Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12723 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 25/05/2010), n.12723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.C. (OMISSIS), O.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E.

GIANTURCO 11, presso lo studio dell’avvocato COLLELUORI RITA, che li

rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. NOTAIO

CATERINA OREFICE in ROMA 9/12/2009, rep. n. 13108;

– ricorrenti –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NOMENTANA 323, presso lo studio dell’avvocato RUGGIERI FRANCESCO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORBO’ FILIPPO MARIA

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

DIAGNOSTICA STRUMENTALE SARL;

– intimata –

sul ricorso 5677-2006 proposto da:

DIAGNOSTICA STRUMENTALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in

persona del liquidatore Rag. S.P., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POLONIA 7, presso lo studio dell’avvocato

PETRUCCI CLAUDIO, che la rappresenta e difende giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

V.C., O.G., M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4221/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 28/12/2004, depositata il 06/10/2005,

R.G.N. 2531/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato RITA COLLELUORI;

udito l’Avvocato CLAUDIO PETRUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale che aveva condannato il Dr. M. a risarcire la V. e la O. del danno subito dal loro dante causa ( O.M.) a causa della mancata, tempestiva diagnosi di una neoplasia polmonare.

Il ricorso per cassazione della V. e della O. è svolto in cinque motivi. Rispondono con controricorso il M. e la Diagnostica Strumentale s.r.l.. Quest’ultima propone anche ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

Tutti i motivi censurano la violazione di legge ed i vizi della motivazione.

Il primo sostiene che il danno lamentato consisteva non nella mancata, tempestiva conoscenza dello stato patologico in cui versava la vittima, bensì esso era connesso al ritardo con il quale, in conseguenza dell’errore diagnostico, era stato possibile dar corso alla terapia; sicchè, il giudice, per la liquidazione del danno avrebbe dovuto, in mancanza di valide alternative, applicare il criterio della probabilità scientifica.

La censura (che era stata già posta negli stessi termini al giudice d’appello) si risolve in una mera questione di fatto tendente ad un nuovo e diverso accertamento del merito della causa, posto che la sentenza impugnata chiarisce che, per l’individuazione del danno, è stato adottato proprio il criterio suggerito dalle ricorrenti, attraverso la valutazione della perdita (cagionata dal ritardo nella diagnosi) delle possibilità di ottenere la guarigione. Statuizione, questa, che risulta immune da vizi logico-giuridici.

Il secondo motivo critica la liquidazione del danno effettuata in sentenza, sostenendo che essa non potrebbe essere basata sull’applicazione delle tabelle elaborate per la liquidazione del danno permanente, bensì dovrebbe essere calcolata con riferimento al tempo di vita “in maniera congrua e non mortificante”, in misura quadrupla o tripla dell’indennizzo giornaliero praticato per l’ingiusta detenzione.

Anche questo motivo costituisce pedissequa riproposizione (anche mediante l’uso dei medesimi aggettivi) di argomenti già sottoposti al giudice d’appello, il quale ha messo innanzitutto in evidenza che la parte non aveva indicato criteri liquidatori diversi da quello tabellare (utilizzato dal primo giudice) ed ha aggiunto che sul punto potevano soccorrere i criteri equitativi già impiegati nella liquidazione del danno biologico. Siffatta soluzione non merita censura di legittimità, soprattutto a fronte di un motivo assolutamente generico, soprattutto quanto al metodo alternativo di liquidazione solo in questa sede proposto.

Infondato è anche il terzo motivo che si rivolge al punto della sentenza che ha accolto l’appello incidentale del professionista (che in primo grado era stato condannato al risarcimento del danno da incapacità assoluta e parziale). A riguardo è stata resa la congrua e logica motivazione (neppure specificamente censurata nel ricorso) che la tempestiva diagnosi non avrebbe consentito di evitare la terapia chirurgica e, dunque, un periodo di conseguente invalidità.

Il quarto motivo contiene questioni di puro merito in ordine al danno economico subito. Sul punto la sentenza ineccepibilmente spiega innanzitutto che siffatto danno non è stato neppure provato e che, comunque, la posticipazione dell’intervento chirurgico non ha costituito causa di maggiorazione di spese e che l’errore del medico non può avere cagionato alla vittima un danno economico apprezzabile.

Il quinto motivo – anch’esso infondato – svolge una serie di considerazioni in ordine all’esclusione di responsabilità della struttura sanitaria. Anche in questo caso occorre rilevare che le ricorrenti concepiscono il ricorso per cassazione come mera riproposizione al giudice di legittimità delle questioni da loro già proposte al giudice d’appello e da questo risolte in maniera contraria ai loro auspici. Sul punto la sentenza impugnata, con dovizia di argomentazioni, spiega che le attrici non hanno offerto alcuna prova di rapporti tra struttura e medico riconducibili alla disposizione di cui all’art. 2049 c.c. o ad un contratto di dipendenza o di collaborazione; motivazione riguardo alla quale il ricorso non offre concreti spunti critici.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato della società. Le ricorrenti devono essere condannate in solido a rivalere le controparti delle spese sopportate nel giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) in favore di ciascuna delle parti resistenti, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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