Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1272 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1272 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

31gg

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
-ricorrente Contro

ECO BIO EDIL 3 di Gregna Fabio & c. s.a.s., in persona del 1.r.p.t. Gregna
Fabio, rappr. e dif. dall’avv. Claudio Preziosi e dall’avv.Concetta Gambino, elett.
dom. in Roma, presso lo studio dell’avv. Luca Brienza, via Cavriglia n.10, come da
procura a margine dell’atto
-controricorrentePagina 1 di 5 – RGN 9184/2009

Data pubblicazione: 22/01/2014

PASQUALE ABRUZZESE, in proprio e quale socio accomandante della società
Eco Bio Edil 3 di Gregna Fabio & C. s.a.s., rappr. e dif. dall’avv. Claudio Preziosi e
dall’avv.Concetta Gambino, elett. dom. in Roma, presso lo studio dell’avv. Luca
Brienza, via Cavriglia n.10, come da procura a margine dell’atto
-controricorrente-

FABIO GREGNA

per la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale di Napoli, sez.dist.
Salerno, 25.2.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 28 novembre
2013 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
uditi l’avvocato dello Stato Marco La Greca per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Ennio Sepe, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.

IL PROCESSO
Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli, sezione distaccata di Salerno, 25.2.2008 che, in conferma della
sentenza C.T.P. di Salerno n. 476/17/2005, ebbe a rigettare l’appello dell’Ufficio,
così ribadendo la (parziale) illegittimità dell’avviso di accertamento emesso in rettifica
del reddito d’impresa della società Eco Bio Edil 3 di Gregna Fabio & C. s.a.s., già
elevato in ragione di maggiori componenti positivi di reddito per circa 110 mila euro
e conseguente maggior reddito della contribuente per 121 mila curo circa, imputato
(per il 2002 da modello UNICO 2003) ad IRPEF altresì ai soci, e con notifica in
particolare di avviso di accertamento individuale al socio Pasquale Abruzzese.
Rilevò a tal proposito la C.T.R., conformemente all’avviso della C.T.P. che aveva
rimandato all’Ufficio per la riliquidazione dell’imposta sul minor reddito accertato in
aumento in Euro 6.124,75, così ridotto dall’originario e dopo aver riunito i ricorsi
proposti dalla società e dal socio Abruzzese, la correttezza dei principi contabili e
civilistici utilizzati dal primo giudice per la valutazione delle opere e dei servizi
ultrannuali ai sensi dell’art.60 d.P.R. n.917/1986.
Il ricorso è affidato a quattro motivi, cui resistono con controricorso la società
ed il socio accomandante.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360 n. 5
cod.proc.civ., la nullità della sentenza, in quanto motivata per relationern rispetto a

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estenso

-intimato-

1. Va premessa la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della società e di
tutti i soci, come si evince — anche per questa fase — dalla notifica del ricorso di
Agenzia delle Entrate sia a Eco Bio Edil 3 di Greg-na Fabio s.a.s., sia alla persona del
suo liquidatore Gregna Fabio in quanto tale, sia al socio accomandante Pasquale
Abruzzese. Si può invero affermare, anche dal tenore della sentenza impugnata, che
soci e società parteciparono al giudizio sin dalla sua instaurazione, conformemente al
principio, cui occorre dare continuità, per il quale in materia tributaria, l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle
società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R 22/12/1986 n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un
solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la
società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali,
ipotesi non sussistente nella fattispecie -, sicchè tutti questi soggetti devono essere
parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente
ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola
posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie
costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente
configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Ne deriva che il
ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione
del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai
sensi del successivo art. 29), mentre il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado
del procedimento, anche di ufficio (Cass. s.u. 14815/2008). A tale arresto seguirono,
tra gli altri, Cass. 11459/2009, 13073/2012, 17925/2012, 23096/2012, 1047/2013.
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este

