Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12720 del 20/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 20/06/2016), n.12720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21444-2014 proposto da:

P.G., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE

BIONDI, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende,

ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA del 28/10/2013,

depositato il 10/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi presentati il 2.4.2010 e di poi riuniti, D. R.M. ed altri adivano la Corte d’appello di Roma per ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 per la durata irragionevole di una procedura fallimentare, ancora in corso davanti al Tribunale di Benevento alla data di presentazione della domanda, nella quale essi avevano presentato istanza di insinuazione nel novembre del 2002.

Con decreto del 10.2.2014 la Corte d’appello di Roma rigettava la domanda di equa riparazione proposta, compensando le spese.

Atteso che la durata ragionevole della procedura, per la complessità derivante dal rilevante numero dei creditori, doveva stimarsi in sette anni, i soli cinque mesi di ritardo non costituivano, osservava, un’eccedenza tale da produrre un pregiudizio morale apprezzabile.

La cassazione di tale decreto è chiesta dagli odierni ricorrenti sulla base di un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – L’unico motivo di ricorso espone la violazione o falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, e art. 41 CEDU, della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1, 2 e 3 “con riferimento all’accertamento della complessità della causa ai fini del riconoscimento del diritto all’equa riparazione da irragionevole durata di un processo, il tutto in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

La Corte d’appello, sostengono i ricorrenti, ha dedotto la complessità della procedura unicamente dall’elevato numero dei creditori, elemento che, in realtà, non ha inciso ovvero ha inciso in maniera del tutto marginale sull’irragionevole durata. Tant’è che il giudice delegato ebbe a dichiarare esecutivo lo state passivo il 21.10.2002, a distanza di soli due mesi dalla dichiarazione di fallimento (avvenuta con sentenza del 16.8.2002), e che il primo piano di riparto fu predisposto il 2.5.2004. Pertanto, il numero dei creditori insinuatisi nello stato passivo, cui soltanto ha avuto riguardo la motivazione del decreto impugnato, non può essere addotto a causa giustificatrice della durata della procedura.

Osservano, inoltre, i ricorrenti che il parametro di durata ragionevole della procedura può essere elevato a sette anni in presenza di procedure collaterali di recupero della massa attiva.

Pertanto, in assenza delle difficoltà tipiche di una procedura fallimentare, il ragionamento svolto dalla Corte distrettuale è assolutamente non corretto e viziato, discostandosi dal parametro di durata triennale.

Deducono, infine, che anche la limitata eccedenza di cinque mesi, riscontrata dalla Corte capitolina, avrebbe dovuto dar luogo all’indennizzo, essendo il patema da ritardo conseguenza normale del superamento del termine di durata ragionevole.

2. – Il motivo, che nonostante la sua intitolazione censura l’accertamento di fatto operato dalla Corte territoriale sulla durata ragionevole della procedura concorsuale presupposta, è inammissibile perchè valica i limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 nuovo testo.

Giova premettere che il decreto che provvede sulla domanda di equa riparazione, in caso di violazione del termine ragionevole del processo, necessita, per esigenze di concisione e speditezza, di motivazione anche soltanto in forma sintetica, potendo il giudice limitarsi ad indicare i criteri alla base del proprio giudizio, con riguardo alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, senza dover necessariamente ripercorrere i passaggi processuali della cui durata è chiamato a decidere (Cass. n. 18118/15).

Ciò posto. va osservato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (così Cass. S.U. n. 8053/14; per un’applicazione di detto principio alla legge n. 89/01, cfr. Cass. n. 14986/15. non massimata).

E poichè nella specie le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale non incorrono in nessuna delle citate situazioni, il decreto impugnato si sottrae al livello di sindacabilità evocato dal motivo di ricorso.

2.1. – Quanto, poi, al (subordinatamente dedotto) rilievo di un’eccedenza anche solo di cinque mesi, deve richiamarsi l’indirizzo di questa Corte – anteriore alle modifiche alla L. n. 89 del 2001 di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, in parte qua non applicabile ratione temporis alla fattispecie – secondo cui l’esistenza del danno non patrimoniale può presumersi solo ove quest’ultimo superi in modo significativo la sua durata ragionevole, non anche quando esso trovi definizione a ridosso di tale termine, superandolo di pochi mesi. In questa evenienza, si afferma, appare logico presumere, in relazione alla natura del danno stesso e sempre che non risultino indicazioni contrarie scaturenti in primo luogo dall’importanza della posta in gioco, che un lasso di tempo così breve di eccedenza non possa provocare a carico della parte sofferenze e patemi d’animo apprezzabili e, quindi, autonomamente enucleabili come danno evento (così, Cass. n. 5317/13 relativa ad un caso in cui il termine di durata ragionevole era stato superato di appena cinque mesi).

Inoltre, è stato affermato che in base al principio de minimis non curai praetor recepito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (con la citata sentenza del 6 marzo 2012, Gagliano Gorgi c. Italia), non è indennizzabile la violazione che non raggiunga una soglia minima di gravità (non conseguita, in quel caso, avendo il ritardo nello svolgimento del processo penale consentito all’imputato di ottenere l’estinzione dei reati edilizi per sanatoria) (nello stesso senso, cfr. Cass. n. 2843/13).

Ed ancora, la soglia minima di gravità, al di sotto della quale il danno non è indennizzabile, va apprezzata nel duplice profilo della violazione e delle conseguenze, sicchè dall’ambito di tutela della L. 24 marzo 2001, n. 89, restano escluse sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sè non significative, sia quelle di maggior estensione temporale, ma riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi (Cass. n. 633/14).

3. Il ricorso, pertanto, va respinto.

4. Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.

5. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in 500,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

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