Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12722 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25198-2019 proposto da:

A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. MANFREDI

11, presso lo studio dell’avvocato GIULIO VALENTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CALOGERO RINALLO;

– ricorrente –

DEDALO AMBIENTE AG 3 SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata il

11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Su istanza dell’avv. A.V. D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14 il quale assumeva di avere svolto attività difensiva in favore della Dedalo Ambiente Ag. 3. S.p.A. in una controversia civile dinanzi al Tribunale di Agrigento, il medesimo Tribunale, adito dal professionista ai sensi della norma sopra indicata, ha liquidato i compensi in misura inferiore rispetto alla richiesta, detraendo dal dovuto l’acconto ricevuto. Il Tribunale osservava che, ai fini della liquidazione, occorreva considerare il valore del decisum, non la somma richiesta dal cliente con la domanda, inidonea ad essere assunta quale parametro di determinazione del valore della causa.

Contro la decisione l’avv. A.V. propone ricorso affidato a un unico motivo, con il quale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censura sostanzialmente la decisione per non avere il Tribunale considerato che, D.M. n. 55 del 2014, ex art. 5 “nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda”.

La causa è stata chiamata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.

La Dedalo Ambiente Ag. 3 S.p.A. in liquidazione è rimasta intimata.

Il ricorso è fondato. Il Tribunale si è discostato dalla regola secondo cui nei rapporti fra cliente e avvocato il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite, per cui nessuna rilevanza può attribuirsi alla somma concretamente liquidata dal giudice in sentenza, ovvero realizzata dal cliente a seguito di transazione (Cass. n. 3496/1975; n. 1666/2017; n. 27305/2020). Rimane peraltro fermo il potere del giudice di merito di verificare, di volta in volta, l’attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all’effettivo valore della controversia (Cass. n. 18507/2018).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto con rinvio della causa al Tribunale di Agrigento in diversa composizione, che deciderà sulla richiesta dell’avv. A., attenendosi al principio di cui sopra, e liquiderà le spese de presente giudizio.

PQM

accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato; rinvia la causa al Tribunale di Agrigento in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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