Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12723 del 10/06/2011
Cassazione civile sez. I, 10/06/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 10/06/2011), n.12723
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1616/2010 proposto da:
G.O.A.A. (c.f. (OMISSIS))
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 2,
presso l’avvocato PRIMICERIO Giulia, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato POTI FRANCESCA, giusta procura in calce al
ricorso (RICORSO NON DEPOSITATO AL 25/01/2010);
– ricorrente –
contro
T.T. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. CARINI 58, presso l’avvocato SABATINI
Maria Pia, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOTA
FERDINANDO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA depositata il
04/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato TOTA che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. FELICETTI che ne
propone la fissazione per la discussione in Camera di consiglio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il sig. T.T. in data 25 gennaio 2010 ha depositato controricorso per resistere al ricorso notificatogli il 25 novembre 2009 dalla sig.ra C.O.A.A., proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 4 febbraio 2009, notificata il 2 ottobre 2009, emessa in un giudizio di separazione personale pendente fra le parti;
che il ricorso non risulta tempestivamente depositato, come da certificazione di cancelleria;
che il ricorso è stato fissato per l’esame in Camera di consiglio;
che il sig. T.T. ha depositato memoria, chiedendo che il ricorso sia dichiarato improcedibile, con la condanna della ricorrente alle spese del giudizio;
che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., con la conseguente condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di Euro tremiladuecento, di cui Euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011