Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1272 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 923/2010 proposto da:

M.G.L. (OMISSIS), M.C.

(OMISSIS), quali eredi legittimi di P.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COMO Claudio, giusta

procura margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO Alessandro, NICOLA VALENTE, GIUSEPPINA GIANNICO,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1025/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

9/07/09, depositata il 26/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato Piero Lo Russo, (delega avvocato Claudio Como),

difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti e chiede

l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

concorda con la relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, letta la relazione del Cons. Dott. Paolo Stile;

udite le richieste del P.M., Dott. FINOCCHI GHERSI Renato;

esaminati gli atti, osserva:

1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 9 luglio-26 agosto 2009, in accoglimento dell’appello proposto da M.C. e M.G.L., quali eredi di P.A., ha dichiarato il diritto di P.A. all’indennità di accompagnamento a far tempo dal dicembre 2006 e, per l’effetto, ha condannato l’INPS al pagamento in favore degli eredi dei ratei dell’indennità di accompagnamento con l’indicata decorrenza, oltre interessi e rivalutazione nei limiti della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, compensando tra le parti le spese giudiziali e ponendo a carico dell’INPS il pagamento delle spese di ctu già liquidate in corso di causa.

2. Tale pronuncia viene impugnata dagli eredi di P.A. con due motivi: con il primo si denuncia violazione della L. n. 118 del 1971, artt. 2, 12 e 13 e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte di Messina omesso di pronunciarsi in ordine al pagamento della indennità per invalidità civile con decorrenza dal 27 settembre 2000, data della domanda amministrativa, essendosi pronunciata solo in ordine alla indennità di accompagnamento; con il secondo si denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., per avere il Giudice a quo compensato le spese.

Resiste l’INPS con controricorso.

I ricorrenti hanno anche presentato memoria illustrativa.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Invero, come si desume dalla narrazione del fatto, con il ricorso in appello era stata censurata la sentenza del primo Giudice, in quanto, in base alle patologie riguardanti la dante causa dei ricorrenti, non aveva riconosciuto l’invalidità civile della stessa ed il conseguente diritto all’assegno di legge a partire dal 27 settembre 2000, data della domanda amministrativa.

Nessuna pronuncia il Giudice di appello ha formulato in ordine a tale richiesta, essendosi limitato a decidere solo in relazione alla indennità di accompagnamento.

Ne discende l’accoglimento della proposta censura con assorbimento del secondo motivo concernente l’operata regolamentazione delle spese da parte del Giudice a quo.

Per quanto esposto, l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per il riesame ad altra Corte d’appello, indicata in dispositivo, che provvedere anche alle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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