Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12721 del 25/05/2010
Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12721
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi F. – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.P.M.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via
Santorre di Santarosa n. 13, presso lo studio dell’avv. Vozzo
Giuseppe, che la rappresenta e difende per delega in atti;
– ricorrente –
contro
V.M., domiciliato in Roma, Via della Magliana n. 179
presso lo studio dell’avv. Antonio Rubinetti;
– intimato –
avverso la sentenza n. 535/06 della Corte d’Appello di Roma in data
31 gennaio 2006, pubblicata il 1 marzo 2006.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;
udito l’avv. Giuseppe Vozzo;
udito il P.M. in persona del Cons. Dr. MARINELLI Vincenzo, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata in data 17 giugno 2004 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta da V.M. nei confronti della ex convivente C.P.M.L. ed ordinava alla stessa di rilasciare la casa nella quale gli stessi avevano vissuto durante la convivenza, ritenuto che nella specie fosse stato stipulato un contratto di comodato.
Con sentenza pubblicata il 1^ marzo 2006 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello proposto dalla C., rilevato che il provvedimento preso il 18 febbraio 2002 dal Tribunale per i Minorenni di Roma, con il quale il figlio minore nato durante la convivenza era stato affidato alla madre, aveva altresì dato atto che la C. si era formalmente impegnata a rilasciare l’appartamento nella disponibilità del V. non appena fosse stata in grado di fare ritorno in Perù, suo paese di origine, ovvero avesse trovato altra sistemazione. L’impegno era stato confermato anche in sede di interrogatorio formale reso avanti al Tribunale.
Propone ricorso per cassazione il C.P.M.L. con due motivi.
L’intimato V.M. non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alla qualificazione del rapporto dedotto come comodato e non già come obbligo del V. di provvedere alla abitazione da destinare alla ex convivente ed al figlio minore.
In realtà la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni sulla base delle quali ha ritenuto nella specie la sussistenza di un rapporto di comodato, posto che in sede di affidamento del minore, la ricorrente, preso atto della provvisorietà della sistemazione nella casa dove era stata stabilita la convivenza, aveva assunto l’impegno di reperire altra sistemazione, in Perù o altrove; la stessa ricorrente confermò tale impegno in sede di interrogatorio formale.
Nè la ricorrente ha indicato in virtù di quale accordo il V. sarebbe tenuto ai assicurare l’abitazione alla ex convivente C., posto che il provvedimento del Tribunale per i Minorenni prevedeva la permanenza della donna e del minore nella casa del V. solo in via provvisoria.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 116, 228 c.p.c. e artt. 2731, 2732, 2733, 2734 c.c.) in relazione alla valutazione della prova assunta nel corso del giudizio di primo grado; ma le critiche mosse alle valutazioni dei giudici del merito riproducono le stesse doglianze già dedotte nei precedenti gradi, senza individuare specifiche carenze o lacune nelle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Il ricorso merita quindi il rigetto; nulla per le spese poichè la parte intimata non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010