quella di primo grado e limitandosi essa a richiamare la pronuncia appellata ma senza
svolgimento di un’autonoma e critica valutazione.
Con il secondo motivo si deduce l’omessa motivazione, in relazione all’art.360 n. 5
cod.proc.civ., sul fatto controverso relativo alla determinazione delle rimanenze sulla
base dei corrispettivi liquidati e la ripresa a tassazione di 50.734 curo, quale
maggiorazione del 10% sulle somme liquidate a titolo di acconto.
Con il teqo motivo si solleva il vizio di insufficiente motivazione su fatto
controverso, ex art.360 n. 5 cod.proc.civ., censurandosi la sentenza ove la stessa
erroneamente non dà conto della determinazione del valore delle rimanenze finali
sulle opere eseguite ed in base al calcolo dei lavori della frazione di periodo fra la
data dell’ultima fattura e la chiusura dell’esercizio (31.12.2002), riferendo all’Ufficio
una media aritmetica priva di valorizzazione delle giornate festive e per sospensioni
per ragioni atmosferiche invece ed all’opposto apprezzate.
Con il quarto motivo si avanza il vizio di insufficiente motivazione su fatto
controverso, ex art. 360 n.5 cod.proc.civ., quanto al valore delle rimanenze finali
sulle opere eseguite ed in base al calcolo del periodo d’intervallo tra ultima fattura e
fine esercizio 2012, dando per scontato la C.T.R. la sussistenza di intemperie ma
senza documentare la circostanza giustificativa del fermo lavorativo.

Può allora ripetersi che “e’ legittima la motivazione per relationem delkt sentenza pronunciata
in sede di gravame, purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni de/primo giudice,
e.sprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di
impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva
delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello
allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non
consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il
giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di
gravame” (Cass. 15483/2008,18625/2010,11138/2011). Anche nella vicenda oggetto
di ricorso risulta rispettata la necessità che “il rinvio venga operato in modo tale da rendere
possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle
argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia
oggetto del rinvio” (Cass. 7347/2012).
Il ricorso non ha dunque colto nel segno, poiché “la motivnione omessa o insufficiente è
configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza
impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa
decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del
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estensorvs. m.ferro

2. I quattro motivi di ricorso, omogenei quanto alla tipologia di censura e da trattare
congiuntamente, non sono fondati. Osta invero al loro accoglimento la complessiva
modalità seguita dalla C.T.R. che, nel dare atto della portata critica assunta dall’appello
dell’Ufficio con riguardo alla conclusione cui sono pervenuti i giudici di primo grado, ha
esplicitamente preso posizione, da un lato, sui fatti controversi differentemente
apprezzati e valutati dalla C.T.P. rispetto all’impug-nante, enunciandone la decisività
(calcolo del 10% delle ritenute di garanzia sugli acconti corrisposti nell’anno 2002 e
ricostruzione ipotetica dei lavori della frazione di anno dall’ultima fattura alla fine
dell’esercizio) e, dall’altro, recependo il quadro giustificativo della sentenza appellata,
facendolo proprio. A tale secondo significato convergono invero sia la netta menzione
del computo della trattenuta sull’importo degli acconti ricevuti dalla società
contribuente quale operazione in contrasto con la previsione contrattuale (oltre che
con la disciplina fiscalcivilistica), sia l’indicazione erronea della ricostruzione dei giorni
lavorativi del periodo residuo (cioè extra acconti) del 2002, non conteggiato per giorni
di festività e di fermo lavori da intemperie, ben potendosi affermare che la descrizione
delle relative circostanze si correla in modo diretto alle difese della società ricorrente
quali diligentemente riportate nella parte dello svolgimento del processo avanti alla
C.T.P. Il giudice del merito ha dunque non condiviso l’accertamento di minori
componenti positivi di reddito per via dell’omessa inclusione degli acconti tra le
rimanenze — trattandosi di valutazione dei corrispettivi di opere ultrannuali ai sensi
dell’art.60 d.P.R. n.917/1986 — ed ha invece ascritto tali pagamenti, percepiti
dall’impresa appaltatrice in relazione a due contratti per lavori di costruzione di edifici
e senza computo delle trattenute a garanzia, secondo la prevalente volontà
contrattuale e dunque già a ricavi diretti. Parimenti, è stato escluso ogni nesso tra le
somme erogate in acconto dai (due) committenti nell’anno 2002 ed i lavori presunti
dell’ultimo periodo dell’anno, dopo l’ultima fatturazione.

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Conclusivamente il ricorso va rigettato, mentre le spese seguono la regola della
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del procedimento,
liquidate in Euro 7.000, oltre ad Euro 200 per esborsi ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2013.

procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non
già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul
valore e sul sigmficato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di
ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo
tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del
giudizio di cassazione” (Cass. s.u. 24148/2013). Né d’altronde Agenzia delle Entrare ha
contestato la violazione di legge – sub specie di errata applicazione del cit. art. 60 —
essendo evidente che i giudici di merito hanno ascritto alla liquidazione dei corrispettivi la
qualità degli acconti ricevuti, com’è ben possibile ai sensi del comma 4 dell’art.60
d.P.R. n.917/1986.

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