Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12720 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2017, (ud. 30/01/2017, dep.19/05/2017),  n. 12720

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19864-2014 proposto da:

C.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CILIA S.R.L. (già CILIA S.P.A.) C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. TOVAGLIERI 397, (C/O SOECOS SRL), presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO DI FRANCESCO, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

PUNTO SERVICE 2000 S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 5461/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/06/2014 r.g.n. 1104/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato STEFANO MUGGIA per delega verbale Avvocato FILIPPO

AIELLO;

udito l’Avvocato ROBERTO DI FRANCESCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Velletri, poi riassunto per competenza territoriale davanti al Tribunale di Tivoli, C.G., premesso di avere lavorato nel periodo dal settembre 1998 al novembre 2002 alle dipendenze della società cooperativa PUNTO SERVICE 2000 scarl e successivamente, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società CILIA spa, con mansioni di autista di scuolabus, agiva nei confronti delle due società per l’accertamento di una fattispecie di cessione di azienda e per la condanna delle parti convenute, in solido, al pagamento delle differenze di retribuzione maturate (complessivi Euro 11.373,92 oltre accessori).

Il giudice del Lavoro, con sentenza nr. 594/2010, accoglieva parzialmente le pretese del lavoratore nei confronti di entrambe le società.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 6 giugno- 20 giugno 2014 (nr. 5461/2014), accoglieva l’appello proposto dalla società CILIA spa e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda proposta dal C. nei confronti della società CILIA.

La Corte territoriale riteneva non provata la dedotta cessione di azienda.

Osservava che il ricorrente si era limitato ad allegare di avere svolto alle dipendenze delle due società le stesse mansioni di autista di scuolabus utilizzando il medesimo mezzo e che gli automezzi (indicati al documento 6 della produzione) erano in gran parte passati dalla cooperativa PUNTO SERVICE 2000 alla CILIA spa.

Tale circostanza era stata contestata dalla CILIA spa, che aveva dedotto di avere conferito alla cooperativa PUNTO SERVICE 2000 nell’anno 1997 un appalto per la fornitura del servizio di autisti ed assistenti di scuola bus. L’oggetto dell’appalto era incompatibile con la proprietà degli automezzi da parte della cooperativa, che aveva provveduto soltanto alla fornitura del personale.

Non era stato dimostrato il subentro della committente CILIA nella azienda o in un ramo di azienda della cooperativa PUNTO SERVICE – appaltatrice dopo la cessazione dell’appalto e, quindi, in un complesso organizzato di beni e servizi.

Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.G., articolato in due motivi.

Ha resistito con controricorso la società CILIA srl, già spa.

La società cooperativa PUNTO SERVICE 2000 scarl è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c..

Ha esposto che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, in alcun punto della memoria difensiva della CILIA spa era stata specificamente contestata la circostanza del passaggio degli automezzi (identificati al documento numero 6 della produzione) dalla Punto Service 2000 scarl alla CILIA spa.

L’impianto difensivo della società nella prima memoria era mirato, piuttosto, a contestare un fenomeno di interposizione fittizia di mano d’opera, che, invece, neppure era stato allegato.

Solo dopo la riassunzione al Tribunale di Tivoli la società, costituendosi, aveva per la prima volta contestato il trasferimento di azienda ma senza prendere posizione sui fatti esposti in ricorso e sul documento affollato al nr. 6 della produzione.

Da ultimo con l’atto di appello la società aveva esposto di essere stata sempre proprietaria degli automezzi, senza peraltro provarlo.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente contesta l’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito quanto alla mancanza di prova del trasferimento della proprietà degli automezzi dalla società cooperativa PUNTO SERVICE 2000 alla spa CILIA.

Trattandosi dell’accertamento di un fatto materiale le relative censure avrebbero potuto essere proposte in questa sede unicamente sub specie di vizio di motivazione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e non già sotto il profilo della violazione delle norme di diritto, impropriamente evocato.

Invero la non- contestazione costituisce un elemento di prova dei fatti del processo sicchè la valutazione della esistenza di una condotta processuale di non contestazione rientra nella attività di valutazione delle prove rimessa alla discrezionalità del giudice del merito e sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.

Il motivo, ove riqualificato ai sensi dell’art. 360, n. 5, è inammissibile.

Il ricorrente si è limitato a censurare la valutazione effettuata dal giudice del merito quanto al significato della condotta processuale della CILIA srl senza contrapporre all’accertamento effettuato un preciso fatto storico, non esaminato in sentenza, oggetto di discussione nel processo ed avente rilievo decisivo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 416 c.p.c., comma 3, nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione.

