Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12722 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 25/05/2010), n.12722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.L. (OMISSIS), R.O.

(OMISSIS), R.V. (OMISSIS), R.

R. (OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MAGNAGRECIA 84, studio dell’avvocato ROSA LEONARDO, rappresentati e

difesi dall’avvocato ROSA VINCENZO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

U.C.I. UFFICIO CENTRALE ITALIANO (OMISSIS) in persona del

Presidente e legale rappresentante della società Dott. P.

R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5,

presso lo studio dell’avvocato RUDEL RAOUL, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

T.J.M., M.N., G.E.,

T.F., M.A.;

– intimati –

e contro

LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona di Vice

Presidente e legale rappresentante Avv. G.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo

studio dell’avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale del Dott. Notaio FURIO GELLETTI in

TRIESTE 31/3/2006, rep. n. 20636, resistente con procura;

– resistente –

avverso la sentenza n. 575/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

1^ SEZIONE CIVILE, emessa il 4/11/2004, depositata il 15/11/2004,

R.G.N. 367/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato ROSA VINCENZO;

udito l’Avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto l’appello proposto dalla C. e dai R. avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva condannato la Lloyd Adriatico ed altri a risarcire il danno da loro subito a seguito della morte del loro congiunto R.U. in un sinistro stradale.

Il ricorso proposto dalla C. e dai R. è svolto in un solo motivo. Risponde con controricorso l’Ufficio Centrale Italiano s.p.a. Ha discusso in udienza il difensore nominato dalla Lloyd Adriatico s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo del ricorso censura la sentenza impugnata per non avere accolto la domanda di maggior risarcimento del danno, avanzata jure proprio dai ricorrenti, sotto il profilo del danno biologico e di quello non patrimoniale in genere, derivato dalla perdita del loro congiunto.

La sentenza (cfr. pagg. 7 e 8) dichiara inammissibile il gravame relativa a siffatta richiesta risarcitoria per l’assoluta genericità della censura che – secondo il giudice – non consentiva l’individuazione delle questioni costituenti l’oggetto e l’ambito del riesame chiesto in appello. Oggi, in ordine a questa statuizione i ricorrenti non oppongono alcuna censura, ma si limitano a riproporre il merito della domanda, con conseguente inammissibilità del gravame di cassazione.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti in solido a rivalere la controparte delle spese sostenute nel giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 3200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) in favore dell’UCI ed in Euro 2200,00 (Euro di cui Euro 200,00 per spese) in favore della Lloyd, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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