Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12723 del 21/06/2016
Cassazione civile sez. III, 21/06/2016, (ud. 13/10/2015, dep. 21/06/2016), n.12723
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMPRESA COSTRUZIONI CAV. LAV. R.C. & C. S.P.A. IN
CONCORDATO PREVENTIVO (OMISSIS) in persona dell’amministratore
unico R.F.C. nonchè in persona del Commissario
Liquidatore P.P., elettivamente domiciliata in
(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato ANDREOTTA
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE CAMPOBASSO in persona del Sindaco Sen. D.B.L.,
domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato IACOVELLI MATTEO
CARMINE giusta procura speciale in calce all’atto di costituzione di
nuovo procuratore con Determinazione Dirigenziale n. 1955 del
9/9/20185;
– controricorrente –
e contro
SOCIETA’ SPORTIVA CAMPOBASSO CALCIO S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 230/2012 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 08/09/2012, R.G.N. 101/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/10/2015 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO GIACOMO;
udito l’Avvocato ANDREOTTA GIUSEPPE;
udito l’Avvocato IACOVELLI MATTEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO RICCARDO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
p.q.r..
Fatto
IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Costituisce ius receptum ed ormai consolidato presso questa Corte regolatrice il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre, per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.
Costituisce, invece, onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, al fine di evitare di delegare alla Corte una defatigante e potenzialmente inutile attività, consistente nella lettura integrale degli atti assemblati, finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della parte ricorrente e, quindi, del suo difensore (Cass. 11182/2015; Cass. Sez. Un., Sentenza 11 aprile 2012, n. 5698; Sez. 6 – 5, Ordinanza 2 maggio 2013, n 10244; Sez. L, Sentenza 9 ottobre 2012, n. 17168).
Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 7200, di cui 200 per spese.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016