Ha censurato la affermazione in sentenza del difetto di prova dell’intervenuta cessione di azienda.

Ha dedotto essere pacifico che il servizio era stato affidato in appalto dalla CILIA spa alla PUNTO SERVICE 2000 scarl e che cessato l’appalto la società CILIA aveva assunto lo stesso servizio in gestione diretta, assorbendo tutti i dipendenti della cooperativa (circostanza che risultava dalla stessa memoria di costituzione della CILIA spa nel primo grado, alla pagina due). Egli aveva allegato che con lui erano passati alle dipendenze della CILIA spa circa cinquanta dipendenti della cooperativa PUNTO SERVICE 2000, che avevano proseguito a prestare la propria attività con le medesime modalità ed utilizzando gli stessi strumenti di lavoro (gli automezzi indicati nel documento 6).

Tali circostanze non erano state specificamente contestate (salvo la tardiva contestazione in appello del trasferimento degli automezzi) ed erano state confermate dalla teste R..

La sentenza impugnata non conteneva alcuna motivazione quanto all’asserito difetto di prova del trasferimento di azienda.

Il motivo è fondato.

Il giudice del merito non ha esaminato il fatto che i dipendenti della cooperativa PUNTO SERVICE, già appaltatrice del servizio di autisti di scuolabus, alla cessazione dell’appalto erano passati alle dipendenze della committente, continuando a lavorare con le stesse modalità e gli stessi strumenti di lavoro (automezzi).

Tale fatto, di cui non è cenno in sentenza, risultava dalla memoria di costituzione nel primo grado dalla società CILIA (pagina 2) ove si leggeva che “d’accordo con le organizzazioni sindacali tutti i dipendenti della Coop. Punto service 2000 scarl sono stati assunti dalla resistente”. Il fatto non esaminato è potenzialmente decisivo.

Questa Corte ha ripetutamente affermato (Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2013, n. 11918; Cass. 13 aprile 2011 n. 8460; Cass. 15 ottobre 2010 n. 21278; Cass. 10 marzo 2009 n. 5708; Cass. 8 ottobre 2007 n. 21023; Cass. 13 gennaio 2005 n. 493; Cass. 27 aprile 2004 n. 8054; Cass. 29 settembre 2003 n. 13949) che ai fini del trasferimento d’azienda la disciplina dell’art. 2112 c.c., postula che il complesso organizzato dei beni dell’impresa – nella sua identità obiettiva – sia passato a un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio; il trasferimento d’azienda è pertanto configurabile anche in ipotesi di successione nell’appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità e tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa.

In questa sede va ulteriormente affermato che l’accertamento dell’avvenuto trasferimento dei beni non è subordinato al trasferimento della loro proprietà, come già chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’interpretare l’art. 1 della direttiva del Consiglio 2001/23 (sentenza del 15/12/2005 nei procedimenti riuniti C – 232/04 e C-233/04, punti 37-42 e giurisprudenza ivi citata).

Deve altresì considerarsi che quando un’entità economica sia in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali significativi, materiali o immateriali, la conservazione della sua identità non può dipendere dalla cessione di tali elementi; nei settori in cui l’attività si fonda essenzialmente sulla mano d’opera pertanto un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un’attività comune può corrispondere ad un’entità economica.

Una siffatta entità può conservare quindi la sua identità al di là del trasferimento quando il nuovo imprenditore non si limiti a proseguire l’attività ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti (Corte di Giustiza UE, sentenze 14 aprile 1994, Schmidt; 11 marzo 1997, Rizen; 10 dicembre 1998, Hernandez Vidal e a.)

In sostanza l’importanza da attribuire ai singoli criteri attinenti alla sussistenza di un trasferimento di azienda- (la cessione o meno degli elementi materiali, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione, la durata di un’eventuale sospensione di tali attività) – varia necessariamente in funzione dell’attività esercitata o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell’impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento in questione, dovendo in ultima analisi il giudice accertare se l’entità economica conservi la sua identità a prescindere dal cambiamento del proprietario.

La Corte di merito ha trascurato di esaminare il fatto dell’avvenuta acquisizione da parte della CILIA srl del personale dell’appaltatrice PUNTO SERVICE scarl e di verificare se- alla luce del tipo di attività esercitata dalla cooperativa e dalla CILIA e della utilizzazione degli stessi mezzi di lavoro- fosse o meno configurabile nel passaggio del personale un trasferimento di azienda.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella corte d’appello di Roma in diversa composizione affinchè provveda ad una nuova valutazione della fattispecie di causa alla luce degli accertamenti di fatto omessi.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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