Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12722 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2017, (ud. 31/01/2017, dep.19/05/2017),  n. 12722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12271-2011 proposto da:

L.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CITTADINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO CITTADINO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 47/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/02/2011 r.g.n. 1062/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. RIVERSO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza n. 47/2011 la Corte d’Appello di Catanzaro respingeva l’appello proposto da L.A. contro la sentenza di prime cure che aveva accolto la sua domanda intesa ad ottenere l’assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal novembre 2007 e condannando l’INPS al pagamento dei ratei arretrati, oltre accessori di legge.

A sostegno della decisione la Corte territoriale richiamava il conforme giudizio peritale effettuato dal ctu nominato nel processo di primo grado sostenendo che pur esistendo le patologie alla data della domanda amministrativa, soltanto successivamente esse si erano aggravate e soltanto durante la visita peritale si era potuto acclarare con assoluta certezza che il complesso patologico aveva determinato un’incapacità ad attendere ad occupazioni confacenti alle attitudini superiore ai 2/3.

Avverso detta sentenza L.A. ha proposto ricorso per cassazione affidando le proprie censure ad un unico motivo. L’INPS è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione per avere la Corte fissato la data della decorrenza del diritto dall’1.11.2007, il giorno successivo alla data della visita peritale del 30.10.2007 laddove la dedotta incapacità sussisteva da data antecedente, avendo il ctu omesso di classificare la cardiopatia di cui la L. era portatrice, secondo l’ecocardiogramma del 22.12.1995) e di considerare inoltre che la sua prima infermità era una artrosi polidistrettuale a carico del rachide cervicale dorsale e lombare. Il ctu non avrebbe fatto quindi riferimento al quadro patologico nel suo complesso) ben più grave di quello da egli valutato, per come risultava anche dal riconoscimento dell’85% di invalidità civile, seppure non totalmente trasferibile in questa sede.

2. Il motivo è infondato. La Corte ha sostenuto sulla base della ctu che, pur esistendo le patologie alla data della domanda amministrativa, soltanto successivamente esse si erano aggravate ed il ctu aveva affermato che soltanto durante la visita peritale si fosse potuto acclarare con assoluta certezza che il complesso patologico aveva determinato un’incapacità ad attendere ad occupazioni confacenti alle attitudini superiore ai 2/3. Secondo la stessa Corte non è infatti la presenza della infermità in sè che determina l’incapacità, ma l’impegno funzionale sugli organi ed apparati interessati e tale impegno nella fattispecie era valutabile soltanto all’esame clinico effettuato dal ctu.

3. Si tratta di una motivazione giuridicamente e logicamente corretta, effettuata dal giudice di merito sulla scorta della ctu essendo conforme al diritto che vadano valutati gli effetti delle patologie e che quando non sia, in alcun modo, possibile identificare altra data, essi possono farsi decorrere dalla data dell’accertamento.

4. Ora le censure sollevate in ricorso nel contrastare tale argomentato accertamento si risolvono in realtà esclusivamente in un riesame del merito, non ammesso in questa sede, in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l’erogazione dell’assegno di invalidità anche nel periodo precedente alla data accertata dal ctu. Una pretesa che i giudici di merito, aderendo alle motivate conclusioni del ctu, hanno invece disatteso ricollegando il riconoscimento del diritto ad un preciso elemento temporale conformemente all’indirizzo di legittimità.

5. Con le stesse censure la parte ricorrente domanda invece a questa Corte di pervenire ad un diverso accertamento, sulla scorta di un nuovo esame del materiale istruttorio a cui invece ha già provveduto, nell’esercizio dei poteri riservatigli dall’ordinamento, il giudice competente; e rispetto al quale il controllo in questa sede potrebbe semmai vertere sulla logicità e sulla completezza della motivazione, ma mai sulla correttezza degli esiti del giudizio.

6. Le censure si condensano inoltre nell’espressione di un mero dissenso diagnostico volto a contestare nel merito la decisione impugnata, attraverso una generalizzata censura formulata in base ad una valutazione tecnica di parte. Si tratta pertanto di doglianze da ritenersi pure inammissibili siccome, per consolidato orientamento di questa Corte, la sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio può essere contestata in Cassazione soltanto in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata in ricorso, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi; mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce appunto un mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice.

7. Per le ragioni anzidette il ricorso va quindi rigettato. Nulla spese essendo l’Istituto rimasto intimato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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