Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12721 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2017, (ud. 31/01/2017, dep.19/05/2017),  n. 12721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – rel. Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11927-2011 proposto da:

C.R. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO TREDICINE, PASQUALE

EBOLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUIGI LA PECCERELLA

e LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono giusta delega in

calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 8564/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/02/2011 r.g.n. 7448/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. BERRINO UMBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato EMILIA FAVATA per delega verbale Avvocato LUCIANA

ROMEO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione di C.R. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che gli aveva respinto la domanda volta al conseguimento della rendita o dell’indennizzo in dipendenza da infortunio sul lavoro del 5.2.2003.

La Corte territoriale ha spiegato che il consulente d’ufficio di secondo grado non aveva potuto espletare il mandato affidatogli per non essersi l’appellante presentato alla data e nel luogo stabiliti all’udienza del 19.7.2010 per il prosieguo delle operazioni peritali e che nemmeno potevano trarsi elementi utili dalle conclusioni formulate dal perito d’ufficio di prime cure.

Per la cassazione della sentenza ricorre il C. con tre motivi.

Per l’Inail risulta depositata in atti delega al difensore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, proposto per vizio di motivazione, il ricorrente imputa alla Corte d’appello di Napoli di non aver ben valutato le conclusioni cui era pervenuto il consulente d’ufficio di primo grado, il quale, nel riconoscergli una inabilità non superiore al 6%, aveva inteso accertare esattamente un tale grado di inabilità e non già uno inferiore.

2. Col secondo motivo, formulato per violazione degli artt. 194 e 201 c.p.c., artt. 90 e 91 disp. att. c.p.c. e art. 24 Cost., comma 2, nonchè per nullità della consulenza d’ufficio, il ricorrente lamenta che all’udienza del 19.7.2010 il consulente nominato in seconde cure non aveva indicato, il giorno, l’ora ed il luogo per il proseguimento delle operazioni peritali, omettendo, altresì, di darne comunicazione perfino ai difensori delle parti mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

3. Col terzo motivo si deduce “error in procedendo” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendosi che la consulenza di primo grado non avrebbe dovuto essere rinnovata, in quanto sarebbe stato sufficiente interpretare il reale significato letterale delle conclusioni in essa contenute e non dar peso alla circostanza del mancato espletamento della consulenza disposta in fase di appello.

4. Osserva la Corte che i tre motivi di censura, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Anzitutto, non può non evidenziarsi che nell’impugnata sentenza è chiaramente riferito che nel verbale di udienza del 19.7.2010 il consulente medico legale nominato dalla Corte aveva stabilito la data ed il luogo per il prosieguo delle operazioni peritali, per cui tale specifica circostanza documentale che la Corte territoriale ricollega al contenuto di un verbale di pubblica udienza che fa fede fino a querela di falso per ciò che in esso è stato dichiarato in quella sede non può essere travolta dalla semplice affermazione di parte che una tale affermazione non corrispondeva al vero.

Si è, infatti, statuito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 440 del 12.1.2009) che “al verbale di udienza, sia essa pubblica o camerale, deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, sia della provenienza dal cancelliere che lo redige e degli atti da questi compiuti, sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza, per cui, in difetto della descritta querela e di una sentenza che accerti la non veridicità del verbale, trova applicazione il principio generale di cui all’art. 76 c.p.c., comma 2, per il quale le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi. (Nella fattispecie, i difensori del ricorrente avevano dedotto che il provvedimento d’integrazione del contraddittorio, disposto dalla Corte, non era stato formulato in udienza, alla loro presenza, e conseguentemente sarebbe dovuto essere loro comunicato, ma la Corte, sulla base delle risultanze del verbale dell’udienza predetta, aveva dichiarato l’inammissibilità delle istanze di rimessione in termini, già respinte dal Presidente, con ordinanza emessa in camera di consiglio)”.

5. Quanto alla lamentata mancanza di comunicazione successiva ad opera del C.T.U., a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo, della data e dell’orario concernenti la prosecuzione degli accertamenti peritali, si osserva che nella fattispecie un tale adempimento non era necessario dal momento che nel verbale di udienza, come affermato in sentenza, l’ausiliare aveva già fornito tali indicazioni, per cui a nulla rileva l’osservazione per la quale non era stato possibile al difensore eccepire, a causa di un suo impedimento a presenziare all’udienza successiva del 20.12.2010, la lamentata mancanza di comunicazione scritta di inizio delle operazioni peritali.

6. Per quel che concerne, invece, il comportamento processuale di chi si sottrae all’incombente istruttorio della perizia medico – legale la Suprema Corte ha avuto modo di affermare il seguente principio: “Nelle controversie previdenziali, in sede di impugnazione avverso la sentenza di rigetto ancorata alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado, il contegno processuale della parte, che costituisce elemento concorrente alla formazione del convincimento del giudice, è particolarmente significativo, configurandosi a carico dell’assicurato-appellante un onere di collaborazione, consistente nella sottoposizione alla visita medica; con la conseguenza che la mancata, ingiustificata presentazione dell’assicurato alla visita, ritenuta dal consulente necessaria ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno dello stato di invalidità pensionabile, giustifica il rigetto del gravame, per difetto di prova, correlandosi l’indicata condotta dell’interessato in sede di appello all’accertamento medico – legale negativo già effettuato in primo grado”. (Cass., sez. lav., 11-12-1995, n. 12662). Il richiamo al principio della piena collaborazione con gli specialisti medico – legali ai fini di una diagnosi completa e alle conseguenze della sottrazione alle conclusive indagini di completamento dell’approfondimento richiesto al ctu nominato in appello si rinviene, altresì, in un altro precedente della Corte suprema (Cass., sez. lav., 19-11-1998, n. 11688), in cui veniva, appunto, stigmatizzata la mancata collaborazione della parte ai fini di una completa diagnosi in considerazione della sua ingiustificata condotta, senz’altro rilevante ai fini della verifica della ricorrenza dei requisiti di legge necessari per il riconoscimento del diritto vantato.

7. Da ultimo si è ribadito (Cass. sez. lav. n. 19577 del 26.8.2013) che “in materia di controversie previdenziali, grava sull’interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrate nell’ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio; ne consegue che la mancata presentazione dell’interessato alla visita peritale disposta in fase di appello – anche se instaurato dall’istituto previdenziale a seguito di una sentenza di primo grado fondata su una consulenza svolta in primo grado e favorevole al ricorrente- comporta il rigetto della domanda per difetto di prova. Nè l’assenza del periziando alla visita peritale può ritenersi giustificata dalla mancata presenza del suo difensore all’udienza dinanzi alla corte di appello in cui viene disposta la nuova consulenza tecnica di ufficio, poichè le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale si reputano conosciute sia dalle parti presenti che da quelle che avrebbero dovuto esserlo”.

8. Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 1800,00, di cui Euro 1600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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