Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12720 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi F. – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro, elettivamente

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

IMPRESERVICE ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante,

domiciliato in Napoli, Via R. de Sangro di Sansevero n. 4 presso lo

studio dell’avv. Umberto Pinto;

– intimata –

avverso la sentenza n. 36854/05 del Giudice di Pace di Napoli in data

28 giugno 2005, pubblicata il 29 giugno 2005.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. MARINELLI Vincenzo che ha

concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29 giugno 2005 il Giudice di Pace di Napoli rigettava l’opposizione proposta dal Ministero della Difesa avverso il decreto ingiuntivo con il quale lo stesso Ministero era stato condannato in favore della Impreservice Italia s.r.l.; rilevava che l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’opponente era infondata poichè la creditrice aveva sede in (OMISSIS); si aggiungeva che era in atti la prova dell’inadempimento del Ministero.

Propone ricorso per cassazione il Ministero della Difesa con unico motivo.

L’intimata Impreservice Italia s.r.l. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso si denuncia la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronunzia sull’eccezione di inadempimento e conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Si osserva che la sentenza impugnata ha ritenuto la infondatezza della opposizione proposta dal Ministero della Difesa disattendendo così, sia pure implicitamente, le eccezioni sollevate dall’opponente ai sensi dell’art. 1460 c.c.; peraltro il Ministero ricorrente non ha precisato i termini delle contestazioni che sarebbero state sollevate dalla Commissione di collaudo, l’importo delle penali applicate e le modalità di comunicazione dei rilievi riscontrati alla ditta appaltatrice, venendo meno, in tal modo, all’onere di autosufficienza cui è tenuto il ricorso per Cassazione.

Il ricorso merita quindi il rigetto; nulla per le spese poichè la parte intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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