Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1272 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 21/01/2020), n.1272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32857-2018 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TROIANI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2136/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l’atto con il quale l’Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di un immobile sito nella microzona 1 della città di Roma (centro storico) L. n. 311 del 2004 ex art. 1, comma 335, ritenendo tale provvedimento non sufficientemente motivato;

che la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo la motivazione dell’accertamento adeguata, posto che l’atto di classamento da un lato trova riferimento, ai fini della propria sufficienza, nella peculiare normativa di cui al comma 335 cit., secondo la quale occorre motivare in ordine alla caratteristica della microzona (nella specie una delle zone di maggior prestigio ed eleganza della città), e dall’altro descrive l’iter procedimentale seguito al fine di operare le suddette variazioni;

che la parte contribuente proponeva ricorso affidato a tre motivi mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia nullità della sentenza perchè l’immobile ha ad oggetto il nuovo classamento di un immobile in comproprietà con tre contribuenti, con il che trattasi di una ipotesi di litisconsorzio necessario.

Con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, perchè ai fini del classamento di un immobile rilevano le caratteristiche specifiche dell’immobile in contestazione.

Con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la parte contribuente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo consistente nel non aver preso in considerazione la perizia depositata dalla parte contribuente secondo la quale gli immobili non hanno caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nell’atto di classamento oggetto di impugnazione.

Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto, come affermato dalla ricorrente e dalla stessa documentato nonchè come riconosciuto dalla stessa sentenza della CTR impugnata, la parte ricorrente non è proprietaria esclusiva dell’immobile in relazione al quale ha impugnato l’accertamento (in quanto vi sono anche altri due comproprietari che non hanno mai preso parte al presente giudizio) e secondo questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento – vincolante ai fini dell’esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) – possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo (in applicazione del principio, la Cassazione ha annullato i giudizi di primo e secondo grado di impugnazione di atti di classamento di un immobile, promossi da uno dei comproprietari del bene, coniuge in comunione legale, non avendo il giudice di merito disposto l’integrazione del contraddittorio: Cass. n. 15489 del 2010; conformi Cass. n. 24101 del 2012 e n. 3068 del 2014).

Pertanto, la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nè dalla CTR che non ha provveduto a rimettere la causa alla CTP ex art. 354 c.p.c., impone l’annullamento della pronuncia emessa a contraddittorio non integro e quindi assorbiti il secondo e il terzo motivo di impugnazione e in accoglimento del primo motivo, va disposto il conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado in composizione diversa, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3 (Cass. nn. 27640 e 27647 del 2019), che provvederà alla decisione, previa integrazione del contraddittorio, e alla liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata dichiarando la nullità dell’intero giudizio e rimette gli atti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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