Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1272 del 19/01/2017
Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, (ud. 08/07/2016, dep.19/01/2017), n. 1272
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23362/2013 proposto da:
Z.G.M.T., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
PACIFICI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANTONIO GIUA, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA DIVISIONE NUOVA MAA, GIERRE A SRL,
B.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 176/2012 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata
il 26/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato GENNARO ANNA per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso e
sull’istanza di rinvio si rimette alla Corte.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., del 28/6/2013 la Corte d’Appello di Cagliari ha dichiarato inammissibili i gravami interposti dalla sig. Z.G.M.T., in via principale, e dalla società Milano Assicurazioni s.p.a., in via incidentale, in relazione alla pronunzia Trib. Sassari n. 176/2012 di parziale accoglimento della domanda dalla prima nei confronti della seconda nonchè del sig. B.G. e della società Gi.Erre.A s.r.l. proposta, di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) al km. (OMISSIS) della S.P. (OMISSIS) tra l’autovettura dalla medesima condotta e il camion Fiat 190 della società Gi.Erre.A s.r.l. e condotto dal sig. B.G., ascritto alla concorrente responsabilità dei due conducenti, nella misura rispettivamente del 90% alla Z. e del 10% al B..
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Z. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione” dell’art. 2700 c.c., art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con il 2 motivo denunzia “nullità della sentenza” per violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con il 3 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorso è inammissibile.
Va anzitutto osservato che il ricorso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., al “verbale dei carabinieri acquisito”, alla sentenza del giudice di prime cure, agli “altri elementi probatori acquisiti”, al “dedotto interrogatorio” formale) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Senza sottacersi che laddove si duole che “anche di tali circostanze (della presenza delle tracce del camion in toto nella corsia di marcia percorsa dal mezzo) non vi è traccia nel verbale addirittura oggettivo ad una mera percezione del verbalizzante… addirittura poi rafforzata da altro dato che si dice, ancora arbitrariamente, oggettivo e costituito da circostanze letteralmente inesistenti nel verbale”, la ricorrente invero inammissibilmente deduce in realtà un vizio revocatorio.
Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017