Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12723 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25458-2019 proposto da:

G.B., rappresentata e difesa dall’avv. ROSSELLA

REPETTI;

– ricorrente –

contro

FINSETA DI T.P. & C SNC, rappresentata e difesa

dall’avv. GIUSEPPE CATIALINI;

– controricorrente –

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 77/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 17/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Brescia, nel definire la causa promossa da B.F. nei confronti di G.B., resasi responsabile, secondo l’attore, della violazione delle norme in materia di distanze fra costruzioni, accoglieva la domanda, ordinando alla convenuta di arretrare il fabbricato fino alla distanza prescritta e condannandola al risarcimento del danno.

La convenuta, nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito che, in forza di convenzione intercorsa con la dante causa dell’attore, la società Fin. Se.Ta. s.n.c., chiamata in causa dalla stessa convenuta, i proprietari vicini si erano accordati reciprocamente il permesso di costruire a confine.

Il Tribunale riteneva invalida tale convenzione, anche nei rapporti interni, in quanto in contrasto con le norme urbanistiche in materia di distanze.

La Corte d’appello di Brescia, nel contraddittorio con la società, contumace il B., confermava la sentenza.

La Corte d’appello riconosceva inammissibile, oltre che infondato, l’unico motivo di appello, perchè non si confrontava con la ratio decidendi. Per la cassazione della sentenza la G. propone ricorso, affidato a quattro motivi. Con il primo motivo, la ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rimprovera alla Corte d’appello di non aver considerato che la nullità della convenzione non escludeva la responsabilità della controparte per inadempimento degli accordi. Si evidenzia che la società, invece di costruire a confine, aveva arretrato la propria costruzione, così determinando la violazione della G., la quale aveva realizzato il proprio manufatto sul confine, secondo convenzione. Con il secondo motivo, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n., 3, si censura la sentenza perchè la Corte d’appello non aveva riconosciuto la responsabilità della società quanto meno a titolo extra contrattuale. Con il terzo motivo si imputa alla Corte d’appello il non avere ravvisato nella condotta della società chiamata in causa la violazione del principio di correttezza e buona fede. Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente. Il giudice d’appello ha ritenuto immotivatamente che l’appellante non avesse censurato la ratio della sentenza di primo grado. La causa è stata chiamata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. La società ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito la nullità della notificazione del ricorso perchè eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto nel giudizio di secondo grado.

Il B. è rimasto intimato.

In primo luogo, osserva il collegio che la supposta nullità incorsa nella notificazione del ricorso, in quanto avvenuta in luogo diverso dal domicilio eletto, sarebbe comunque sanata per il raggiungimento dello scopo, tenuto conto della tempestiva costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall’art. 156 c.p.c., comma 2, applicabile anche al giudizio di legittimità (Cass. n. 24450/2017; n. 15236/2014).

I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. Essi propongono considerazioni, giuridiche e di fatto, che non sono in correlazione con la sentenza impugnata, che si esaurisce nella considerazione che l’appellante non aveva censurato la ratio decidendi della sentenza del Tribunale. L’accenno, operato nella sentenza, alla infondatezza dell’appello, in aggiunta alla sua inammissibilità, è totalmente pleonastico e del tutto privo di incidenza, nell’ambito di una decisione nella quale vanamente si cercherebbero considerazioni sul merito della vicenda. Infatti, la Corte d’appello, dopo avere identificato, nell’essenza, la ragione del decidere rinvenibile nella sentenza di primo grado, senza aggiungere altro, neanche nella forma di una pedissequa condivisione, si limita a imputare all’appellante di non avere articolato “specifiche censure sulle singole conclusioni tratte dal giudice, in relazione alla fattispecie concreta, e senza apportare alcun argomento volto a confutare il ragionamento del tribunale e la giurisprudenza dallo stesso citata”.

E’ del pari inammissibile il quarto motivo. Le considerazioni che si leggono nella sentenza impugnata, sulla base delle quali la Corte d’appello ha ritenuto che la ratio decidendi non fosse stata adeguatamente censurata, sono percepibili e idonee a dare ragioni del decisum (Cass., S.U., n. 8053/2014). La ricorrente avrebbe dovuto perciò formulare una diversa censura, e cioè dedurre che il proprio motivo d’appello aveva i requisiti prescritti dall’art. 342 c.p.c., denunziando quindi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’error in procedendo compiuto dalla corte di merito nel dichiarare inammissibile l’impugnazione. Si deve aggiungere, in disparte il difetto di specificità del motivo già evidenziato nella proposta del relatore (Cass. n. 22880/2017; n. 20405/2006), che la sintesi dell’atto di appello, proposta a pag. 13 del ricorso, conferma la correttezza della valutazione della corte d’appello.

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese in favore della controricorrente.

Nulla sulle spese nei confronti del B..

Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell’importo di Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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