero d’imposta non avrebbe potuto avvenire con l’emissione di una cartella, ma avrebbe dovuto formare oggetto di autonomo accertamento, con il quale ai soci avrebbe dovuto essere contestato di aver percepito danaro in base al bilancio finale di liquidazione;

– la sentenza di primo grado aveva ritenuto legittima l’iscrizione di somme a suo carico in ruolo provvisorio e l’emissione di una cartella esattoriale nei suoi confronti solo perchè egli era stato socio accomandatario della s.a.s. “AZZURRA IMMOBILIARE”, senza tener conto che, con atto notarile del 10 luglio 2008, la società aveva ceduto tutte le sue quote a P.N., divenuto in tal modo socio accomandatario, con riserva di ricostituire la categoria dei soci accomandanti entro mesi 6;

quindi egli era stato estraneo alla liquidazione dell’anzidetta società, avendo egli cessato la sua qualità di socio fin dal 2008; che l’intimata si è costituita fuori dei termini di legge, al solo fine dell’eventuale sua partecipazione all’udienza di discussione della causa;

che l’unico motivo di ricorso proposto dal contribuente è palesemente infondato; invero, come rilevato dalla CTR, la cartella di pagamento impugnata non costituiva un autonomo accertamento emesso nei confronti del contribuente per redditi 2006, ma era stato emesso nei suoi confronti nella sua veste di socio accomandatario della s.a.s. “AZZURRA IMMOBILIARE DI P.N.”, dopo che la CTR dell’Emilia Romagna si era pronunciato in via definitiva, con sentenza del 2016, su di un avviso di accertamento emesso nei confronti della società, accertando che la stessa nel 2006 aveva omesso di dichiarare redditi per Euro 62.694,00;

che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in forza del principio di trasparenza dettato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, i redditi delle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili; è ravvisabile pertanto una presunzione legale di avvenuta percezione di tali utili da parte dei soci pro quota, vincibile solo mediante adeguata prova del contrario, il cui onere grava sul contribuente socio (cfr. Cass. n. 5655 del 2014; Cass. n. 19130 del 2019);

che, pertanto, legittimamente l’Agenzia delle entrate ha emesso nei confronti del contribuente, nell’anzidetta sua qualità di socio accomandatario della s.a.s. “AZZURRA IMMOBILIARE DI P.N.”, una cartella di pagamento non preceduta da avviso di accertamento;

che, inoltre, la cartella impugnata emessa nulla aveva a che fare con l’autonomo avviso di accertamento emesso nei confronti del liquidatore della medesima società P.N., con conseguente insussistenza del denunciato vizio di doppia imposizione;

che, infine, le doglianze formulate dal ricorrente in ordine alla sua estraneità alle vicende della s.a.s. “AZZURRA IMMOBILIARE DI P.N.”, per essere state le quote di detta società interamente cedute a P.N. con atto notarile del 2008, oltre ad essere inibite nella presente sede di legittimità, siccome coinvolgenti accertamenti di merito, sono altresì inammissibili, in quanto i redditi attribuiti pro quota al ricorrente, quale socio accomandatario della s.a.s. “AZZURRA IMMOBILIARE DI P.N.” sono riferiti ad un accertamento definitivo emesso nei confronti della società per redditi del 2006 e quindi di epoca anteriore rispetto a detto trasferimento di quote;

che, da quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso in esame; che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’intimata, per non avere quest’ultima svolto attività difensiva;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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