Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12723 del 19/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.19/05/2017),  n. 12723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6922/2011 proposto da:

R.P., (OMISSIS), C.D. (OMISSIS),

M.M.A. (OMISSIS), CI.MA.DO. (OMISSIS),

D.C. (OMISSIS), F.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA A DORIA 48, presso lo studio dell’avvocato

FERDINANDO EMILIO ABBATE, che li rappresenta e difende giusta delega

in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI

PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2474/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/03/2010 R.G.N. 6241/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Roma, adita dal Ministero della Giustizia, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto le opposizioni proposte dal Ministero nei confronti dei decreti con i quali gli era stato ingiunto di pagare agli odierni ricorrenti il compenso aggiuntivo di cui alla L. n. 260 del 1949, art. 5, come modificata dalla L. n. 90 del 1954, in relazione alle festività del 25.4.1999 e 2.6.2002 coincidenti con la giornata della domenica.

2. La Corte territoriale ha rilevato che nelle more del giudizio era intervenuta la L. n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) che, all’art. 1, comma 224, di interpretazione autentica, aveva elencato il citato art. 5 tra le disposizioni inapplicabili al pubblico impiego ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, una volta stipulati i CCNL per il quadriennio 1998/2001. Il giudice di merito ha quindi concluso che, a seguito di detto intervento legislativo, passato indenne al vaglio della Corte Costituzidnale (sent. n. 146/2008), l’inapplicabilità della L. n. 260 del 1949, art. 5, ai rapporti di lavoro pubblico – una volta stipulati i contratti collettivi del quadriennio 1998/2001 – comportava, inevitabilmente, il rigetto delle domande dei lavoratori, stante la natura interpretativa della norma o comunque il suo contenuto innovativo ma con efficacia retroattiva.

3. Gli odierni ricorrenti avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia.

4. I ricorrenti hanno depositato memorie per l’originaria udienza camerale del 19.9.2012 e per l’udienza pubblica del 2.7.2014, all’esito della quale questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in quanto con ordinanza n. 1040 del 2014 questa stessa Corte in analogo giudizio aveva dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in riferimento all’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), sottoscritta dall’Italia il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, la questione di legittimità costituzionale della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 224 (legge finanziaria 2006).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e7o la falsa applicazione della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 224.

6. Asseriscono che l’efficacia retroattiva della disposizione richiamata in rubrica non è giustificata, sul piano costituzionale, da una finalità realmente interpretativa della disposizione, la quale attribuisce alla norma interpretata (il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 1, secondo periodo) non già uno dei significati possibili bensì un significato del tutto nuovo; che la Corte costituzionale con la sentenza n. 146 del 2008 abbia escluso ogni illegittima disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, sarebbe circostanza non influente sulla giustificazione costituzionale della detta retroattività.

7. Con il secondo motivo i ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 224 cit., sostenendo che la detta retroattività violerebbe il divieto di ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, ossia influirebbe sulla definizione delle controversie giudiziarie in corso (art. 117 Cost., comma 1 e art. 6 CEDU), lederebbe l’autonomia e indipendenza della magistratura (art. 104 Cost.) ed il principio di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

8. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 6 CEDU e quindi del Trattato UE di Lisbona e chiedono, in via subordinata, di sottoporre alla Corte di Giustizia UE il quesito interpretativo ai sensi dell’art. 234 Trattato CEE.

Esame dei motivi.

9. I motivi, da trattarsi congiuntamente, in ragione della intrinseca connessione, sono infondati perchè la sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte nelle sentenze n. 7029 e 4433 del 2016 (in senso conforme si leggano anche le conformi Ordinanze nn. 11, 328, 12036, 26251 del 2016), le cui argomentazioni motivazionali, devono intendersi qui richiamate ex art. 118 c.p.c..

10. In particolare, nelle sentenze innanzi richiamate è stato osservato che:

11. la questione di illegittimità costituzionale della disposizione interpretativa contenuta nella L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224, che ha previsto che “tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompresa la L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 5 comma 3, come sostituito dalla L. 31 marzo 1954, n. 90 art. 1, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge” è stata ritenuta non fondata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 146 del 2008, con riferimento all’art. 3 Cost..

12. gli ulteriori profili di incostituzionalità denunciati per violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 della CEDU, devono ritenersi superati a seguito della sentenza n. 150 del 2015 della Corte Costituzionale (ordinanza di rimessione di questa Corte del 20 gennaio 2014), che ha definitivamente fugato ogni dubbio di costituzionalità e di contrasto con il giusto ed equo processo e con i connessi principi della parità delle armi e della certezza del diritto (art. 6 CEDU), affermando che l’intervento interpretativo del legislatore non solo non contrasta con il principio di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, escluse dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 146 del 2008, ma neppure determina una lesione dell’affidamento, rendendo il testo originario plausibile una lettura diversa da quella che i destinatari della norma interpretata hanno ritenuto di privilegiare, coerente con i principi ai quali è informato il rapporto, di lavoro pubblico ed escludendo la prospettata lesione delle attribuzioni del potere giudiziario, perchè la norma avendo natura interpretativa, ha operato sul piano delle fonti, senza toccare la potestà di giudicare, limitandosi a precisare la regola astratta ed il modello di decisione cui l’esercizio di tale potestà deve attenersi, definendo e delimitando la fattispecie normativa oggetto della medesima proprio al fine di assicurare la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico.

13. Il Collegio ritiene di dare continuità anche ai principi affermati nelle sopra richiamate sentenze di questa Corte n 4433 e n. 7026 del 2016, secondo cui ai fini del rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 TFUE, alla Corte UE, è necessario che il giudice nazionale debba decidere una controversia concernente il diritto dell’Unione, non potendosi ritenere compiuta la “trattatizzazione” indiretta della CEDU, in forza dell’art. 52, comma 3, della Carta di Nizza, atteso che essa non costituisce strumento di tutela dei diritti fondamentali oltre le competenze UE ed è inapplicabile a fattispecie, quale quella dedotta in giudizio relativa a periodo anteriore dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, a partire dalla quale la Carta ha acquisito lo stesso valore dei Trattati, a norma dell’art. 6, comma 1 del Trattato UE e priva di legame con il diritto dell’Unione.

14. Dalle argomentazioni volte consegue il rigetto del ricorso, con la compensazione delle spese di giudizio, giustificata dalla sopravvenienza della pronuncia della Corte costituzionale alla sentenza impugnata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA